Disciplina sosta veicoli nella stagione invernale
Ordinanza N. 978
IL DIRIGENTE
Premesso che la sosta dei veicoli lungo le strade cittadine, durante e immediatamente dopo le nevicate, costituisce grave intralcio per il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve e allo spargimento delle soluzioni saline antigelo, ostacolando il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;
Ravvisata l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di disciplinare la permanenza dei veicoli sul suolo pubblico nelle circostanze di cui sopra;
Rilevato inoltre che, l’accumulo di neve sui marciapiedi prospettanti la pubblica via, rappresenta un potenziale pericolo per il transito dei pedoni;
Ritenuto altresì che la perdurante scarsità di mano d’opera impone di richiedere ai proprietari di immobili di tenere sgomberi, a loro cura, i marciapiedi antistanti le loro proprietà;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"
Visto il D.P.R. 16.12.1992 N° 495, Regolamento di attuazione C.d.S.;
Visto l’art. 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
Vista l’Ordinanza dirigenziale n. 116 RORD. 120/2012;
ORDINA
Nel periodo ricompreso tra il 15 NOVEMBRE ed il 15 APRILE di ogni anno, durante le nevicate e nelle ventiquattro ore successive:
1) L’istituzione del divieto di sosta:
a) Nelle strade a senso unico di circolazione sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia consentito, salvo diversa segnalazione;
b) Nelle strade a doppio senso di circolazione sul lato della carreggiata corrispondente ai numeri civici dispari;
A tal fine, in tutte le strade e piazze del territorio comunale sarà posta la relativa segnaletica verticale stradale fissa e/o mobile, integrata da pannelli esplicativi.
Contestualmente s’individua la seguente area pubblica ove è consentita la sosta temporanea dei veicoli in occasione delle nevicate, previa collocamento di adeguata segnaletica stradale verticale:
- Piazza DUCCIO GALIMBERTI - area centrale rialzata rispetto al sedime carrabile, con esclusione dell’arco temporale che va dalle ore 17:00 del lunedì alle ore 20:00 del martedì
2) Il divieto assoluto di parcheggio sotto i portici e le aree coperte delle piazze;
3) Ai sensi degli artt. 157,158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 i veicoli di qualsiasi tipo lasciati in sosta in zona vietata quando siano in atto le operazioni di sgombero della neve, durante e dopo le nevicate, verranno rimossi d’autorità e trasportati alla depositeria autorizzata dall’Amministrazione Comunale.
4) Ai proprietari dei fabbricati e/o i conduttori degli stabili e/o agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via, è fatto obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi per una larghezza di metri 1,00 (metri uno) a partire dal muro del fabbricato.
DISPONE
Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del preposto personale comunale.
Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
La violazione al precetto di cui al punto 4) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150,00 (art. 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana);
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.
Dalla Residenza Comunale, lì 13 Novembre 2013
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Stefania BOSIO
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