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Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG)

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La Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG) si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

L’occupazione periodica o ricorrente di durata superiore a 183 giorni ad anno solare è soggetta alla tariffa ordinaria.

La TARIG viene applicata esclusivamente alle occupazioni temporanee (a titolo esemplificativo: manifestazioni commerciali, culturali, folcloristiche, politiche, sociali, sportive, sagre, fiere, circhi e spettacoli viaggianti, occupazioni per l’esercizio di un’attività commerciale, dehor, sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali, ecc.) secondo i criteri stabiliti per il Canone unico patrimoniale e il relativo pagamento deve essere effettuato entro i termini previsti per il canone medesimo, pertanto contestualmente al rilascio della concessione di occupazione.

Sono escluse dall'applicazione della TARIG le seguenti occupazioni:

  • Occupazioni assoggettate al Canone mercatale (art. 1 c. 838 L. 160/2019);
  • Occupazioni di carattere edile, il cui smaltimento dei rifiuti è regolato da apposita normativa.

Non si fa luogo al versamento se l'importo da corrispondere è inferiore a 2,00 euro.

Tariffe

Visualizza le tariffe

Penalità, indennità, sanzioni

L'elenco completo di penalità, indennità, sanzioni è disponibile all'art. 23 del Regolamento.


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