Informazioni
Informazioni Generali
Dal 1° gennaio 2021, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, commi 837-ss, ha istituito il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, anche in strutture attrezzate. Da questa data il canone sostituisce i seguenti prelievi:
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG), limitatamente alle occupazioni temporanee.
Occupazione di suolo pubblico su area mercatale
Tutte le occupazioni di suolo pubblico nell'ambito dei mercati sono vincolate all'ottenimento di specifica concessione mercatale e sono disciplinate dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
La concessione di posteggio per il commercio su area pubblica è il documento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina l'applicazione del canone.
Chiunque intenda occupare una porzione di spazio pubblico destinato a mercato (anche in strutture attrezzate), è tenuto a presentare, prima dell’inizio dell’occupazione, la domanda per il rilascio di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica all’ufficio competente.
Tipologia occupazione | Ufficio competente |
---|---|
Posteggio su area mercatale |
Canone
Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.
L’importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
- durata
- superficie
- tipologia
- zona occupata
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione di posteggio fisso o, in mancanza, dall’occupante di fatto, che è anche soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Gli operatori senza concessione di posteggio fisso (c.d. "spuntisti") che occupano posteggi regolarmente istituiti nell’ambito delle aree mercatali comunque denominate, oppure in postazioni isolate, nei casi in cui tali posteggi risultino liberi perché non ancora assegnati oppure a causa dell’assenza del concessionario, sono tenuti al pagamento del Canone.
Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro l’ultimo giorno del mese di febbraio; per importi superiori a Euro 500 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti l’ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento.
Per gli operatori c.d. "spuntisti" il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente all'assegnazione del posteggio, prima dell'occupazione dello stesso.
In caso di voltura la richiesta deve essere presentata dal subentrante, congiuntamente alla ricevuta di pagamento del canone per l’anno in corso. Per le volture in corso d'anno il canone è dovuto dal concessionario cedente.
In caso di affitto del posteggio il canone resta in capo al titolare della concessione mercatale.
Tariffe e scadenze
I soggetti passivi effettuano il versamento del canone dovuto al Comune per l'anno in corso entro il 28 febbraio. Per gli importi superiori a 500 €, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo, da versare:
- Prima rata (o rata unica): 28 febbraio;
- Seconda rata: 30 aprile;
- Terza rata: 31 luglio;
- Quarta rata: 31 ottobre.
Penalità, indennità, sanzioni
Per omesso/parziale/tardivo versamento si applica una penalità del 30% del canone dovuto.
Per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 10%. Si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto, riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine 60 giorni dalla data della notifica.
Contatta l'ufficio:
tel. 0171 444314 - 0171 444315 - 0171 444326
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