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Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

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SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARTE SPECIALE VII
CAPO 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1 . Il presente regolamento, parte speciale del regolamento degli uffici e dei servizi, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive, eseguendo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo Il, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

2. Sono ricomprese nell'ambito delle disposizioni di cui al comma precedente le procedure di autorizzazione per la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, per la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, per la riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa ed all'interno di un progetto di sviluppo di attività produttive.

Ai fini del presente regolamento si intendo

  • per localizzazione, l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi;
  • per impianti produttivi, le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali, agricole industriale con produzione artigianali, dirette alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi;
  • per realizzazione, la costruzione di nuovi impianti produttivi;
  • per ristrutturazione, l'attività diretta a modificare l'impianto produttivo;
  • per riconversione, il mutamento di comparto attraverso la modificazione dei cicli produttivi dell'impianto esistente.

Per quanto concerne gli impianti a struttura semplice di cui all’art. 6 - comma 6, D.P.R. n.447/98 si fa rinvio alla normativa regionale di riferimento in corso di esame.

Lo sportello viene istituito presso il Settore Programmazione del Territorio, con propria autonomia funzionale e dal personale in staff alla direzione.

3. Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive è il Dirigente del Settore.

Al Dirigente Responsabile compete in particolare l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione e nuovo reperimento delle risorse umane e di quanto ne compete, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi politici dell'ente.

Il Dirigente, può individuare dipendenti del Settore quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

4. Il Responsabile può indire Conferenze di servizi e audizioni previste dal citato D.P.R.

Il Responsabile predispone periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività dello Sportello nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nonché fornisce proposte ed indicazioni di carattere programmatico. Tali piani costituiscono la base per la costruzione del piano esecutivo di gestione e, per la parte approvata, punto di riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori. 

Art. 2 - ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

1. Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:

  • coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti, anche quelli di altri Settori, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune;
  • segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
  • sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
  • indice espressamente le Conferenze di servizi;
  • cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
  • cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati;
  • stipula le convenzioni con altri Enti e/o Associazioni per lo snellimento delle procedure per il rilascio del N.O. o delle autorizzazioni di competenza.

2. Il Dirigente Responsabile deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività dello Sportello Unico sia sempre improntata ai seguenti principi:

  • massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  • preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
  • rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretativi;
  • perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  • standardizzazione della modulistica e delle procedure;
  • costante innovazione tecnologica, nei modi specificati all'art. 4, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 3 - INCARICO DI DIREZIONE DELLO SPORTELLO UNICO

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto, un dipendente del Settore quale momentaneo Responsabile dello Sportello Unico, in caso di assenza o impedimento del Dirigente.

2. L'ufficio rappresenta un momento di raccordo con le altre strutture amministrative e tecniche dell'Ente che si riferiscono ad esso per tutte le procedure finalizzate al rilascio di un provvedimento di autorizzazione per:

  • localizzazione, rilocalizzazione e realizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi;
  • ristrutturazione, ampliamento. riattivazione e riconversione dell'attività produttiva;
  • esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

Dette strutture saranno individuate con successiva circolare del Sindaco e del Direttore Generale.

3. 1 settori comunali coinvolti nel procedimento autorizzativo dovranno trattare le partì di istruttoria loro affidate autonomamente dalla normale attività, al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa nazionale e del presente regolamento, assicurando in ogni caso per gli adempimenti di loro competenza una sollecita attuazione e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti.

4. Al fine di dare esecuzione alla circolare di cui al secondo comma, il responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche organizzativi o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad enti pubblici ed organismi privati interessati.

Art. 4 – RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE

l. Il Dirigente preposto allo Sportello Unico è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa

della gestione e dei relativi risultati. Risponde, nei confronti degli organi di direzione politica, in particolare:

  • del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
  • dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria. tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado dì soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzativi e di gestione del personale;
  • della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
  • della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
  • del buon andamento e della economicità della gestione.

Art. 5 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO

l. Lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere:

  • amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
  • informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all’utenza in genere;
  • promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialitàesistenti per lo sviluppo economico del territorio.

2. L'ufficio è dotato di un sistema informatico che garantisce l'accesso gratuito a chiunque desideri monitorare l'iter della sua pratica con un sistema di collegamento con la Regione e le altre realtà associative del mondo del lavoro, desideri informazioni circa agevolazioni e incentivi a sostegno degli investimenti, opportunità localizzative e rilocalizzative, attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese.

3. L'accesso alle informazioni pubbliche è garantita a chiunque vi abbia interesse tramite la rete Internet .

Le informazioni pubbliche concernono principalmente:

  • gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
  • le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
  • la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
  • le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

Verranno adottate le misure adeguate, in rapporto allo sviluppo delle tecnologie. per garantire la sicurezza dell'ambiente di base e applicativo e l'individuazione certa del personale che interagisce con il sistema informatico. Oltre al prodotto specifico per la costituzione della banca dati pratiche, lo Sportello Unico utilizzerà prodotti standard di mercato che garantiscano l'interscambio di dati e testi con le altre amministrazioni. Curerà inoltre direttamente, in raccordo con gli altri Enti, l'informazione e la comunicazione attraverso uno specifico sito Internet che funga anche da sistema di ingresso e di guida per gli imprenditori verso punti informativi presenti in rete. 

