Menu di scelta rapida
Sei in: Home / Polizia Municipale / Regolamenti / Polizia Urbana

Polizia Urbana

Link alla versione stampabile della pagina corrente

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in sintonia alla vigente legislazione ed alle previsioni dello Statuto della Città e degli altri regolamenti comunali, comportamenti ed attività che possono influire sulla vita della comunità cittadina in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.

ART. 2

TERRITORIALITÀ

Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale.

ART. 3

OGGETTO

Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

  • sicurezza e qualità del vivere comune;
  • occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • attività commerciali e spettacoli;
  • protezione e tutela degli animali.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché, dai funzionari delle Aziende Regionali - Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 4

DEFINIZIONI

Quando nel Regolamento sono usate le parole "SPAZIO URBANO", da intendersi come bene comune, si fa, in particolare, riferimento a:

a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade ed aree private aperte di fatto al pubblico transito;
b) i parchi, i giardini ed il verde pubblico in genere;
c) i monumenti e le fontane ;
d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati ;
e) le acque interne;
f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per FRUIZIONE di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.    

Per UTILIZZAZIONE di beni comuni si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

A differenza della fruizione l’utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.

ART. 5

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

  1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
  2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

Le autorizzazioni e le concessioni devono essere richieste con domanda scritta indirizzata al Sindaco e in regola con la legge sul bollo. Qualora necessario l'istanza deve essere corredata dalla necessaria documentazione tecnica.

Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa.

L’eventuale diniego deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le autorizzazioni e le concessioni sono personali, vengono rilasciate senza pregiudizio dei terzi, hanno validità annuali e possono essere, previa richiesta, rinnovate per analogo periodo.

Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio i concessionari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di polizia.

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui sono state subordinate , e per motivi di interesse generale.

ART. 6

VIGILANZA

In generale l'applicazione delle norme del Regolamento e dei provvedimenti che in virtù del medesimo vengono emanati è demandato alla competenza del Corpo di Polizia Municipale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari dell'Azienda Regionale - Unità Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale, agli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale e dai volontari eventualmente previsti da singoli specifici articoli del Regolamento limitatamente alle fattispecie negli stessi previsti.

I componenti il Corpo di Polizia Municipale e i funzionari addetti alla vigilanza di cui al comma precedente possono, ai sensi della Legge 689/81, nel corso delle operazioni di vigilanza e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, a operazioni tecniche al fine di accertare violazioni alle norme del regolamento e i responsabili delle violazioni stesse.

ART. 7

SANZIONI

Le violazioni ai disposti regolamentari, contestate dagli addetti alla vigilanza nei modi e nei termini previsti, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dal competente Organo Comunale e comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l’obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l’attività abusiva nonché, se del caso, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell’esecuzione di quanto omesso.

L’uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell’inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione delle norme regolamentari, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione, conseguono danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al rimborso delle spese necessarie al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale1 .

1 (cfr. artt. da 2043 a 2059 Codice Civile, e artt. 2 e 6 Legge 24.11.1981, n. 689) 

TITOLO II: SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I

GARANZIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

ART. 8

COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del pubblico decoro è vietato:

a)  manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
c)  rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
d)  arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
e)  collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non si sia autorizzati;
f)  praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni;
g)  utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni o altro limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
h)  lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
i)  compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
l)  immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
m)  sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
n)  spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
o)  ostruire o invertire il deflusso dell’acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
p)  occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l’utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
q)  compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
r)  accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
s)  sdraiarsi su panchine e sedili e insudiciare in qualunque modo i medesimi, anche poggiandovi i piedi;
t)  sparare mortaretti o simili , far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
u)  circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle e simili.

ART. 9

ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

1. A tutela dell’incolumità, dell’igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:

a)  ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L’ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
b)  utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
c)  collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
d)  procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all’esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
e)  scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, letterecci, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici.

2. A tutela del decoro urbano è inoltre vietato stendere panni all’esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via.

ART. 10

AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI CONDOMINIALI

  • Nell’atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l’indirizzo dell’amministratore.

