TASI 2019
TASI - Tributo per i servizi indivisibili
ANNO 2019
A partire dall'anno 2014, con L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è stato introdotto un nuovo tributo denominato TASI (Tributo per i servizi indivisibili) che affianca l'IMU nella tassazione dei fabbricati.
Anche per l'anno 2019 la TASI non è dovuta dai proprietari di abitazione principale e relative pertinenze. (Il comma 14 della L. 208/2015, riscrive il comma 669 della L. 147/2013, prevedendo che «il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»).
Continuano ad essere soggetti alla TASI gli immobili che posseggono i requisiti di ruralità e gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "immobili merce").
SU TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI L'ALIQUOTA TASI E' AZZERATA.
La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU (Imposta municipale propria).
Per l'anno 2019 la scadenza della prima rata è fissata al 17 giugno. Resta confermata la data del 16 dicembre per la seconda rata.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con il modello di pagamento unificato F24 (esso è reperibile presso gli sportelli bancari e postali o può essere scaricato e stampato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione).
Le aliquote da applicare sono riportate nella Deliberazione Comunale n. 36 del 26 aprile 2016.
ATTENZIONE: Anche per l'anno 2019 nulla è dovuto da parte degli INQUILINI.
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