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Ordinanza di viabilità di istituzione del divieto di accesso e transito veicolare, per i veicoli di massa, a pieno carico superiore alle 3,5 t, nell'area dell'altipiano comunale ,

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Ordinanza N. 333

IL COMANDANTE

Viste le precedenti ordinanze comunali in materia di limitazioni della circolazione stradale ai veicoli con massa a pieno carico superiori alle 3,5 t;

Visto l’intento dell’Amministrazione comunale di limitare la circolazione dei mezzi superiori a 3,5 t. nel centro abitato;

Visti e recepiti, in parte, gli studi posti in essere dall’Amministrazione per la redazione del P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) e del P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e le relative strategie volte a ridurre la congestione veicolare;

Visti i contenuti, le problematiche emerse e le strategie di intervento analizzate nel citato “P.U.T. - P.G.T.U.”, adottato dal Comune di Cuneo, e gli obiettivi tesi alla riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico, al risparmio energetico, al rispetto dei valori ambientali, al miglioramento della mobilità pedonale, al miglioramento delle condizioni di circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, al miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta dei veicoli, alla riduzione degli incidenti stradali, al miglioramento delle condizioni della sicurezza e della salute pubblica;

Ravvisata la necessità di tutelare gli utenti deboli della strada (con particolare riguardo ai pedoni ed ai conducenti di velocipedi) dal passaggio indiscriminato di mezzi pesanti (con massa, a pieno carico sup. a 3,5 t.) con conseguente incremento del traffico, dell’emissione di rumori e particelle sottili e delle criticità connesse al potenziale aumento dei sinistri stradali o dei pericoli arrecati all’incolumità dei passanti;

Considerata la necessità di salvaguardare il patrimonio ambientale ed artistico-naturale;

Preso Atto delle segnalazioni pervenute da parte delle pattuglie di Pronto Intervento del Comando di Polizia Locale, nonché delle richieste, provenienti da privati cittadini, relative alla necessità di limitare il transito di mezzi pesanti (con massa, a pieno carico sup. a 3, 5 t.) lungo le vie o piazze della città, in ragione delle motivazioni citate in premessa;

Dato Atto
del meticoloso studio effettuato dal Nucleo Traffico della Polizia Locale di Cuneo in merito alle criticità connesse al passaggio indiscriminato di mezzi a pieno carico sup. a 3,5 t. nelle vie cittadine e preso atto della rivisitazione ed aggiornamento della segnaletica stradale richiesto, su impulso del personale di Polizia Locale, a seguito di sopralluoghi (a titolo meramente esemplificativo si sottolinea la presenza delle pattuglie, sia  per finalità di prevenzione, sia repressive, in c.so Francia, zona oggetto di transiti non consentiti di mezzi con massa, a pieno carico, sup. a 3, 5 t.);

Dato atto che tali disagi e pericoli rendono necessaria l’interdizione del transito dei veicoli sopra citati;

Considerate, altresì, le negative ripercussioni sul territorio, interessanti l’ambiente e la sicurezza della viabilità nei centri abitati del Comune di Cuneo, conseguenti, in special modo, alla notevole circolazione notturna e diurna dei veicoli che superano le 3,5 t.;

Ravvisata l’opportunità di procedere alla rivisitazione e razionalizzazione, nell’ambito del territorio comunale, del divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t., con esclusione delle operazioni di carico e scarico delle merci in generale dietro autorizzazione, il tutto in sintonia con le direttive del Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Circolazione e Transito;

Considerato che le aspettative e le richieste dei residenti, circa la regolamentazione del traffico, sono suscettibili di accoglimento, per cui occorre adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze della viabilità, finalizzate alla riduzione e fluidificazione del traffico veicolare in area urbana, efficaci al fine della riduzione degli inquinanti atmosferici, e dei livelli di inquinamento acustico ed al fine di risolvere le problematiche sopra evidenziate e le possibili situazioni di pericolo da esse derivanti, garantendo, nel contempo, la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

Preso Atto della necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli tramite l’emissione di ordinanza di divieto di accesso e transito per tutti gli autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. con la sola esclusione dei veicoli autorizzati che non abbiano altra possibilità di accedere alle ditte presso cui effettuare le manovre di carico e scarico (subordinatamente all’osservanza di ogni singolo precetto ed indicazioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dagli Uffici Comunali);

Ricordato che il compito primario degli enti proprietari delle strade e del Comando di Polizia Locale è quello di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Preso atto della giurisprudenza costante (vedasi, ad es., la pronuncia del TAR Lombardi IV Sezione 18 dicembre 2007 n. 6683, Pres. Nicolosi, Est. Zucchini) e delle circolari ministeriali in merito alla limitazione della circolazione dei mezzi pesanti mediante emanazione di ordinanze restrittive;

Vista la preventiva istruttoria posta in essere dal Comando Polizia Locale di Cuneo al fine di adottare il presente provvedimento tenendo in debito conto e contemperando le diverse esigenze (quali, ad es. l’esercizio di attività imprenditoriali svolte nel centro cittadino) dei residenti e degli esercenti attività imprenditoriali;

Vista l’ordinanza del Comando Polizia Locale di Cuneo n. 151/2013 (che rimane in vigore);

Vista la Legge 08.06.1990 n. 142;
Vista la Legge 127/97;
Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;
Visto l’art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Visto l’art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Visti gli artt. 46, 47, 54, 56, del D.Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

l’istituzione del divieto permanente di accesso e transito per tutti gli autocarri e mezzi in premessa descritti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., nelle vie/aree di seguito specificate, con la sola esclusione dei mezzi autorizzati previa istanza scritta all’Ente comunale (conseguente rilascio di specifica autorizzazione e osservanza di tutte le indicazioni e precetti in essa contenuti).

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per i motivi in premessa indicati, in sostituzione delle precedenti ordinanze, che vengono abrogate dal presente provvedimento:

1) è vietato l’accesso ed il transito ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t, relativamente alle categorie di autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, nell’area denominata “altipiano” del Comune di Cuneo (vedasi planimetria allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento), compresa tra:piazza Torino;

  • Circonvallazione Nord;
  • c.so Marconi;
  • viale Angeli;
  • viale Mistral;
  • via Crocetta;
  • c.so Francia;
  • c.so De Gasperi;
  • via degli Artigiani;
  • via Cascina Colombaro;
  • Via Tiziano Vecellio;
  • c.so Monviso;
  • c.so IV Novembre;
  • c.so J.F. Kennedy;

2) sono escluse, dal citato divieto di accesso e transito (e, conseguentemente, i mezzi di cui in premessa, potranno circolare), le seguenti vie:

  • Circonvallazione Nord, per tutta la propria estensione;
  • c.so Francia, nel tratto di strada compreso dal territorio comunale ubicato al confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo, sino all’intersezione con c.so Alcide De Gasperi;
  • c.so Alcide De Gasperi nel tratto compreso tra l’intersezione con c.so Francia e l’intersezione con la rotatoria con via degli Artigiani/via Sandro Pertini;
  • via degli Artigiani per tutta la propria estensione;
  • via Cascina Colombaro nel tratto compreso tra il civico 57 e l’intersezione rotatoria con il viadotto Sarti;
  • viadotto Sarti;


3) in deroga al divieto sopra esposto, vigono, dietro opportuna e preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici comunali, le seguenti eccezioni:

  • è consentito il transito, all’interno dell’area interdetta di cui al punto 1, ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico delle merci (i conducenti di detti mezzi, pur se preventivamente e genericamente autorizzati dai competenti Uffici comunali, dovranno essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di essere in possesso dei titoli idonei all’accesso/transito nell’area interdetta; ad es. esibendo agli organi di polizia stradale idonea documentazione di trasporto che attesti che il mezzo si stia recando presso un’attività, ubicata nell’altipiano, per compiere manovre di carico/scarico merci);
  • è consentita la circolazione, previa autorizzazione comunale, per le operazioni di carico/scarico merci presso il terminal merci della Stazione delle Ferrovie dello Stato della Città di Cuneo, nonché, con percorso obbligato dettagliatamente descritto nell’autorizzazione rilasciata dal Comune;
  • è consentito, previa autorizzazione comunale, il transito ai veicoli adibiti al trasporto merci di proprietà dei residenti nel centro abitato di Cuneo che utilizzino l’itinerario più breve tra le strade, elencate al punto 2, e la propria residenza ove siano presenti idonee aree di sosta (salvo eventuali diversi precetti indicati in autorizzazione);
  • è consentito, previa autorizzazione comunale, il transito ai veicoli adibiti al trasporto merci di Ditte/Aziende con sede operativa nel centro abitato di Cuneo che utilizzino l’itinerario più breve tra le strade, elencate al punto 2, e la propria sede operativa (salvo eventuali diversi precetti indicati in autorizzazione);

4) sono esclusi dal divieto sopraindicato, e quindi possono circolare senza restrizioni, i veicoli appartenenti si seguenti Enti/Organi:

a.   Polizia Locale
b.   Forze di Polizia;
c.   Mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF. ecc.);
d.   Forze Armate;
e.   Protezione Civile;
f.    mezzi pubblici/privati appartenenti a Ditte che si siano aggiudicate, es. con appalto, servizi per conto del Comune di Cuneo (mezzi spartineve, spargi sale, per potatura verde pubblico, raccolta rifiuti etc.),
g.    mezzi con destinazione via Bono/Teatro civico “Toselli” (che siano titolati alle operazioni di carico / scarico merci per spettacoli), salvo espressi divieti;
h.    mezzi appartenenti a Ditte che abbiano preventivamente ottenuto autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, dai competenti Uffici comunali, e debbano raggiungere le aree oggetto di concessione per operazioni di carico e scarico, salvo espressi divieti (mezzi adibiti a spettacoli viaggianti, fiere, mercati, giostre, eventi etc.);