CAPO II

SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 11

DIVIETI

  • Nei viali, nelle vie alberate e nei giardini pubblici è fatto divieto di :
  1. camminare sugli spazi erbosi e restare sdraiato ove vietato con ordinanza del Sindaco, dormirvi, danneggiare in qualsiasi modo alberi, arbusti e   siepi;
  2. cogliere fiori o tagliare erba ;
  3. creare disturbo o pericolo alla fauna ;
  4. circolare con veicoli in aree interdette alla circolazione ;
  5. provocare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante.
  • Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si applicano anche nelle aree protette e nelle altre aree verdi di uso pubblico dell’intero territorio comunale.
  • I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

ART. 12

ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI

  • Nei parchi pubblici può essere consentito, previo ottenimento della necessaria autorizzazione, l’attività di noleggio biciclette o simili e l’attività di noleggio, ad esclusivo beneficio dei bambini accompagnati, di cavallini eventualmente trainanti piccoli calessi.
  • I titolari dovranno esporre in modo visibile i prezzi praticati, accollarsi l’onere della pulizia dei luoghi di stazionamento e rispettare tutte le norme imposte nell’autorizzazione ivi incluse quelle in materia di circolazione ; è inoltre fatto divieto di gareggiare in velocità.
  • Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli, degli animali e dei percorsi.
  • Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l’installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.
  • Le predette attività, subordinate al parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio comunale, possono essere sospese, per esigenze di carattere generale.
  • Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell’attività, per il ricovero in luoghi opportuni.
  • Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.

ART. 13

VERDE PRIVATO

  • Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
  • I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli. E’ compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

CAPO III

IGIENE AMBIENTALE

ART. 14

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

  • I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.

ART. 15

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

  • E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, incomode o moleste per gli altri.

CAPO IV

NEVE

ART. 16

SGOMBERO NEVE

  • E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di ottemperare, in caso di emissione, all'ordinanza sindacale che impone l'obbligo dello sgombero della neve dai marciapiedi.
  • I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi debbono darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale ed effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
  • Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.
  • Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
  • Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
  • La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico.
  • In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1° di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l’area in cui si opera.
  • In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalare i pericoli con adeguati transennamenti.

ART. 17

CANALI DI GRONDA E TUBI DI DISCESA

  • E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche.

CAPO V

NETTEZZA PUBBLICA

ART. 18

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

  • Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d’uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d’acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
  • E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
  • Quando l’attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti.
  • L’obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
  • Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza , eventualmente lanciate su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, devono essere rimossi entro un’ora dallo spandimento.
  • E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
  • I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l’immobile stesso.
  • I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l’obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
  • I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
  • Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 19

RIFIUTI

  • A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono essere depositati all’interno dei contenitori, all’uopo collocati dall’azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l’uso.
  • Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, ne depositare gli stessi all’esterno dei suddetti contenitori.
  • In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
  • I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti , non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi potranno essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni.
  • E’ vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
  • E’ vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

CAPO VI

INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 20

ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

  • E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco.
  • Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 22.00 alle ore 06.00-.
  • Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore per non creare disturbo o molestie ai vicini.
  • L'uso degli strumenti musicali, comunque vietato nelle fasce orarie 12.00 - 15.00 e 21.00 - 09.00 salvo insonorizzazione del locale, è subordinato al fatto che vengano adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
  • E' altresì vietato tenere animali che arrechino disturbo o danno al vicinato a meno che non siano state prese cautele e precauzioni atte ad evitare inconvenienti.
  • Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico - sanitarie.

ART. 21

ATTIVITÀ LAVORATIVE

  • Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 06.00 e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo.
  • Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
  • In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
  • I lavori di ristrutturazione eseguiti sui fabbricati non devono creare disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 08.00 e le ore 20.00.
  • Nei giorni festivi la possibilità di effettuare tali lavori è consentita dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
  • Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
  • Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

ART. 22

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

  • I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
  • E’ vietata la collocazione di apparecchi sonori all’esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E’ in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all’esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
  • Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
  • Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.
  • I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell’ordine.
  • Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
  • Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

ART. 23

APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

  • Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall’esterno dei veicoli stessi.
  • Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d’uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale.

ART. 24

PUBBLICITÀ FONICA

  • Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30-.
  • La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d’aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
  • Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella prevista dal Regolamento specifico.
  • In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

ART. 25

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

  • I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.

ART. 26

CAMPANE

  • Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica. Salvo i casi legittimati da consuetudine è vietato il suono dalle ore 22.00 alle ore 07.00-.

ART. 27

SCHIAMAZZI

  • Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

TITOLO III  SUOLO PUBBLICO

ART. 28

DISPOSIZIONI COMUNI

Chiunque intenda occupare parte del suolo, del soprassuolo pubblico o del sottosuolo deve presentare istanza, eventualmente corredata dalla necessaria documentazione, che verrà esaminata dai competenti uffici.

