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Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

L’imposta è dovuta dai possessori di beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Per calcolare l'imposta si deve applicare al valore imponibile l'aliquota vigente nel Comune ove gli immobili sono ubicati. Le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l'abitazione principale sono deliberate ogni anno, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito internet del Comune di Cuneo alla voce I.C.I.

L’imposta annuale si versa in due rate: la prima pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, entro il 16 di giugno; la seconda a saldo dal 1° al 16 dicembre. E’ possibile versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 di giugno.

L'importo dovrà essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (es: 153,49 si arrotonda a 153 euro, mentre 153,50 si arrotonda a 154 euro).

Il pagamento si può effettuare presso gli uffici postali, presso la G.E.C. S.p.A. (Corso IV Novembre 18/C, Cuneo - orario: dal lunedì al venerdì 8.20/13.00), o presso gli sportelli bancari convenzionati mediante bollettino di c/c postale n° 88750393 appositamente predisposto ed intestato alla G.E.C S.p.A. – Cuneo (i contribuenti che hanno già pagato l’I.C.I. nell’anno precedente ricevono il bollettino di versamento senza alcun importo al domicilio indicato sull'ultimo bollettino di versamento pagato), in alternativa è possibile utilizzare il modello F24.

Fabbricati non accatastati ed ex rurali.
Si ricorda che ai sensi della L. 286/2006 i soggetti titolari di diritti reali su immobili non accatastati o su fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità devono procedere all’aggiornamento degli atti catastali.

Dichiarazione ICI

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.


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