Ordinanza relativa al divieto di utilizzo di giocattoli pirici e strumenti molesti.
ORDINANZA N. 1058
IL SINDACO
CONSIDERATO che, segnatamente in occasione delle festività natalizie e di Capodanno , nonché di Carnevale ed, ultimamente in altre ricorrenze religiose e civili è sempre più ricorrente l’utilizzo sconsiderato ed improprio di spray schiumogeni, giocattoli pirici fialette puzzolenti oltre che strumenti di varia natura manganelli di plastica, ecc.;
ATTESO che l’uso di detti oggetti, date le modalità petulanti, vessatorie ed esagerate con cui viene posto in essere può provocare danni diretti e indiretti alla salute dell’uomo, alla sua integrità fisica ed all’ambiente circostante, dando peraltro origine, spesso a reazioni, diverbi e comportamenti rissosi in genere, che rischiano, altresì, di incidere negativamente sull’aspetto dell’ordine e della sicurezza pubblica;
VALUTATO altresì che i comportamenti di cui in premessa configurano fattispecie idonee a ledere altresì il decoro urbano e l’igiene pubblica, dato che l’irresponsabile abbandono sul suolo pubblico dei contenitori vuoti e dei materiali usati determinano insozzamento di strade, vie, piazze, giardini , nonché la violazione delle norme di pubblica igiene;
RAVVISATA la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse, nella finalità di prevenire spiacevoli conseguenze sotto vari profili: di ordine e sicurezza pubblica, di igiene, di decoro urbano ecc…;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la L.15 luglio 2009 n. 94;
ORDINA
Per le ragioni di incolumità , sicurezza ed igiene pubblica di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate,su tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici ed aperti al pubblico o di uso pubblico, è severamente vietato:
l’uso e l’impiego, sotto qualsiasi forma, di petardi, fuochi d’artificio non autorizzati, bombolette spray schiumogene, fialette, e di qualunque altro oggetto o strumento che possa recare disturbo o molestia alle persone.
Salvo che il fatto non costituisca reato, sensi dell’art. 7-bis, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00. Inoltre all’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del materiale finalizzato alla confisca.
Alla luce dell’art. 3 comma 5 della L. 15 luglio 2009 n.94 qualora l’uso dei materiali di cui in premessa determini insozzamento della pubblica via la sanzione amministrativa è pari ad Euro 500,00.
Si dispone la preventiva trasmissione, del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, al Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, alla Questura di Cuneo per l’esercizio dei poteri di controllo.
Manda a dare notizia della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune ed a mezzo manifesti.
Sono revocate e sostituite dalla presente tutte le ordinanze che disciplinano la medesima materia.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.
Cuneo 15 dicembre 2009
IL SINDACO
VALMAGGIA prof. Alberto
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