  • Sono soggetti all’obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l’occupazione:
  1. le aree e gli spazi di dominio pubblico
  2. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
  3. i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  4. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito.
  • Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione lo rendano necessario l’Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni.
  • La concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica e decoro urbano.
  • La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce anche alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
  • Fermo restando quanto stabilito in merito dal Regolamento le occupazioni di aree e spazi pubblici per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle disposizioni speciali della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
  • Le istanze devono essere presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione salvo casi imprevedibili o di necessità nel qual caso gli uffici provvederanno ad esaminare l'istanza nel più breve tempo possibile.
  • Per le domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione.
  • In casi particolari è facoltà del Comune subordinare l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente arrecati.
  • Le autorizzazioni sono a titolo oneroso salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione e sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali con particolare riferimento al rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza, del rispetto della quiete pubblica, di non creare intralcio al transito dei pedoni e dei veicoli. Le attrezzature eventualmente posizionate debbono essere compatibili con il sito.
  • Le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico non esentano da altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all’attività da svolgersi; in tali casi l’ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti.

ART. 29

CARATTERISTICHE

  • Le occupazioni si dividono in:
  1. PERMANENTE: quando è stabile, effettuata a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, comporti o meno l’esistenza di manufatti od impianti ;
  2. TEMPORANEA: quando ha durata pari o inferiore a 365 giorni, anche se concessa con atto avente durata pluriennale, comporti o meno l’esistenza di manufatti od impianti.
  • L’eventuale rinnovo di autorizzazioni a carattere temporaneo deve essere richiesto prima della scadenza o comunque entro il 30 novembre qualora il rinnovo interessi l’anno seguente.
  • Le autorizzazioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo, per lo scopo e per la durata in esse indicati.
  • Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell’autorizzazione deve essere restituito indenne e libero da ogni oggetto e struttura.

ART. 30

DEHORS

  • I titolari di esercizi pubblici di somministrazione possono, previo ottenimento di titolo autorizzatorio e pagamento della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza pubblica.
  • La domanda per il rilascio dell’autorizzazione va presentata al Comune di Cuneo – Settore Comparti Produttivi e verrà inviata, dallo stesso Settore, all’esame del Servizio di Polizia Municipale, del Settore Gestione del Territorio e del Settore Programmazione del Territorio, i quali esprimeranno il N.O. di competenza, fermo restando le normative legislative sui vincoli, barriere architettoniche ed altre, nonché i regolamenti specifici in materia e sulla sicurezza e certificazione delle stesse strutture aperte, chiuse o di qualsiasi forma architettonica/edilizia.

ART. 31

OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

  • L’occupazione di aree per l’allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 32

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

  • Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l’occupazione.
  • Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
  • Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
  • Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con quanto specificato nell’apposito Piano Generale.

ART. 33

OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

  • L’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l’attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante il locale, di lunghezza non superiore al fronte del medesimo e di profondità valutata di volta in volta dagli uffici competenti. L’area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
  • La concessione per l’occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell’attività di carrozziere.
  • E’ fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l’occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1 di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
  • La concessione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell’esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio che dovrà essere adeguatamente segnalato a cura e spese del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere a tal fine ad una corretta delimitazione dell’area con appositi manufatti mobili.

ART. 34

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

  • Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte affidatarie dei lavori comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia Municipale ed al Settore Gestione del Territorio.
  • Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada.
  • E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi.
  • A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì al citato Settore - Ufficio Strade - la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione degli stessi.

ART. 35

TRASLOCHI

  • Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comune.
  • Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.

ART. 36

ATTIVITÀ ARTIGIANALI

  • L'occupazione di suolo pubblico antistanti le attività artigianali può essere consentita subordinatamente all'ottenimento della necessaria autorizzazione.
  • La richiesta sarà valutata in base all'attività svolta e all'ubicazione della stessa. Saranno comunque vietate tutte quelle operazioni nocive per le persone e per l'ambiente.
  • I titolari dell'autorizzazione dovranno provvedere a segnalare l'occupazione e dovranno adottare tutti gli accorgimenti per non imbrattare il suolo che dovrà essere mantenuto in condizioni di massima pulizia.

ART. 37

MANIFESTAZIONI

  • In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà, unitamente all'istanza di autorizzazione, presentare idonea documentazione sulle modalità di occupazione, idoneità delle strutture e degli impianti, modalità di smaltimento rifiuti.
  • Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

ART. 38

MESTIERI GIROVAGHI

  • Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni.
  • Il Comune, nell'esaminare le domande, potrà negare l'autorizzazione quando esista la ragionevole fondatezza che possa derivare intralcio alla circolazione di pedoni e autoveicoli, alla quiete ed al pubblico decoro, alla moralità e alla decenza pubblica.

ART. 39

PUBBLICITÀ

  • Le strutture di supporto dei mezzi pubblicitari non possono, nemmeno temporaneamente, essere collocate sul suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione ed in difformità delle norme regolamentari specifiche.

