Disciplina della circolazione nel periodo invernale
Disciplina della circolazione nel periodo invernale
Ordinanza N. 1001
IL DIRIGENTE
Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve;
Ritenuto di dover adottare un provvedimento a salvaguardia dell’incolumità delle persone ed a tutela della sicurezza della circolazione stradale;
Visti gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
Visto l’art.108 D.Lvo 267/2000
Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU 1580 del 16.1.2013
ORDINA
Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano all’interno del territorio del Comune di Cuneo devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato B della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. RU n. 1580 del 16.1.2013
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR PIEMONTE, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992.
AVVERTE
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato B della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. RU n. 1580 del 16.1.2013
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR PIEMONTE
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.
Cuneo, 15.11.2014
IL DIRIGENTE
Bosio dr.ssa Stefania
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