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Polizia Rurale

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ E AMBITO DI COMPETENZA

Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel Comune, nel territorio esterno all’abitato, la regolare applicazione delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria, e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione alla cultura medesima.

Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

ART. 2

OGGETTO

Il Regolamento di Polizia Rurale fa riferimento a norme autonome, o ribadisce in molti casi norme specifiche di Leggi dello Stato che vengono qui riportate al fine di proporre una raccolta razionale di disposizioni riguardanti in particolare il settore agricolo ed il comportamento di chi se ne occupa.

ART. 3

IMPRENDITORE AGRICOLO

E' imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall’art. 2135 C.C.-

ART. 4

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

L'imprenditore anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla Legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall’art. 2137 C.C.-

ART. 5

LA PROPRIETÀ FONDIARIA

Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 - 842 C.C.-

ART. 6

FONDI INCOLTI

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

ART. 7

 

DANNEGGIAMENTO STRADALE

I proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con la strada hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, tagliare i rami che protendono oltre il confine stradale, rimuovere dalla medesima ramaglie o alberi caduti per effetto di intemperie o altre cause.

ART. 8

 

INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI

E' vietato l'ingresso, senza necessità, nel fondo altrui. Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano altresì le sanzioni penali.

ART. 9

 

TRANSITO DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI

Le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche.

Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.

I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.

ART. 10

 

SPOSTAMENTO ARMENTI E GREGGI

I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare.

In tempo utile trasmetteranno all'Ufficio Comunale competente la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

ART. 11

 

PASCOLO SU BENI DEMANIALI

Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 12

 

PASCOLO SU FONDI PRIVATI

Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.

E' vietato lasciare il bestiame al pascolo di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei.

ART. 13

 

MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

E' predisposta autonomamente dalla A.S.L la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente. Resta d'obbligo comunque la denuncia immediata all'Autorità Sanitaria dei casi sospetti di malattia infettiva e di qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia già accertata.

ART. 14

 

ATTI VIETATI E TUTELA DELLE STRADE

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura. E' inoltre vietato:

  • danneggiare strade e fossi scolatori con aratri e simili ;
  • fare circolare bestiame sulle strade, diversamente da quanto stabilito da norme superiori;
  • insudiciare le strade con qualsiasi sostanza ;
  • portare fango sulle strade con le ruote delle macchine agricole.

ART. 15

 

FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI (ALLEGATO B)

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:

  • aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
  • impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni o recinzioni.
  • Il regolamento di esecuzione del C.d.s. dispone comunque che:
  • lungo i tratti di strada rettilinei e lungo le curve di raggio superiore ai 250 m. devono essere osservate le seguenti distanze rispetto al confine della proprietà stradale;
  • gli alberi devono essere piantati ad una distanza pari alla massima altezza che l'esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo vegetativo, con un minimo di m. 6 da osservarsi anche per le essenze più basse;
  • dovendosi piantare pioppi, per esempio, tale distanza non potrà essere inferiore a m. 20 anche se si intendesse potare o capitozzare periodicamente gli stessi;
  • le siepi di altezza non superiore a m. 1 devono distare almeno 1 m. dal confine stradale, mentre le siepi e le colture più alte di m. 1 (mais) devono essere tenute a distanza non inferiore a m. 3 dal confine della strada.

In corrispondenza di incroci a raso, vanno conservate aree minime di visibilità (triangolari) nelle quali non sono ammesse le colture e le siepi predette. In questi triangoli, le cui dimensioni variano in relazione al tipo di coltura praticata, i due lati paralleli alle strade formanti l'incrocio, devono avere lunghezza pari al triplo della distanza dal confine stradale richiesta per la coltura da piantarsi, mentre il terzo lato è ovviamente quello congiungente i punti estremi dei precedenti due lati.

ART. 16

FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DAI CENTRI ABITATI (ALLEGATO B)

Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve di raggio inferiore o uguale a m. 250, si deve osservare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto nella quale è vietata ogni recinzione, piantagione, o deposito. Tale zona è delimitata da una parte dal confine stradale, e dall'altra dalla corda congiungente i due punti di tangenza dalla curva.

All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto valide in rettilineo.

ART. 17

MANUTENZIONE DELLE RIPE

I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale (aratura dei campi troppo vicina alla strada).

Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.

La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.

ART. 18

CONDOTTA DELLE ACQUE

L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.

E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari. Gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.

I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita come previsto dall’art. 915 C.C.-

ART. 19

PIANTAGIONI (DISTANZE)

La distanza dai confini dei fondi per piantare alberi, siepi e arbusti è quella determinata dall'art. 892 del C.C.-. Per comodità di lettura esse vengono qui riassunte:

  1. quattordici metri per gli alberi di alto fusto (pioppi, pini, cipressi, olmi, castagni, querce, noci) ;
  2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami) ;
  3. mezzo metro per le siepi vive, gli arbusti, le viti, le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo ;
  4. nessuna distanza se sul confine esiste un muro di cinta divisorio purché l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

Le modalità di misura delle distanze sono quelle riferite dal citato art. 892 C.C. e per quanto riguarda gli alberi di alto fusto, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 147 dell'11.10.1994 -.

ART. 20

USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi.

Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore, utilizzando gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

ART. 21

DEPOSITI SULLE STRADE - DANNEGGIAMENTI

Senza preventiva autorizzazione o concessione dell'Amministrazione Comunale, è vietato depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche o vicinali in modo da pregiudicarne il transito alterandone le forme e le dimensioni delle stesse.

E' inoltre vietata qualsiasi conduzione a strascico di materiale che possa danneggiare il sedime stradale.

ART. 22

IGIENE PER RICOVERI DI ANIMALI DOMESTICI

Le norme per il mantenimento dell'igiene nelle stalle ed in genere per tutti i ricoveri di animali domestici sono quelle contenute nei Regolamenti di Igiene e Sanità, nonché quelle indicate dalle Leggi specifiche in materia di igiene. 

TITOLO II NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’ultimo giorno di ripubblicazione.

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di polizia urbana, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

ART. 24

SANZIONI

Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative.

Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell’illecito e le eventuali sanzioni amministrative accessorie sono elencate nella tabella "Allegato A" al presente Regolamento.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell’accertatore.

L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma precedente consegue di diritto all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento e titolo di sanzione amministrativa consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria; alla morte dell’obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione 

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