ART. 40

RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI

  • L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

ART. 41

OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

  • La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
  • Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l’occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie o dimensione recanti messaggi pubblicitari o di indicazione

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 42

LIMITAZIONI

  • L'esercizio delle attività commerciali può essere vietata dalla Civica Amministrazione a mezzo di previsione nel Regolamento o in specifico provvedimento regolamentare in prossimità dei beni culturali ed ambientali e in parti più estese e di particolare pregio degli addensamenti commerciali al fine di non danneggiare, per le modalità di esercizio o di fruizione, il valore storico-ambientale della zona individuata.

ART. 43

ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI

  • Su richiesta dei singoli esercenti potranno essere autorizzate occupazioni per l'esposizione dei prodotti autorizzati. Le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose, non dovranno intralciare il transito pedonale e dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie.
  • I generi alimentari non confezionati non potranno essere esposti ad altezza inferiore al metro e dovranno essere coperti con apposita rete antinsetti.
  • Nell'area espositiva non è ammessa alcuna forma di vendita.
  • L'autorizzazione si intende valida nell'orario di apertura dell'attività e le strutture devono essere rimosse alla chiusura.

ART. 44

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

  • Il commercio in forma itinerante è consentito a coloro che sono in possesso del necessario titolo abilitativo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. limitazione oraria alla fascia inclusa tra le ore 08.00 e le ore 19.00;
  2. per la tutela dell'igiene l'occupazione deve avvenire su aree pavimentate, lontano da fonti che provocano polvere, servizi igienici e deposito rifiuti;
  3. per evitare problemi alla circolazione veicolare è vietato esercitare l'attività in aree nelle quali sono presenti evidenti problemi di viabilità o nelle aree interdette alla sosta;
  4. per non pregiudicare la quiete e il rispetto ai luoghi le occupazioni sono vietate ad una distanza inferiore di metri 150 da ospedali, luoghi di cura e di culto, cimiteri e non potranno interessare parchi e giardini salvo che in occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici;
  5. per evitare il danneggiamento dei beni di valore storico-ambientale è vietato esercitare l'attività nelle aree limitrofe ai beni stessi;
  6. non è consentita l'occupazione di aree interne ai mercati e non individuate come posteggi;
  7. l'occupazione è consentita per il massimo di un'ora trascorsa la quale i veicoli e le strutture di vendita devono essere spostate e posizionate a non meno di 1.500 metri dal luogo precedente.
  • Il Comune potrà comunque, con apposita ordinanza, interdire l'attività in zone individuate in occasione di particolari eventi.

ART. 45

PREZZI

  • E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù e prezzi.

ART. 46

SERVIZI IGIENICI

  • Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione dei frequentatori.

ART. 47

INSEGNE – VETRINE – VETRINETTE

(Art. 47 Regolamento Edilizio)

  • E’ vietato il collocamento di insegne sui muri che prospettano luoghi di pubblico passaggio o da essi ben visibili senza l’approvazione del Comune, al quale deve essere presentato il disegno dell’insegna e il testo della iscrizione.
  • In linea di massima sono vietati:
  1. le iscrizioni dipinte sul nudo muro;
  2. le insegne, che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da deturpare il pubblico aspetto;
  3. le iscrizioni il cui testo fosse scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma.
  • Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati e assoggettati alle Leggi 1497/39, 1089/39 e 490/99, in particolare per quanto riguarda l’art. 50 della L. 490/99.
  • Fermo restando quanto previsto dall’art. 23 della D.C.R. 29.10.1999 n. 563 – 13414 nonché i regolamenti specifici in materia di arredo urbano, le vetrine, le insegne e gli elementi di arredo interni e/o esterni dei negozi ed esercizi commerciali che costituiscono documento di costume, storia e tradizione nonché aventi valenza e stile architettonico anteriori al 1935 sono vincolati alla conservazione.
  • Per le vetrinette posteriori al 1935, prive o di limitato interesse storico, all’interno delle zone di addensamento commerciale A1 (D. Lgs.vo 114/ 98 e L. R. 28/99) è ammessa la sostituzione totale a condizione che la nuova vetrina abbia disegno riproducente gli elementi storici e decorativi tipici delle vetrine realizzate sino al 1935.
  • Per le restanti aree è ammesso l’intervento sino alla sostituzione del manufatto con disegno uniformato sia nell’assetto formale che nei materiali costitutivi dell’edificio e dal pregevole risultato estetico architettonico.
  • Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di pannello, stessa altezza e stesso trattamento dei fori – vetrina.
  • Nella zona di addensamento commerciale A1 sui prospetti esterni di Via Roma sono vietate le insegne a bandiera e frontali ad esclusione degli esercizi di servizio (farmacie, alberghi) con attività prospicienti Via Roma; per le stesse possono essere ammesse con filamento al neon, con disegno contenuto in un quadrato cm. 100 x 100. Sui prospetti esterni in Piazza Galimberti sono vietate ogni tipo di insegna, ad esclusione delle farmacie ed alberghi prospicienti sulla Piazza, a condizione che non deturpino le facciate e previo parere di competenza degli Enti preposti al rilascio degli stessi; sulle arcate dei portici possono essere installate solo le tende con messaggio pubblicitario di forma ridotta ed esteticamente gradevole.
  • Ogni elemento pubblicitario deve essere fissato all’esercizio commerciale a cui fa riferimento.
  • L’insegna esterna, parallela al piano dell’edificio, può coprire solo il foro della vetrina, anche nel caso di esercizi commerciali che utilizzano più vetrine.
  • Le insegne, vetrine e cartelle da applicare all’esterno delle case devono trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati, in modo da non interromperle.
  • Per le sole vetrine che verranno sostituite, da collocarsi sotto i portici nella parete di fondo, è prescritta come sporgenza massima, quella esistente.
  • Al fine di non alterare l’equilibrio delle facciate e il ritmo delle aperture degli edifici, è vietato collocare l’insegna a piani diversi dal piano terreno.
  • Non è consentita l’applicazione di insegne a pannello esterne su edifici che presentano un trattamento dei materiali di rivestimento del piano terreno di particolare pregio, quali: bugnato, rivestimento in lastre di pietra.
  • L’altezza minima non può essere inferiore a m. 3.50 di altezza dalla pavimentazione e la sporgenza, fermo restando quanto previsto per le zone di addensamento commerciale A1 e A3, non potrà superare m. 1.50 dal filo fabbricato.

