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Animali da affezione

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BENESSERE DEGLI ANIMALI

Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.

L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie.

È vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

È vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale con esclusione di quanto previsto dall' articolo 69 regolamento di polizia urbana

RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE 

1. Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

2. È fatto obbligo denunciare al Servizio Veterinario del A.S.L. CN1, che gestisce l'Anagrafe Canina Regionale, la nascita di cuccioli di cane entro il secondo mese di età dei medesimi.

RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE

Sul territorio del comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

Fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.

I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato a una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadri per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.

Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Gli impianti sul territorio del comune pubblici e privati in cui si detengono cani e gatti devono attenersi alle norme presenti nel D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993, articoli 3,4,5,6.

SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

La soppressione di un animale da affezione deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasici.