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Ordinanza di rimozione di velocipedi

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ORDINANZA DI RIMOZIONE DI VELOCIPEDI DEPOSITATI FUORI DALLE APPOSITE RASTRELLIERE E DI QUELLI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO

ORD. n°560/2021

IL COMANDANTE

PREMESSO che tra le finalità che l’Amministrazione Comunale si prefigge vi è quella tesa a migliorare le condizioni di fruibilità del territorio, garantire la sicurezza dei pedoni e preservare il decoro urbano - condizioni che risultano, invece, spesso compromesse dall’incontrollato e disordinato deposito di velocipedi (o altri veicoli ad essi equiparati quali, a titolo meramente esemplificativo, i monopattini elettrici etc.) in luoghi diversi dalle apposite rastrelliere ossia fissati agli arredi stradali, ai pali della segnaletica, ai monumenti, ai pali dell’illuminazione etc…;

CONSIDERATO che la situazione di cui sopra crea forte disagio alle utenze deboli (pedoni, disabili etc.) ed interferisce con la fruibilità dei marciapiedi, delle aree pubbliche e dei passaggi pedonali e ciclabili, diminuendone, conseguentemente, la sicurezza ed interferendo con le operazioni di pulizia e spazzamento, il tutto con grave pregiudizio per il decoro urbano;

RITENUTO che, spesso, si verificano numerosi fenomeni di abbandono dei predetti mezzi anche nelle rastrelliere stesse, con la conseguenza di rendere inutilizzabili, ai terzi, gli spazi pubblici;

RAVVISATA la necessità urgente, pertanto, di adottare un provvedimento atto ad eliminare i fenomeni di cui sopra e, in particolare, di disporre la rimozione dei velocipedi (o veicoli ad essi equiparati, o oggetti vari etc.) che siano in evidente stato di abbandono sul suolo pubblico, che non siano più idonei alla circolazione in quanto privi di parti essenziali per l’uso o la conservazione, nonché parcheggiati al di fuori delle apposite rastrelliere o che, più semplicemente, impediscano una regolare fruizione degli spazi pubblici (anche qualora non in evidente stato di abbandono);

FATTA PROPRIA la ratio ravvisabile nel DL 20.02.2017 n. 14, coord. L. n. 48/2017 art. 9, con cui il legislatore riafferma l’importanza della questione della sicurezza, della vivibilità e del decoro urbano;

VISTA l’esigenza di un maggiore rigore nella lotta al degrado nelle aree urbane, nonché l’intento di perseguire l’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana, soprattutto mediante forme preventive di controllo rilasciate direttamente agli Enti Locali, con la finalità del recupero delle aree urbane degradate;

RICHIAMATI

l’art. 15 comma 1 lett. f) del D.Lvo 285/1992

l’art. 38 comma 8 del D.Lvo 285/1992

gli artt. 158 commi 1 e 2 e 159 D.Lvo 285/1992

VISTI

l’art. 107 D.Lvo 267/2000

il DL 20.02.2017 n. 14, coord. L. n. 48/2017 art. 9

DISPONE

 l’istituzione del divieto di deposito delle biciclette, al di fuori delle apposite rastrelliere, con obbligo di rimozione di tutte quelle che saranno rinvenute fissate agli arredi pubblici quali, ad es., pali della luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, panchine etc. o che ostruiscano passaggi pedonali e ciclabili od impediscano la normale fruizione dei marciapiedi (o aree pubbliche) da parte dei cittadini e, soprattutto, da parte delle persone affette da disabilità;

l’abrogazione della precedente Ordinanza n. 603 del 28.06.2010 di rimozione velocipedi;

in caso di inosservanza alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, verrà applicata:

o la sanzione principale di euro 50,00 (cinquanta/00), nel caso di individuazione del proprietario del veicolo (velocipede o veicoli equiparati) rimosso; salvo che per i casi di cui al punto due delle avvertenze, di cui a seguito, in cui la sanzione prevista è di euro 100,00 (cento//00) in quanto viene leso il diritto alla fruibilità di infrastrutture quali, a titolo meramente esemplificativo, quella ferroviaria;

o la sanzione accessoria della rimozione (finalizzata alla confisca e conseguente distruzione dei mezzi), come infra meglio specificato.

ORDINA

La rimozione dei velocipedi (o altri veicoli ad essi equiparati quali, ad es., i monopattini elettrici), o qualsiasi oggetto che impedisca la fruizione di spazi pubblici etc. o delle loro parti che si trovino in condizioni tali da far presumere, ad insindacabile giudizio del personale di cui all’art. 12 codice della strada,

lo stato di abbandono perché privi di parti essenziali all’uso e, quindi, non più idonei alla circolazione e che si presentino privi di riscontri oggettivi che consentano di risalire al proprietario, rinvenuti sul suolo pubblico;

La rimozione dei velocipedi (o altri veicoli ad essi equiparati quali, ad es., i monopattini elettrici), o qualsiasi oggetto che impedisca la fruizione di spazi pubblici etc., anche se funzionanti, rinvenuti al di fuori delle rastrelliere, fissati, ad es., agli arredi pubblici, ai pali delle luce e della segnaletica, ai cartelli pubblicitari, ai monumenti ovvero in qualunque luogo in cui ostruiscano (secondo l’insindacabile giudizio del personale di cui all’art. 12 del codice della strada) passaggi pedonali, e ciclabili od impediscano la normale fruizione dei marciapiedi, o aree pubbliche, da parte dei cittadini e, soprattutto, delle persone affette da disabilità.

AVVERTE

1. che i velocipedi non più funzionanti, e che non presentino riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario, saranno trasportati direttamente presso i depositi della ditta concessionaria, che provvederà all’immediata rottamazione (senza alcuna possibilità di pretese da parte di eventuali aventi diritto) in quanto impossibile, o comunque troppo oneroso per l’Amministrazione Comunale, la detenzione in deposito;

2. che i velocipedi funzionanti saranno portati nell’apposito magazzino comunale, ove rimarranno in deposito gratuito a disposizione dei legittimi proprietari in applicazione delle disciplina di cui all’art. 923 e seguenti codice civile, salvo per i casi in cui siano posteggiati presso rampe disabili o in aree pubbliche in modo tale da impedire la normale fruizione da parte di terzi di infrastrutture (ad es. ferroviarie, di trasporto urbano ed extraurbano, musei, monumenti, luoghi di cultura, luoghi di culto, aree adibite al verde pubblico etc.) e delle relative pertinenze etc.). In dette ultime circostanze (in sintonia con i disposti del DL 20.02.2017 n. 14, coord. L. n. 48/2017 art. 9) verrà applicata la sanzione amministrativa principale da euro 100,00 (cento//00) ad euro 300,00 (trecento//00), con pagamento in misura ridotta di euro 100,00 (cento//00) e la sanzione accessoria della rimozione e contestuale distruzione del velocipede o veicolo ad esso equiparato;

3. che la proprietà del mezzo potrà essere dimostrata tramite esibizione della chiave del lucchetto o con la presentazione della combinazione numerica al fine di accertarne la rispondenza con il lucchetto tagliato in sede di rimozione e conservato con la bicicletta, o con ogni altro metodo idoneo,inequivocabilmente (con insindacabile discrezionalità del personale preposto), a comprovarne la proprietà;

4. che le rastrelliere, insistendo su aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio, devono essere intese come bene pubblico e, come tali, devono essere utilizzate consentendone una libera fruizione a chiunque. Per tale motivo, anche al fine di agevolare la mobilità sostenibile ed un sempre più intenso utilizzo dei velocipedi, con miglioramento della qualità dell’aria e diminuzione dell’inquinamento, è fatto obbligo di utilizzare correttamente le rastrelliere con divieto di parcheggio dei velocipedi (o veicoli ad essi equiparati) a tempo indeterminato. Conseguentemente sarà onere dei proprietari/conducenti utilizzare le rastrelliere, con cadenza giornaliera, avendo cura di:

o verificare che non siano stati apposti, da parte dei competenti organi di Polizia e/o Uffici Comunali preposti, divieti di sosta o avvisi di rimozione per determinate motivazioni (ad es. per pulizia dell’area, manifestazioni, etc.);

o non identificare la rastrelliera quale zona di “rimessaggio” del velocipede, bensì, come indicato in premessa, consentirne un utilizzo a tutti i cittadini “a rotazione”;

o essendo necessario, date le segnalazioni ricevute, regolamentare l’utilizzo delle rastrelliere, si dispone che l’utilizzo delle medesime avvenga nella giornata con obbligo di rimozione del velocipede a cessate esigenze di lavoro o di svago. I velocipedi parcheggiati per più giorni, se oggetto di segnalazioni o se causa di impedimento alla fruizione di terzi, potranno essere trattati alla stregua di quelli in stato di abbandono.

DISPONE INOLTRE

che sia incaricato della vigilanza circa l’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S.;

che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio, sul sito internet, a mezzo manifesti/ avvisi ed a mezzo comunicati stampa per la più ampia diffusione. 

RENDE NOTO

che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

che, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte, ovvero al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 

Dalla Residenza Municipale, 21/07/2021

IL COMANDANTE
Dr. Davide Giulio BERNARDI