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Guida all'attuazione delle procedure

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PREMESSA

La normativa riguarda una serie di attività che non vengono indicate con univocità dal D.Lgs. 112/98 e dal regolamento.

Tuttavia l’elencazione più ampia, comprensiva di entrambe le normative, può essere individuata nel seguente modo:

  1. localizzazione
  2. realizzazione
  3. ristrutturazione
  4. ampliamento
  5. cessazione
  6. riattivazione
  7. riconversione
  8. esecuzione di opere interne
  9. rilocalizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi.

A. realizzazione di un nuovo insediamento, cioè di una nuova struttura  edilizia con:

  • processo produttivo identificato
  • processo produttivo non ancora identificato al momento della presentazione dell’istanza;

B. trasformazione o adeguamento di insediamento edilizio esistente con:

  • vecchio processo produttivo
  • nuovo processo produttivo

La struttura che gestisce lo Sportello Unico per le attività produttive deve essere in grado di:

a. gestire razionalmente il procedimento disegnato dal DPR 447/'98, avendone svolto un'analisi di dettaglio;

b. informare adeguatamente gli imprenditori/utenti:

  • sulle fasi che costituiscono il procedimento, sugli adempimenti che quest'ultimo richiede agli imprenditori/utenti e sulle possibilità di intervento nel procedimento che sono previste a favore degli imprenditori/utenti
  • sullo stato (iter) della istanza formulata da ciascun imprenditore/utente.

A tal fine è necessario "disegnare" il diagramma di flusso del procedimento amministrativo previsto dal DPR 447/'98. Esso in realtà va visto come un "metaprocedimento", cioè come un procedimento che "sta sopra" ai singoli procedimenti, quali la concessione edilizia, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il certificato di prevenzione incendi, e così via.

Questi ultimi, ovvero la loro combinazione operativa saranno necessari o meno in base:

- alla specificità di ciascuna attività economica

- alla disciplina regionale

- alle normative e alla organizzazione comunale.

In via di prima approssimazione possono essere identificati i seguenti, necessari per procedere alla realizzazione di un impianto produttivo:

  1. concessione edilizia
  2. valutazione di impatto ambientale
  3. parere di conformità prevenzione incendi
  4. autorizzazione emissioni in atmosfera
  5. pareri preventivi progetti di impianti soggetti a normative speciali (elettrici, ascensori, ... )
  6. pre-valutazione di impatto acustico
  7. scarichi idrici: valutazione progetto
  8. concessione approvvigionamento acque superficiali/sotterranee
  9. parere preventivo installazione caldaie
  10. autorizzazioni per stabilimenti classificati "deposito costiero"
  11. concessione o autorizzazione deposito oli minerali
  12. nulla osta sorgenti ionizzanti
  13. parere preventivo all'esercizio di nuova produzione (sicurezza lavoro e impianti - igiene ambientale - medicina del lavoro)

Pertanto vengono identificati questi ultimi come sub-procedimenti. 

I PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I principi del procedimento amministrativo sono fissati, innanzitutto, dal D.Lgs. 112/1998, che, integrato con il DPR 447/'98, stabiliscono:

il procedimento amministrativo in materia di "autorizzazione" all'insediamento di attività produttive è unico; 

il responsabile del procedimento deve essere unico e individuato; 

il procedimento deve essere trasparente e aperto alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

il procedimento deve dare garanzia di certezza dei tempi della sua conclusione;

il procedimento semplificato deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione della domanda;

la facoltà dì ricorso all’autocertificazione, che richiede la conclusione del procedimento entro 90 giorni;

il formarsi del silenzio-assenso, nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni per il rilascio degli atti di assenso;

la possibilità, per la regione,, di individuare gli impianti "a struttura semplice", per i quali il termine scende a 60 giorni;

il ricorso alla Conferenza di servizi, ove non venga attivata la procedura di autocertificazione;

la necessità dell'acquisizione della valutazione favorevole di impatto ambientale (che, laddove prevista, dovrà consentire la conclusione del procedimento nel termine di undici mesi) e del preventivo rilascio, da parte della struttura, della concessione edilizia. 

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

PRINCIPI PROCEDIMENTALI

INIZIO DEL PROCEDIMENTO : (art. 4 del DPR) Il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda allo sportello unico, il quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso entro 90 giorni. Se il progetto è da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (VIA) il termine è di 150 giorni, salvo proroga non superiore ad altri 90 giorni.

Se la domanda risulta incompleta l’amministrazione competente può richiederne l’integrazione entro 30 giorni. In tal caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

PRONUNCIA NEGATIVA : (art. 4 del DPR) se una amministrazione si pronuncia negativamente la decisione viene trasmessa dallo sportello unico al richiedente entro 3 giorni ed il procedimento è concluso. Il richiedente entro 20 giorni dalla comunicazione può chiedere allo sportello unico di convocare una conferenza di servizi.

CONFERENZA DEI SERVIZI : (art. 4 del DPR) entro i successivi 5 giorni il Sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi. La conferenza fissa il termine entro cui far pervenire la decisione, in ogni caso entro il termine di 6 mesi e 11 mesi nel caso di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e per gli altri casi stabiliti dalla legge (art. 14, comma 4, L. 241/90) l’amministrazione procedente può chiedere al Consiglio dei Ministri che si pronunci nei successivi 30 giorni.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO : (art. 4 del DPR) il procedimento si conclude entro 6 mesi e 11 mesi per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale.

PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI : ( art. 5 del DPR) se l’esito della conferenza dei servizi comporta una variazione allo strumento urbanistico, la determinazione costituisce una proposta di variante sulla quale il Consiglio Comunale si pronuncia definitivamente entro 60 giorni. 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento semplificato si ha nei seguenti casi:

  1. impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari
  2. impianti di produzione di materiale di armamento
  3. depositi costieri
  4. impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali
  5. impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti
  6. scelta autonoma dell’imprenditore (qualora non si avvalga del procedimento di autocertificazione)

Mantengono la propria specifica disciplina procedimentale:

  • a. gli esercizi commerciali di cui al D.Lgs. n. 114/98
  • b. le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, di cui agli artt. 18 e 21 della legge n. 128/1998 e, nelle more della loro attuazione, di cui alle norme vigenti (art. 4 comma 1; art. 1 commi 1 e 3)

L’imprenditore deve presentare allo Sportello Unico alla domanda, che avvia il procedimento.

La prima valutazione da effettuare attiene la compatibilità urbanistica.

Nel caso in cui l'insediamento sia urbanisticamente compatibile si prosegue secondo il procedimento previsto all'art. 4, viceversa si procede in base all'art. 5.

A. Sub-procedimento non comportante la variazione degli strumenti urbanistici

Lo Sportello Unico invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a 90 giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda (art. 4, comma 1).

Nel caso in cui le PPAA abbiano tutte risposto positivamente, facendo pervenire le autorizzazioni e i nulla osta del caso entro 90 giorni, il responsabile dello Sportello Unico emette l'atto di assenso.

Nel caso sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA) il termine è di 150 giorni, con possibilità di proroga fino a ulteriori 90 giorni.

Tuttavia, nel caso di documentazione incompleta, la PA competente per la VIA, entro 30 giorni, può sospendere il procedimento richiedendo integrazioni. In tal caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa (art. 4, comma 1).

Nell'ipotesi in cui, invece, una o più PPAA abbiano negato autorizzazioni o nulla osta, lo Sportello Unico trasmette la pronuncia negativa al richiedente entro 3 giorni e il procedimento si intende concluso.

Tuttavia il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione, può richiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa (art. 4, comma 2).

Invece, decorsi inutilmente (in tutto o in parte) i 90 giorni (150 se vi è VIA), previsti dal DPR 447/'98 per il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta da parte delle PPAA coinvolte nel procedimento, il Sindaco, su richiesta del responsabile dello Sportello Unico, convoca una Conferenza di servizi entro 5 giorni.

La convocazione della Conferenza di servizi è resa pubblica affinché i soggetti interessati:

  • a. possano trasmettere allo Sportello Unico memorie e osservazioni e/o
  • b. possano chiedere di essere uditi in contraddittorio e/o
  • c. possano chiedere che il responsabile del procedimento convochi unriunione alla quale partecipino anche i rappresentanti dell'impresa. I partecipanti possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia.

Ovviamente i casi di cui alle lett. b) e c) dovranno essere conclusi prima della riunione della Conferenza di servizi, e potranno sospendere il procedimento per non più di 20 giorni.