ART. 48

TENDE

(Art. 48 Regolamento Edilizio)

  • Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati e assoggettati alle Leggi 1497/39, 1089/39 e 490/99, fermo restando i regolamenti specifici di arredo urbano; le tende esterne potranno essere applicate solo al piano terra a servizio delle vetrine. Le tende non devono essere d’ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali.
  • Lo sporto della tenda non può essere superiore a 1/6 della larghezza delle vie, la sporgenza non può in ogni caso superare la larghezza dei marciapiedi; sporgenze speciali da stabilirsi di volta in volta dal Comune possono essere consentite per i tratti di suolo pubblico occupati dai pubblici esercizi e l’altezza minima dalla pavimentazione non può essere inferiore a cm. 220.
  • Il loro andamento dovrà essere tale da non creare alterazione al prospetto edilizio; non dovrà, in particolare, nascondere elementi di facciata di pregio architettonico-decorativo.
  • Non è consentito l’uso di tende esterne sulla cornice della vetrina negli edifici che, nella fascia del piano terreno, presentano un trattamento dei materiali di particolare pregio, quali: bugnati, fregi, decorazioni lapidee.
  • Nel caso di edifici di particolare pregio o con apparati decorativi significativi, le tende devono essere simili per foggia e materiale, anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi. Nel caso di fori – vetrina ad arco o ad arco ribassato e nel caso del portico, è consentita solo la tenda interna.
  • Per le zone di addensamento commerciale A1 e A3 le tende dovranno essere esclusivamente del tipo a telo teso.

ART. 49

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

(Art. 49 Regolamento Edilizio)

  • E’ obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei loro edifici, in modo che tutte le parti di essi mantengano quei requisiti igienici di sicurezza e di decoro che convengono alla località nella quale gli edifici sorgono.
  • E’ pure obbligo dei proprietari provvedere alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate e della verniciatura dei serramenti, quando il degradamento dei colori ne deturpi l’aspetto.
  • E’ vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo, quando questa abbia carattere architettonico unitario.
  • E’ vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e i cementi decorativi, costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all’originale.
  • Non è concesso collocare in vista sulla facciata le tubazioni relative agli impianti di distribuzione idrica, di smaltimento e dispersione dei fumi, nonché alla distribuzione di energia elettrica, telefonica e gas, etc., ma le stesse dovranno essere opportunamente incassate nelle murature. Le canalizzazioni esistenti in vista dovranno essere sistemate con le stesse modalità nel caso di intervento sulla facciata.
  • La Civica Amministrazione si avvale della facoltà di obbligare i proprietari a provvedere al rinnovo delle facciate quando il degrado ne deturpi l’aspetto e l’ambiente circostante, anche ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento Edilizio. In caso contrario la Civica Amministrazione provvederà alla loro esecuzione, addebitandone il costo ai proprietari stessi.

