Piazza V.Virginio Area sottostante la struttura centrale coperta Sosta consentita agli automezzi degli operatori mercatali nelle singole aree date in concessione
Ordinanza N. 105
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con precedente provvedimento dirigenziale, in seguito al completamento dei lavori di “Riqualificazione della Piazza Virginio” consistenti nella restauro della struttura centrale coperta e nel rifacimento della pavimentazione, è stata disciplinata in Piazza Virginio la circolazione dinamica e statica;
PRESO ATTO che sotto l’area centrale coperta, con cadenza settimanale, si svolgono attività mercatali - settore alimentare - disciplinate dall’articolo 28, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 114/98, dalla normativa regionale e comunale;
RAVVISATO che, in linea con le indicazioni regionali in materia di commercio, è possibile autorizzare la sosta degli automezzi appartenenti agli operatori mercatali durante le fasi commerciali all’interno delle aree date all’uopo in concessione;
ASSODATO che perimetralmente alla Piazza Virginio sono presenti molte attività commerciali in sede fissa e di somministrazione alimenti e bevande che richiamano un rilevante numero di utenza automontata con conseguente richiesta di parcheggi;
RICONOSCIUTO che la sosta autorizzata dei veicoli appartenenti agli operatori del mercato all’interno delle singole aree date in concessione consente di poter usufruire di un maggior numero di parcheggi esterni alla struttura centrale;
VERIFICATO che, dal punto di vista tecnico la pavimentazione dell’area sottostante la struttura centrale coperta supporta le manovre e la sosta degli automezzi mercatali in argomento;
VISTO l’art. 7 comma 1 lett. d) e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTA l’Ordinanza Dirigenziale N.58/2014-RORD/57/2014;
ORDINA
Per quanto in premessa indicato, con effetto immediato:
- In Piazza Virginio, nell’area sottostante la struttura centrale coperta, in occasione dello svolgimento delle attività mercatali settimanali è consentito agli automezzi utilizzati dagli operatori commerciali/produttori agricoli il transito e lo stazionamento all’interno delle singole aree di vendita date in concessione ai sensi della D.G.R. Regione Piemonte n. 32-2642 del 02/04/2001,
DISPONE
Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
La revoca di ogni disposizione contenuta nell’ordinanza dirigenziale n. 58/2014 in contrasto con i contenuti della presente Ordinanza dirigenziale.
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.
Dalla Residenza Comunale, lì 18 febbraio 2015
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Stefania BOSIO
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