5) Il divieto non trova, altresì, applicazione (salvo espressi divieti provvisori istituiti per urgenti esigenze sopraggiunte) per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolino scarichi:

a) mezzi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
b) mezzi della nettezza urbana e raccolta rifiuti, nonché quelli che effettuano il servizio di smaltimento rifiuti;
c) mezzi di pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
d) mezzi dei Servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle poste Italiane Spa, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché quelli in possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento se effettuano trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
e) mezzi per i servizi radiotelevisivi;
f) mezzi per servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
g) mezzi che espletino altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti;

6) il divieto, infine, non trova applicazione (salvo espressi divieti provvisori istituiti per urgenti esigenze sopraggiunte) per i veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie anche se circolano scarichi:

a) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo, sia pubblico sia privato, solo per il percorso più breve tra le strade in cui è consentito il transito ed il luogo di consegna;
b) per le operazioni di pesatura, presso la struttura opportunamente attrezzata sita in corso A. De Gasperi (peso pubblico nell’area prospicente al plesso delle “Poste Italiane S.p.A.”, Uffici smistamento). Per dette operazioni è previsto l’ingresso obbligatorio dalla rotatoria posta all’intersezione tra c.so De Gasperi e via degli Artigiani e con uscita attraverso il medesimo percorso;
c)  destinati all’area riservata alla vigilanza ed al controllo doganale (vedasi ordinanza del Comando Polizia Locale di Cuneo n. 151/2013, che rimane in vigore).

L’autorizzazione, rilasciata dai competenti Uffici comunali per l’accesso ed il transito nell’area dell’altipiano interdetta ai veicoli con massa, a pieno carico, superiore alle 3,5 t. di per sé:

  • non consente l’indiscriminato accesso e transito di tutti i veicoli, in possesso del titolo autorizzatorio, bensì solo di quei veicoli autorizzati che possano dimostrare, di volta in volta (es. mediante l’esibizione di idonea documentazione di trasporto), di aver effettuato l’accesso nell’area interdetta per effettuare operazioni di carico/scarico per fornitura merce etc.;
  • deve ritenersi valida unicamente se viene tassativamente osservato ogni singolo precetto in essa contenuto.


Quanto sopra onde evitare che l’autorizzazione, rilasciata con validità annuale (o con altra cadenza decisa dagli Uffici comunali) , venga utilizzata impropriamente ed indebitamente dai titolari per compiere “scorciatoie”, con i propri veicoli, che implichino l’attraversamento dell’altipiano pur senza dover realmente effettuare operazioni di carico/scarico merci.

Le eccezioni al presente divieto devono intendersi revocate/revocabili per motivi di ordine pubblico (igiene, sanità etc.), per eventuali esigenze contingenti, in caso di presenza di divieti di transito provvisori, per esigenze motivate o per ordine impartito dalla Polizia Locale o dagli altri organi di polizia stradale in caso di necessità.

Il Comando di Polizia Locale si riserva di porre in essere ulteriori restrizioni istituendo interdizioni all’accesso/transito/sosta in particolari situazioni di necessità (es. in presenza di calamità naturali, durante lo svolgimento di eventi, manifestazioni etc.). In detti contesti faranno fede ordinanze, segnaletica provvisoria o segnali manuali/ordini impartiti dal personale della polizia Locale o di altri organi di polizia stradale e le autorizzazioni già rilasciate dovranno intendersi sospese per ragioni di sicurezza.

DISPONE

  • che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, da parte della Ditta incaricata dal Settore LL.PP. comunale, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché attraverso affissioni e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione;
  • che copia della presente Ordinanza sia notificata al “118” (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza); al Comando VV.FF., alle FF.OO. (Questura, Comando Prov.le Arma dei Carabinieri, Comando Prov.le Guardia di Finanza), al Settore LL.PP. del Comune di Cuneo, All’Amministrazione Provinciale, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Cuneo;
  • la revoca delle precedenti ordinanze comunali in merito alla circolazione dei mezzi con massa a pieno carico sup. a 3,5 t.; nonché la revoca di ogni altro eventuale provvedimento che possa contrastare con la presente ordinanza in materia di circolazione stradale;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;

che l’area cd. “altipiano”, sopra meglio individuata, è raffigurata nella planimetria allegata (all. “A”), che deve intendersi quale parte integrante del presente provvedimento.

Il Comando di Polizia Locale e l’Amministrazione comunale devono intendersi sollevati da ogni responsabilità derivante dall’impossibilità di accesso e transito, da parte dei mezzi summenzionati, nelle zone interdette e dai conseguenti danni subiti dalle ditte (es. per l’impossibilità di consegnare o ritirare merci deteriorabili etc.) per la presenza dei divieti. Sarà, infatti, onere degli interessati di tenersi costantemente informati in merito alla presenza di divieti, anche istituiti temporaneamente, per esigenze sopravvenute. 

AVVERTE

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.
Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si sottolinea che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. PIEMONTE.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Dr. Davide Giulio BERNARDI.

Cuneo, 05/04/2019

IL COMANDANTE P.M.
Dr. Davide Giulio BERNARDI

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