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Imposta Municipale Propria (IMU)

Dal 1° gennaio 2020, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, commi 738-783 ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI e ha disciplinato la "nuova IMU".

Presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati.

L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione.

L'imposta municipale propria non si applica altresì:

  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione  principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • alla casa familiare assegnata  al genitore affidatario dei figli, a seguito  di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
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Beni merce

Ai sensi dell’art. 1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU. L’articolo 1, comma 769, della Legge 160/2019 ha espressamente previsto l’obbligo dichiarativo per gli immobili che beneficiano dell’esenzione dal 2022.

 

Esonero IMU per immobili occupati abusivamente

La Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto l' ESONERO IMU per gli IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (art. 1, commi 81 e 82): a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Un'analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all’esenzione. L'esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni sopra riportate.

 

Riduzione IMU estero

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021). Ad introdurre questa agevolazione è la Legge di Bilancio 2021 – volendo essere precisi il comma 48 della Legge 179/2020 – e può essere applicata ad un unico immobile, che deve essere adibito ad uso abitativo e, soprattutto, non deve essere locato.

Aliquote e scadenze

Visualizza le aliquote

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, da versare:

  • Acconto (o soluzione unica):   16 giugno;
  • Saldo:                                      16 dicembre.
Dichiarazione e modalità di versamento

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio dell'anno corrente la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 3 comma 1 del D.L. 198/2022 (decreto Milleproroghe) ha differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2022 (relativa all'anno 2021). Il 30 giugno 2023 è, quindi, il termine ultimo per presentare sia le dichiarazioni per l'anno 2021 sia quelle riferite all'anno 2022.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’importo annuo minimo del versamento è fissato in euro 2,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.

Il versamento dell'IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24, che è reperibile presso gli sportelli bancari e postali o può essere scaricato e stampato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Agevolazioni, riduzioni e detrazioni

Comodato d'uso

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati in categoria A, ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

  • il soggetto passivo possiede in Italia solo l'immobile concesso in comodato ed essere residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possiede al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (ossia una abitazione principale del comodante, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed una abitazione concessa in comodato);
  • l'immobile è utilizzato a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale);
  • il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione viene estesa anche alle pertinenze concesse in comodato unitamente all'abitazione (C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell'immobile in comodato si è protratto per almeno 15 giorni dalla data della stipula è computato per intero.

Il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per beneficiare dell'agevolazione, il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. I contratti verbali già in essere alla data del 1° gennaio 2016, possono essere registrati in qualunque momento ed avere valore retroattivo. La registrazione tardiva del contratto comporta l'applicazione di sanzioni nella misura stabilita dall'Agenzia delle Entrate.

Per avvalersi della presente agevolazione, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.

 

Locazione a canone concordato

Per le locazioni di unità abitative concesse in locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n° 431 alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore (c.d. a canone concordato), l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Si rammenta che:

  • per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 è necessario che l’inquilino adibisca l’immobile ad abitazione principale pertanto l’aliquota ridotta dell’IMU si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione, solo a condizione che il locatario trasferisca la propria residenza nell’immobile locato entro 30 giorni dalla data di decorrenza. In tutti gli altri casi, l’applicazione dell’aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza come dalle risultanze anagrafiche;
  • il requisito della residenza non è richiesto per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – della Legge n. 431/1998 “locazione abitativa agevolata per studenti universitari” e per quelli stipulati con lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato di durata superiore 4 mesi, domiciliati nel Comune di Cuneo e residenti in comuni che distano oltre 50 km dal Comune di Cuneo, ridotti a 40 km nel caso in cui si tratti di comuni montani. In tali casi è necessario presentare certificazione d’iscrizione rilasciata dall’ateneo o dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro.

 

Abitazione principale (e pertinenze)

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria si intende:

  • per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  • per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Cuneo.


Contatta l'ufficio:

tel. 0171 444333

mail: Invia una email (apre nuova finestra)imu(at)comune.cuneo.it

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