Art. 6 – DOTAZIONE DEL PERSONALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. In fase preliminare, prima di arrivare alla concretizzazione di un servizio con una struttura specifica, capace di accorpare tutte le competenze svolte anche dagli altri settori dell’amministrazione, il servizio Sportello Unico conta sulle seguenti risorse umane, previo idoneo e mirato corso di formazione, operanti nel Settore Programmazione del Territorio:

N. 1 Istruttore direttivo tecnico

N. 3 Istruttori tecnici

N. 1 Terminalista amministrativo

Cooperano con i dipendenti operanti nel servizio dello Sportello Unico i Responsabili dei procedimenti che si sviluppano in altri Settori.

Le risorse umane saranno opportunamente disciplinate e verranno compiutamente definite competenze, procedimenti, organizzazioni e le diverse collaborazioni.

2. L'Amministrazione Comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.

3. Analogamente deve essere curato il successivo, costante e periodico, aggiornamento anche in forma associata con altri enti locali. 

CAPO Il PROCEDIMENTI

Art. 7 - AVVIO DEI PROCEDIMENTI

1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento iniziano con la presentazione della domanda o direttamente dall'interessato o da parte di persona o associazione di sua fiducia, anche mediante posta, nel rispetto della vigente normativa in materia di istanze alla Pubblica Amministrazione.

2. La domanda, immediatamente protocollata dall'ufficio, viene immessa nell'archivio informatico di cui all'art. 5 e contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente. Da tale data decorre il termine per la conclusione del procedimento, che dovrà essere comunicato dall'ufficio al richiedente.

3. L'ufficio effettua una pre-istruttoria di massima inerente la completezza e la coerenza della documentazione e delle certificazioni presentate. In caso di palese e grave carenza di documentazione, l'ufficio respinge immediatamente l'istanza. segnalando al richiedente le carenze riscontrate.

4. In caso di esito positivo della pre-istruttoria, l'ufficio invia copia dell'istanza corredata dalle specifiche documentazioni agli uffici competenti per la relativa istruttoria.

5. Gli uffici competenti per l'istruttoria, qualora riscontrino una carenza nella documentazione non rilevata nel corso della pre-istruttoria effettuata presso lo Sportello, la segnalano allo Sportello stesso che provvede a richiedere specifica integrazione :

  • entro 3 giorni nel caso di procedimento semplificato;
  • entro i termini di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447, capo II, per i procedimenti autocertificati.

6. I termini del procedimento sono sospesi sino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

7. L'archivio delle istanze presentate allo Sportello, comprensivo delle caratteristiche dell'intervento e dell'esito finale dell'istruttoria, è di libero accesso.

8. Non sono pubbliche le informazioni inerenti il richiedente, o quant'altro possa ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

Art. 8 - IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE

  1. Si fa rinvio a quanto precisato all'art. 1 comma 2 del presente regolamento e all'emananda normativa regionale per quanto attiene la definizione di Impianto a Struttura Semplice.

Art. 9 - PROCEDIMENTI

  1. 1. I procedimenti sono effettuati dallo Sportello seguendo il disposto degli artt. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 del D.P.R. 447/98.
  2. I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma del procedimento semplificato (ai sensi del capo Il - artt. 4 e 5 del D.P.R. n.447/98) o del procedimento mediante, autocertificazione (ai sensi del capo III - artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n.447/98).
  3. L'iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R- n. 447/98.

Art. 10 – COLLAUDO

  1. Il collaudo avviene a cura di professionisti che non abbiano legami con l’impresa nominati dal responsabile dello S.U., con spese complessive a totale carico dell’impresa stessa.Lo sportello partecipa in via normale al collaudo di tutti gli impianti autorizzati con il procedimento previsto dall'art. 9 D.P.R. 447/98, con tecnici propri o di altro settore dell'amministrazione, o di altre amministrazioni, all'uopo incaricati.
  2. E’ facolta’ in qualsiasi momento di effettuare controlli senza preavviso anche dopo l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.P.R. citato qualora lo stesso sia effettuato direttamente a cura dell'impresa per infruttuoso decorso del termine prescritto.
  3. Per meglio definire le problematiche sorte relativamente ai singoli stati di fatto e di progetto e’ facolta’ richiedere perizie asseverate e giurate nelle opportune sedi.

Art. 11 - INFORMAZIONE E PROMOZIONE

  1. Lo Sportello Unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamento e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.
  2. Nell’ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello pone in essere, direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.

Art. 12 - SANZIONI

  1. Quando l'istruttoria comprende l'acquisizione di autocertificazioni prodotte dall'interessato o da altri soggetti in sua vece, la falsità delle stesse, oltre a comportare responsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 403/98.
  2. L'ufficio ha la facoltà di esperire controlli, anche a campione, sulla veridicità delle suddette autocertificazioni, senza aggravare il procedimento amministrativo, con riferimento al termine finale del procedimento stesso.
  3. E' costituito un particolare archivio per i casi di procedimenti sanzionatori, collegato in via informatica alla pratica della richiesta di autorizzazione.

Art 13 - TARIFFE

  1. servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento delle relative spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 14 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

  1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
  2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 15 - RINVIO ALLE NORME GENERALI.

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazione, alle Leggi 127/97 e 191/98, al D.P.R. 403/98, nonché al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dallo Statuto Comunale.

Delibera di approvazione del regolamento:   N. 121    del  24/05/1999