ART. 50

ELEMENTI DI ARREDO

  • Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. L'occupazione non dovrà creare intralcio per i pedoni e i veicoli. Qualsiasi danno derivante dall'effettuazione del servizio sgombero neve sarà a totale carico dell'esercente, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale. Le strutture dovranno essere del tipo individuato dai competenti uffici comunali in sintonia con le norme locali vigenti ed in particolare per le aree individuate come gli "addensamenti storici rilevanti" e "addensamenti urbani forti" come definiti dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563 - 13414 del 29 ottobre 1999, potranno essere previste imposizioni per la sistemazione dei fronti stradali, per l'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strade, per l'utilizzo di materiale di finitura ed esclusioni per l'utilizzo di particolari elementi (eventualmente l'ufficio potrà imporre interventi unitari per vie o zone) e dovranno essere mantenute in perfetto stato da parte dei richiedenti.
  • La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va presentata al Comune di Cuneo – Settore Comparti Produttivi e verrà inviata, dallo stesso Settore, all’esame del Servizio di Polizia Municipale, del Settore Gestione del Territorio e del Settore Programmazione del Territorio, i quali esprimeranno il N.O. di competenza, fermo restando la normativa legislativa (vincoli, sicurezza ed altre) nonché i regolamenti specifici in materia di arredo urbano che riguarda esclusivamente quello dell’arredo urbano, intendendo come tale tutti gli elementi di decoro e/o arredo che formano il complesso estetico-architettonico dell'intervento.

ART. 51

ANTENNE

(Nuovo Art. 49 Bis Regolamento Edilizio )

  • Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su balconi.
  • Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un’unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un’antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica, per ogni tipo di ricezione, tale da richiederla; per esigenze di tutela dell’arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell’ambiente in cui sono installate.
  • Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.
  • L’Autorità Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell’arredo urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radio – televisive e l’eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione.
  • L’installazione di antenne o ripetitori per impianti rice – trasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
  • Tutte le reti tecnologiche comunque dovranno essere incassate nei muri dei fabbricati.

TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 52

PRINCIPI GENERALI

  • Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 53

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'UFFICIO TUTELA ANIMALI

  1. E' attivo presso l’Ufficio Comparti Produttivi un servizio per la Tutela degli Animali, punto di riferimento per la cittadinanza e centro di coordinamento comunale per le problematiche relative agli animali da affezione o mansuefatti presenti nella città, avente le seguenti funzioni:
  2.  
  3. raccolta delle segnalazioni, eventualmente fornite anche tramite gli organi di Polizia municipale, dei cittadini sulla presenza di cani randagi o vaganti, colonie di gatti senza proprietario, insediamenti di piccioni, nonché raccolta delle segnalazioni di episodi che configurano maltrattamento di animali o la violazione da parte dei proprietari o custodi degli animali delle disposizioni di legge in merito.
  4. fornire elementi per l’espletamento dei programmi di vigilanza della Polizia Municipale sul rispetto delle Leggi che riguardano gli animali, compresa la vigilanza sulle violazioni dell'articolo 727 del Codice Penale nelle attività connesse all'allevamento e alla commercializzazione degli animali vivi nei mercati.
  5. invio degli addetti del servizio comunale di cattura dei cani randagi o vaganti, o degli addetti dell’Ente o Associazione eventualmente convenzionata con il Comune per l’espletamento del servizio, e di raccolta e smaltimento degli animali che hanno subito incidenti e/o che morti giacciono lungo le strade del Comune. Se necessario l'Ufficio segnalerà agli addetti del Servizio Veterinario della A.S.L. la necessità di un loro intervento a tutela della salute pubblica.
  6. nelle ore di chiusura dell’Ufficio e nei giorni festivi il Comando di Polizia Municipale potrà fornire indicazioni sulle strutture convenzionate operanti sul territorio.
  7. gestione e/o controllo della gestione del canile-rifugio municipale, nonché informazione relativamente alle pratiche per la costruzione di altri canili privati o ricoveri per animali. Collaborazione con i veterinari della ASL per la gestione sanitaria del canile-sanitario.
  8. gestione della anagrafe canina: iscrizione dei cani ed indicazioni sulle modalità di tatuaggio.
  9. registrazione del cambio di proprietà definitivo degli animali o della variazione di residenza dei proprietari.
  10. campagne di informazione, previa decisione in tal senso della civica amministrazione, sull'affidamento dei cani randagi a nuovo proprietario, nonché promozione della educazione civica dei cittadini possessori di animali.
  11. promozione previa decisione in tal senso della civica amministrazione, della educazione scolastica, volta a favorire la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente e dei diritti degli animali, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi, la Regione e gli Enti autorizzati.
  12. segnalazione agli Uffici preposti eventuali inosservanze relativamente alla corretta gestione degli spazi e delle iniziative cittadine dedicate agli animali (aree a destinazione cinofila, concorsi, ecc.)
  13. informazioni ai cittadini riguardanti le corrette procedure da seguire in caso di decesso del proprio animale domestico.
  14. segnalazione all’Ufficio Ecologia, competente in base al disposto del successivo articolo 69, eventuali programmi di derattizzazione sul territorio urbano del Comune.
  15. gestione dei rapporti tra l’Assessorato e la Regione, la Provincia, l’A.S.L. e le Associazioni zoofile od Ambientaliste nel rispetto delle reciproche competenze.
  16. gestione dei fondi, debitamente inseriti nei capitoli del P.E.G. assegnati al Dirigente del Settore destinati dal Comune o dal contributo regionale per tali iniziative e/o provenienti dalle sanzioni previste e applicate per l'inosservanza del presente Regolamento.
  • L’Ufficio per la tutela degli animali potrà o dovrà acquisire, quando necessario, il parere dei competenti organi dell’Azienda Sanitaria ASL 15 (Servizio Veterinario, Servizio di Igiene Pubblica) prima dell’adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero necessari a seguito delle segnalazioni.

