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Ordinanza di viabilità località Madonna dell'Olmo – Via Torretta: istituzione divieto di sosta permanente con rimozione forzata

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Ordinanza N. 790

IL COMANDANTE

PREMESSO che la circolazione nelle Via – TORRETTA – tratto di strada compreso tra il numero civico 57/A e la via Torre Allera sita in località Madonna dell’olmo, è organizzata a doppio senso di marcia veicolare;

PRESO ATTO che l’ampiezza della carreggiata risulta tale da non consentire la sosta contemporanea su ambo i lati della stessa;

CONSIDERATO che alcuni residenti della zona hanno richiesto di installare specifica segnaletica di divieto di sosta permanente di veicoli su ambo i lati della strada a causa della fermata/sosta di alcuni autoveicoli che creano situazioni di pericolo per se e per i veicoli in transito, nonché in ingresso/uscita dai passi carrai, che risultano essere quindi di ostacolo e intralcio al transito dei veicoli ed in particolare ai mezzi di soccorso e nella stagione invernale ai mezzi sgombra neve che per struttura hanno maggiore ingombro;

RITENUTO che per ovviare alle sopra citate problematiche viabilistiche è necessario imporre nelle predette carreggiate il divieto di fermata ad ambo i lati della strada, valutandone l’oggettiva applicazione in base alla presenza di aree di sosta, intersezioni stradali ed allo sviluppo geometrico delle stesse;

VISTO l’art. 7 comma 1 lett. d) e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;

VISTO l’art. 157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;

VISTO l’art. 351, comma 2 del  D.P.R. 495/1992 ;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTA l‘Ordinanza Dirigenziale n.148/2008 “Disciplina sosta veicoli per pulizia strade con autospazzatrice”.

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata lungo la Via TORRETTA secondo le seguenti modalità:

1) VIA TORRETTA:
divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto di strada compresa tra la via Torre Allera e la via Torretta al numero civico 57/A.

2) VIA TORRETTA:
divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto di strada compresa tra la via Torre Allera e la via Torretta al numero civico 30

DISPONE

Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del preposto personale comunale.
Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
La revoca di ogni disposizione contenuta in precedenti provvedimenti in contrasto con i contenuti della presente Ordinanza.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà unita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

Dalla Residenza Comunale, lì 05 settembre 2019

IL COMANDANTE
BERNARDI dott. Davide Giulio