A quest'ultima, peraltro, potranno partecipare tali soggetti, che vengono così identificati dal Regolamento:

"portatori di interessi pubblici e privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto produttivo". (art. 4, commi 3 e 4; art. 6, commi 13 e 14)

La Conferenza di servizi deve espletare i propri lavori consentendo la conclusíone del procedimento entro 6 mesi dall'avvio dello stesso (11 mesi se vi è VIA), redigendo un verbale che contiene in sé le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. Il verbale deve anche contenere le pronunce motivate, relative alle osservazioni e memorie presentate dai soggetti interessati, e deve essere immediatamente comunicato dallo Sportello Unico al richiedente. Decorsi i termini sopra detti, la PA procedente può richiedere una pronuncia del Consiglio dei Ministri, da formularsi entro 30 giorni, nei casi disciplinati dalla L.241/1990, art. 14, comma 4. (art. 4, commi 5, 6 e 7)

B. Sub-procedimento comportante la variazione degli strumenti urbanistici

Nel caso in cui sia richiesta variazione degli strumenti urbanistici il Sindaco - non il responsabile del procedimento - rigetta, l'istanza ovvero convoca, motivatamente, una conferenza di servizi. (art. 5, comma 1)

Le condizioni che consentono la convocazione della Conferenza di servizi sono le seguenti:

  • a. conformità del progetto alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro
  • b. lo strumento urbanistico non individui aree destinate ad insediamenti di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.

Alla conferenza di servizi - oltre alle PPAA interessate - interviene "qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale". (art. 5, comma 1)

"Qualora l'esito della Conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante". (art. 5, comma 2)

Su di essa, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni, si pronuncia defìnitivamente il Consiglio Comunale entro 60 giorni. (art. 5, comma 2)

NOTE : SI RIPORTA IL TESTO DELL’ART. 14 DELLA LEGGE N. 241/90 commi 3 e 4:

omissis………

3. Si considera acquisito l’assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o, vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all’amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comrna 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 

 

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

PRINCIPI PROCEDIMENTALI

INTEGRAZIONE DEGLI ATTI : (art. 6 del DPR) per il procedimento di rilascio della concessione edilizia, la struttura può entro 30 giorni dal ricevimento della domanda chiedere per una sola volta l’integrazione degli atti ai fini istruttori. In tal caso il termine complessivo di 90 giorni si intende sospeso.

IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE : (art. 6 del DPR) la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura non comunica il proprio dissenso entro 60 giorni, ovvero, non convoca l’impresa per un’audizione. E’ compito della Regione individuare gli impianti a struttura semplice.

CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTO: (art. 6 del DPR) il procedimento, compreso il rilascio della concessione edilizia, è concluso nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine la realizzazione del progetto si intende autorizzata.

EVENTUALE PREGIUDIZIO ALLA REALIZZAZIONE: (art. 6 del DPR) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati possono entro 20 giorni dalla notizia di inizio del procedimento nelle forme di cui al regolamento, trasmettere alla struttura osservazioni e memorie ed essere ascoltati in contraddittorio. La convocazione della riunione sospende per non più di 20 giorni il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento. 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La domanda deve contenere:

  1. la richiesta di concessione edilizia, se necessaria.
  2. autocertificazioni attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti nelle seguenti materie:
  • urbanistica
  • della sicurezza degli impianti
  • della tutela sanitaria
  • della tutela ambientale

Le autocertificazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e da professionisti abilitati.

L’autocertificazione non può riguardare:

  • la valutazione di compatibilità e di impatto ambientale
  • gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari
  • gli impianti di produzione di materiale di armamento
  • i depositi costieri
  • gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali
  • gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti
  • il controllo dei pericoli rilevanti di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (art. 18, legge 128/1998 e direttiva 96/83 CE)
  • la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento (art. 21, legge 128/1998 e direttiva 91/61 CE)
  • le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione (art. 6 comma 1).

L’avvio dell’istruttoria prevede diverse azioni contestuali:

  • a- immissione della domanda in archivio informatico; (art. 6, comma 2)
  • b- la trasmissione della domanda alla Regione, ai Comuni interessati e alle   PPAA coinvolte nel procedimento per le verifiche di merito delle autocertificazioni. La trasmissione della domanda "per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche", cioè tutte le PPAA che hanno un ruolo nel procedimento, è particolarmente delicata per il fatto che sono richieste verifiche importanti e tempestive, di carattere tecnico e che richiedono, quindi, competenze tecniche finalizzate a:
  1. stabilire se vi siano false dichiarazioni
  2. stabilire se vi siano errori materiali sanabili
  3. stabilire se vi sia necessità di integrazione degli atti o dei documenti ( che si possono richiedere una sola volta ed entro 30 giorni)
  4. stabilire la necessità di una eventuale audizione; (art. 6, comma 1)
  • c- l’avvio del procedimento per il rilascio della concessione edilizia; (art. 6, comma 2)
  • d- la divulgazione della avvenuta presentazione della domanda attraverso adeguate forme di pubblicità. (archivio informatico e affissione albo pretorio)

A seguito della domanda possono – entro 20 giorni -

  • trasmettere memorie e osservazioni
  • oppure chiedere di essere uditi in contradditorio
  • oppure chiedere di indire una riunione con i rappresentanti dell’impresa, i seguenti soggetti:
  • a- portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
  • b- portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto.

I partecipanti possono essere assistiti da tecnici e/o da esperti.

La riunione sospende i termini per un massimo di 20 giorni.Lo Sportello Unico si pronuncia motivatamente su quanto rappresentato dai soggetti sopra detti e tale pronuncia costituirà parte dell’istruttoria di merito. A supporto dello Sportello Unico, dovranno essere presenti tutte le competenze tecniche necessarie, normalmente risiedenti nelle PPAA competenti per i sub-procedimenti.(art. 6, commi 2, 13 e 14)

Nel caso in cui siano ravvisati "falsità di alcuna delle autocertificazioni", il responsabile del procedimento:

  • a- trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica
  • b- ne dà comunicazione all'interessato
  • c- sospende il procedimento.

La norma non prevede limite temporale per tale esercizio, così come non è previsto un limite temporale per l'esercizio delle verifiche, che ogni "soggetto competente" ha il dovere per legge di effettuare anche dopo la conclusione del procedimento per silenzio-assenso e anche dopo l'eventuale realizzazione dei lavori dell'insediamento. (art. 6, comma 7)

"Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata". Ciò comporta la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento previsto in 90 giorni. (art. 6, comma 3)

Il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio nei seguenti casi:

qualora occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali

  • a- qualora occorrano chiarimenti in ordine al rispetto delle norme amministrative e tecniche di settore
  • b- qualora il progetto si riveli di particolare complessità
  • c- qualora si rendano necessarie modifiche al progetto
  • d- qualora il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto.

L'audizione si conclude con la redazione di un verbale: se questo porta l’accordo, esso vincola le parti e il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato così come concordato.

Se non si raggiunge l’accordo - nel silenzio della norma - si può pensare che il procedimento debba essere concluso con un diniego.

Il tenore e la complessità dell'audizione comporta la presenza di tutti i soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie.

Inoltre la complessità dell'esame potrà richiedere riflessioni separate delle parti, pertanto è plausibile che l'audizione possa svolgersi in più riunioni.

Non è fissato un termine per la convocazione dell'audizione, ma è evidente che essa debba avvenire e concludersi compatibilmente ai 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento. (art. 6, commi 4 e 5)

Nella fase istruttoria è compito dello Sportello Unico, e di tutte le PPAA coinvolte nel procedimento, effettuare tutte le verifiche di propria competenza, in ordine alla regolarità formale e alla conformità alle norme delle autocertifícazioni.

In particolare le verifiche dovranno essere effettuate rispetto a:

  • strumenti urbanistici
  • rispetto dei piani paesistici e territoriali
  • rispetto o insussistenza di vincoli:
  1. sismici
  2. idrogeologici
  3. forestali
  4. ambientali
  5. di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico
  6. di prevenzione degli incendi
  • sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose
  • installazione di apparecchi a pressione
  • installazione di recipienti a pressione contenenti GPL
  • rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
  • emissioni inquinanti in atmosfera
  • emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente
  • inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo
  • industrie qualificate come insalubri
  • misure di contenimento energetico. (art. 7, commi 1 e 2)

"Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 241/1990. (art. 6, comma 9)

Le disposizioni degli articoli soprarichiamati comportano diversi interrogativi, allo stato attuale non ancora risolti dal legislatore, in quanto gli stessi prevedono che:

  1. i pareri obbligatori devono essere resi nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Entro questo termine l'organo della PA può richiedere integrazioni documentali per l'istruttoria (L.241/1990, art. 16, comma 4), interrompendo così la decorrenza del termine. Ciò contrasta con il termine di 30 giorni entro il quale lo Sportello Unico può richiedere integrazioni documentali ai fini dell'istruttoria (art. 6, comma 3 del Regolamento) e può creare serie difficoltà di regolare esecuzione del procedimento;
  2. l'art. 15, comma 2 della L.241/1990 prevede che "in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere..... è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere"; In questo caso il Responsabile dello Sportello Unico dovrebbe effettuare delle valutazioni di merito per stabilire di procedere o meno in carenza del parere, non avendo le competenze tecniche, in quanto queste sono in possesso delle Amministrazioni che devono esprimere i pareri;
  3. nel caso dì valutazioni tecniche che lo Sportello Unico debba richiedere ad enti od organi espressamente previsti da normativa speciali (L. 241/1990, art. 17), la decorrenza del termine è addirittura di 90 giorni (o altro termine previsto dalla normativa speciale): la scadenza finale prevista per l'intero procedimento del Regolamento!;
  4. i termini di 90 giorni e l'applicabilità del "silenzio-assenso" non hanno efficacia nel caso di PPAA preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e alla salute dei cittadini (L.241/1990, art. 17, comma 2). In questo caso le garanzie di "certezza" dei termini che il DPR 447/'98 introduce, cadono di fronte ad una lettura combinata delle due norme, anche perché i casi rappresentati dall'art. 6, e 9 del DPR 447/'98 saranno, presumíbilmente, numerosi.

Il procedimento si deve concludere entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione, termine che si riduce a 60 giorni "nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione".

"La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente" (art. 6, comma 6).

Decorsi inutilmente i 90 giorni si forma il silenzio-assenso e il richiedente può procedere in conformità alle autocertificazioni prodotte, ma egli dovrà procedere anche in conformità "alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti" (art. 6, comma 10).

Va precisato che mentre si stabilisce il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento disegnato dal DPR 447/'98, non si stabiliscono scadenze (se non contenute nelle normative speciali) per le autorizzazioni da acquisire necessariamente e previamente. Ciò potrebbe, di fatto, allungare consistentemente i termini del procedimento mediante autocertificazione, rendendolo "meno competitivo" rispetto al procedimento semplificato, che si presenta "a prima vista" più lungo.

Nel caso i cui il richiedente dia seguito al silenzio-assenso, comunicando l'inizio dei lavori, il comune e gli altri enti interessati provvedono ad effettuare i controlli necessari.

Inoltre qualora, anche successivamente all'inizio lavori, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, "il responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato". Il formarsi del silenzio-assenso "non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli enti competenti".

Va rilevato che non esiste un termine per l'espletamento del controllo (art. 6, commi 11 e 12; art. 7, comma 31). 

CONFERENZA DEI SERVIZI

Lo strumento della Conferenza di servizi, nato con la legge n. 241/1990 e successivamente modificato, svolge un ruolo importante nel procedimento disegnato dal Regolamento dello Sportello Unico.

La conferenza di servizi (CS) è indetta:

  1. qualora sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
  2. qualora, in termini più specifici, debbano essere acquisiti:
  •  intese
  • concerti
  • nulla osta
  • assensi

comunque denominati (NO) da parte di pubbliche amministrazioni (PPAA).

Le determinazioni concordate nella CS sostituiscono i NO.

La CS è indetta da una pubblica amministrazione. che in questo caso, riveste il ruolo di amministrazione procedente (AP).

La CS può essere richiesta da un soggetto privato, interessato ad ottenere atti di consenso di competenza di PPAA diverse, formulando apposito input alla pubblica amministrazione (PA) preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

La CS si sviluppa, di norma, su più riunioni.

Nella prima riunione della CS le PPAA stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione (è stabilito dal comma 2bis, introdotto dalla L. 127/1997, art. 17, comma 1).

Dopo la prima riunione vi possono essere eventuali riunioni intermedie, a valenza istruttoria o per perseguire l'intesa fra le PPAA. L’ultima riunione, da convocarsi nel rispetto dei tempi di conclusione fissati nella prima riunione sarà quella in cui si definisce e si formalizza la determinazione della CS.

Non è pensabile in genere, e a maggior ragione in casi complessi - complessi al punto che si è indetta la CS - che le persone chiamate ad esprimersi su aspetti tecnici del procedimento, siano in grado di farlo "seduta stante" (anche nel caso in cui abbiano ricevuto i documenti per l'istruttoria). Ciò è ancora più difficile in quanto le persone che partecipano alla CS devono avere la "competenza ad esprimere definitivamente la volontà" della PA chiamata alla CS stessa e il possesso di questa competenza può non coincidere con la competenza tecnica specifica all'esame istruttorio, frequentemente richiesto all'apparato e frequentemente coinvolgente più professionalità congiuntamente.

