Divieto abbruciamento e combustione materiali vegetali
Ai sensi della DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e secondo quanto previsto dall’art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, L'ABBRUCIAMENTO E LA COMBUSTIONE DEI MATERIALI VEGETALI È VIETATA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 SETTEMBRE E IL 15 APRILE E TRA IL 1° LUGLIO E IL 31 AGOSTO (art.10, co. 1,2 e 3 del D.L. n.69 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n.103) dell’anno successivo nei Comuni delle zone in cui è suddiviso il territorio regionale ai fini della qualità dell’aria denominate: IT0118, IT0119, IT0120, di cui all’allegato I della DGR n. 24-903 del 30 dicembre 2019.
Maggiori informazioni:
Tutela della qualità dell'aria: vincoli alla bruciatura dei residui colturali | Regione Piemonte
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