ART. 54

BENESSERE DEGLI ANIMALI

Allo scopo di garantire il benessere degli animali :

  • Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.
  • L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
  • E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
  • E’ vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale con esclusione di quanto previsto dall’articolo 69 del presente Regolamento.

ART. 55

RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE

  • Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
  1. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
  2. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
  3. la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
  4. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
  5. lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
  6. gli impianti sul territorio del Comune pubblici e privati in cui si detengono cani e gatti devono attenersi alle norme presenti nel D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993, articoli 3, 4, 5, 6.

ART. 56

RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

  • Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
  • E' fatto obbligo denunciare all'Ufficio Tutela Animali, che gestisce l’Anagrafe Canina del Comune, la nascita di cuccioli di cane entro il secondo mese di età dei medesimi.

ART. 57

SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

  • La soppressione di un animale da affezione deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasici.

ART. 58

PRESCRIZIONI PER LA CUSTODIA DEI CANI

  • Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualunque titolo deve darne comunicazione entro sessanta giorni all'Ufficio Tutela Animali affinché sia iscritto alla anagrafe canina comunale.
  • Entro i quattro mesi dalla iscrizione alla anagrafe canina tutti i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.
  • L'Ufficio Tutela Animali, gestendo l’Anagrafe Canina Comunale, deve avere copia del certificato di tatuaggio, ed inserirla in apposito registro. Altra copia del certificato sarà consegnata al Servizio Veterinario della ASL che gestisce l’Anagrafe Canina di tutto il territorio della ASL.
  • Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dall'evento all’Ufficio di Polizia Municipale o all’Ufficio Tutela Animali.
  • Il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane ad altra persona devono essere segnalati entro quindici giorni all'Ufficio Tutela Animali cui fa capo l’anagrafe canina comunale.
  • La morte del proprio cane deve essere denunciata all'Ufficio Tutela Animali entro quindici giorni dall'evento affinché si provveda alla cancellazione dell'animale dai registri della anagrafe canina comunale tenuti presso lo stesso ufficio. L’Ufficio segnalerà al Servizio Veterinario ASL l’avvenuta cancellazione del cane dal registro anagrafico comunale.

ART. 59

PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI CANI

  • I cani nel territorio comunale devono essere tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli quando si trovino sul suolo pubblico o aperto al pubblico al di fuori degli spazi loro assegnati.
  • Devono altresì essere muniti di museruola quando si trovano in spazi pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali.
  • E' vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

ART. 60

IGIENE PUBBLICA

  • I conduttori dei cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni.
  • I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili, ma dovranno usufruire degli appositi spazi attrezzati allo scopo.
  • Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida .

ART. 61

CANI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

  • All'interno delle abitazioni o dei luoghi recintati i cani debbono essere custoditi in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.
  • Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, anche tenuti a catena, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello "ATTENTI AL CANE".

ART. 62

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

  • I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART. 63

ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI

  • I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti agli Organi di Polizia Municipale o all'Ufficio Tutela Animali che attiverà il Servizio comunale di accalappiamento cani. In caso di chiusura dell’ufficio la richiesta dovrà essere avanzata al Comando di Polizia Municipale. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile-sanitario municipale.
  • Per la gestione del canile il Comune può convenzionarsi con Servizi Veterinari pubblici e privati nonché con Associazioni di volontariato no-profit motivate ed attrezzate.
  • Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
  • Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario l'Ufficio Tutela Animali richiederà la collaborazione del Presidio Multizonale di Polizia veterinaria della ASL per la cattura dell’animale.

ART. 64

CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI

  • I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione. Saranno presi in custodia dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile-sanitario.
  • Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.
  • Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

ART. 65

CANI DA CACCIA

  • I cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento, nel territorio rurale del Comune, potranno essere tenuti sciolti e senza museruola sotto la stretta sorveglianza del conduttore ove non possano arrecare danni alle colture agricole.

ART. 66

CANI DA PASTORE

  • I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
  • Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio secondo quanto previsto dall’articolo 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
  • Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

ART. 67

RANDAGISMO FELINO

  • E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.
  • I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.
  • Il Comune può affidare ad Enti o Associazioni protezioniste no-profit la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, e può fornire a tali Associazioni la consulenza di un Veterinario convenzionato per gli interventi zooiatrici necessari affinché sia assicurata la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza, nonché la corretta esecuzione delle procedure di sterilizzazione.
  • I cittadini devono notificare all'Ufficio Tutela Animali la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell’ASL e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.
  • E' prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche. In tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice.
  • Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico del Comune. Allo scopo il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio.
  • I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.

ART. 68

COLOMBI IN CITTA'

  • Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
  • E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare all'Ufficio Tutela Animali la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

ART. 69

DERATTIZZAZIONE

  • Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio Ecologia del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

ART. 70

VOLONTARIATO

  • Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.
  • Tali ausiliari, coordinati dall'Ufficio Tutela Animali, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali.

ART. 71

ALTRE DISPOSIZIONI

  • Per ogni altra questione inerente gli animali, si applicano le disposizioni di Legge al riguardo riportate nell’allegato "B".
  • In assenza di apposita, specifica commissione, iI Comune può demandare alla Commissione Agricoltura, che potrà avvalersi di tecnici, la trattazione di specifici temi in materia di benessere animale e di tutela dell’igiene e della salute pubblica per i problemi inerenti i rapporti della popolazione con gli animali.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 72

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

  • Sino all’entrata in vigore del Regolamento la richiesta di autorizzazione ad occupare spazi pubblici verrà esaminata sulla base delle previgenti disposizioni regolamentari.

ART. 73

ENTRATA IN VIGORE

  • Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’ultimo giorno di ripubblicazione.
  • Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di polizia urbana, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

ART. 74

SANZIONI

  • Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative.
  • Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell’illecito e le eventuali sanzioni amministrative accessorie sono elencate nella tabella "Allegato B" al presente Regolamento.
  • Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell’accertatore.
  • L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma precedente consegue di diritto all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento e titolo di sanzione amministrativa consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria; alla morte dell’obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

ALLEGATO A

Riferimenti Legislativi relativi al Titolo V

Articolo 54
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 2
 
Articolo 55
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 3
D.P.G.R. 11 novembre 1993, n. 4359 articolo 1
Art. 727  C.P.

Articolo 56
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 4, comma 1
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 3

Articolo 57
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 5
 
Articolo 58
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 3, comma 1
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 4
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 6, comma 1
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 6, comma 4
 
Articolo 59
Articolo 83 Regolamento Polizia Veterinaria
 
Articolo 60
Precedente articolo 56
 
Articolo 61
Precedente articolo 59
 
Articolo 62
Precedente articolo 60
Articolo 659 CP
 
Articolo 63
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 6, comma 2
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 7, comma 5
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 6, comma 1
DPGR 11 novembre 1993, n. 4359, articolo 3, comma 1
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 6, comma 4
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 6, comma 3

Articolo 64
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, commi 2 e 3
DPR 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria
Decreto Ministro della Sanità 14 ottobre 1996, articoli 1, 2 e 3
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 4
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo6, commi 3, 4 e 5

Articolo 65
Precedente articolo 62
Articolo 712 CC
TU RD 15 gennaio 1931, n. 117
 
Articolo 66
Articolo 83 Regolamento Polizia Veterinaria
 
Articolo 67
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 12, comma 2
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 9
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 10
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 11
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 12
DPGR 11 novembre 1993, n. 4359, articolo 9
 
Articolo 68
Necessita Ordinanza del Sindaco
 
Articolo 69
Leggi Sanitarie, articolo 146
 
Articolo 70
Indispensabile per una corretta e civile convivenza nella città

PRIMO PIANO | Tutte le news

RSS
07.11.2024 - Polizia Municipale

Nel fine settimana FastCûni e Stracôni: le modifiche alla viabilità

Negli orari della corsa competitiva e...

07.11.2024 - Polizia Municipale

Da mercoledì 13 un tratto di via Crocetta sarà a senso unico

A partire da mercoledì 13 novembre sarà...

05.11.2024 - Polizia Municipale

Lavori di manutenzione sul viadotto Soleri, via San Giacomo chiusa per nove giorni

Nei giorni scorsi la Rete Ferroviaria...