Ordinanza divieto di sosta ed accampamento su tutto il territorio comunale
Ordinanza N. 654
IL SINDACO
PREMESSO che si verifica di frequente l’insediamento sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli diversi, caravan, camper, tende e similari adibiti a dimora e che tali insediamenti avvengono senza autorizzazione;
CONSIDERATO che nell’ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per le finalità indicate in premessa e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiane nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell’igiene, sanità ed incolumità pubblica;
RITENUTO pertanto che la sosta dei predetti veicoli, ma altresì l’allestimento di baracche, tende, giacigli ed altro, in generale ed a maggior ragione da parte di persone non meglio identificate comporta serie problematiche sia sotto l’aspetto igienico sanitario che sotto quello della sicurezza pubblica che sotto quello del decoro urbano;
ATTESO che è compito dell’Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;
RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulottes, campers, mezzi meccanici, tende, baracche giacigli e quant’altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone;
VISTI:
-l’art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla L. 24 luglio 008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;
-Il D.lvo 285/1992
-Il vigente Regolamento d’Igiene
-L’art. 2 del D.M 5.8.2008
ORDINA
Il divieto permanente di sosta 0/24, su tutto il territorio comunale, di campeggi abusivi di roulottes, caravan, campers, veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l’alloggiamento o il giaciglio di persone;
Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o similari.
Di conseguenza sono vietati in maniera assoluta:
- lo scarico di residui organi di acque chiare e residui reflui
- l’allacciamento alla rete elettrica
- l’utilizzo di idranti o altri impianti pubblici
DISPONE
La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione della fattispecie penale di cui all’art. 650 C.P. oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.
Inoltre, alla violazione di cui sopra consegue l’applicazione della sanzione accessoria dello sgombero entro il termine massimo di 12 ore, con l’obbligo di pulizia integrale dall’area occupata.
In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto.
Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento.
AVVISA
La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Cuneo, alla Questura, al Comando Provinciale di Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all’ASL - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica.
Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all’albo Pretorio, sul sito internet del Comune, a mezzo comunicati stampa ed agli interessati mediante lettura del dispositivo da parte delle Forze di polizia all’atto del controllo.
AVVERTE
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.
Autorità emanante: Sindaco del Comune di Cuneo;
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Polizia Locale-Ufficio Comando via Roma 6, tel.0171/444413;
Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Bosio dr.ssa Stefania;
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:
- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
ovvero
- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
Cuneo, lì 13.7.2012
IL SINDACO
(Borgna dr. Federico)
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