Il dissenso va comunicato all'AP entro 20 giorni:

  • dall'ultima riunione della CS

oppure

  • dalla data di ricevimento delle determinazioni adottate, nel caso in cui queste abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Le determinazioni positive o negative della CS vanno comunicate a tutti gli interessati, privati e PPAA.

Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione o i Sindaci interessati. per disporre la sospensione della determinazione della AP devono acquisire previamente delibera del Consiglio dei Ministri o del Consiglio Regionale o dei Consigli Comunali e adottare l'atto di sospensione della determinazione entro 30 giorni, ovviamente da comunicare a tutti gli interessati.

La AP, una volta ricevuta la disposizione di sospensione della determinazione ha 30 giorni di tempo per riconvocare una nuova riunione della CS e giungere ad una nuova determinazione positiva, che tenga conto delle osservazioni del PdC (possibilità introdotta dalla L.191/1998, art. 2 comma 28); se ciò non avviene si forma una determinazione negativa della CS (la quale viene, quindi, sciolta definitivamente).

Ovviamente tali esiti vanno comunicati a tutti gli interessati, con indicazione della conclusione del procedimento "indizione della CS".

La valutazione di impatto ambientale deve avvenire in base alla norme tecniche di cui al DPCM 27.12.1988.

La norma non indica i termini entro i quali l'AP debba richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio (PdC)(possibilità introdotta dalla L.127/1997. art. 17 comma 3), né i termini entro i quali quest'ultimo debba pronunciarsi; si può ritenere, con riferimento alla disciplina generale che debbano essere contenuti in 30 giorni.

NOTE : SI RIPORTA IL TESTO DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 191/98 comma 28:

omissis…….

28. In caso di sospensione la conferenza può, entro 30 giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta. 

PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

Una rilevante innovazione del DPR 447/'98 è data dalla "procedura di collaudo" finalizzata ad anticipare ed accelerare l'effettivo avvio dell'attività economica (Capo IV).

Essa è caratterizzata come segue:

  1. l'impresa può "chiedere alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta";
  2. il collaudo avviene a cura di professionisti che non abbiano legami con l'impresa;
  3. il collaudo riguarda tutti gli aspetti dell'attività economica: dalle strutture edilizie a quelle impiantistiche, dalla sicurezza ambientale a quella del luogo di lavoro. Pertanto appare evidente come il collaudo debba avvenire da parte di un team di esperti nelle diverse discipline;
  4. se lo Sportello Unico non stabilisce nel termine prescritto la data del collaudo, è facoltà dell'impresa procedere autonomamente e comunicarne l'esito alla struttura: se questo è positivo l'impresa può iniziare l'attività produttiva, senza che ciò comporti l'esonero delle PPAA competenti dall'effettuare controlli e verifiche;
  5. il certificato di collaudo positivo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

Non è da escludersi che la procedura di collaudo possa avvenire in più momenti, richiedere eventuali approfondimenti di documentazione tecnica e amministrativa, comportare eventuali prescrizioni alle quali dovrà ottemperare l'impresa per considerare efficace l'esito positivo del collaudo. Il procedimento di collaudo è l'ultimo atto che consente all'impianto produttivo di entrare in funzione. Esso richiede il preventivo espletamento di una serie di sub-procedimenti, in parte connessi a quelli previsti nel procedimento di realizzazione dell'impianto produttivo; ad esempio l'agibilità è connessa alla concessione edilizia, l'autorizzazione allo scarico è connessa alla preventiva valutazione del progetto, e così via.

In via di prima approssimazione possono essere identificati i seguenti subprocedimenti, necessari per procedere al collaudo:

  1. denuncia industrie insalubri
  2. attività industriale a rischio incidenti rilevanti: notifica/dichiarazione
  3. nulla osta igiene e sicurezza interna e igiene e sicurezza esterna
  4. comunicazione messa in esercizio impianti (inquinamento atmosferico)
  5. certificato prevenzione incendi
  6. denuncia apparecchi a pressione
  7. autorizzazione scarichi idrici
  8. autorizzazione alla custodia e conservazione di gas tossici
  9. stoccaggio provvisorio rifiuti
  10. licenza di esercizio ascensori e montacarichi
  11. denuncia di idroestrattori a forza centrifuga
  12. denuncia impianti elettrici
  13. agibilità
  14. cessione aree pubbliche
  15. collaudo caldaie
  16. autorizzazioni amministrative connesse alla tipologia di bene e/o servizio prodotto.