Aliquote
Come calcolare l'IMU
Fabbricati
Per quantificare l'Imposta municipale propria sui fabbricati occorre moltiplicare tra loro i seguenti fattori:
- rendita catastale rivalutata del 5%;
- coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria catastale di appartenenza:
- 160 per immobili in categoria A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7;
- 140 per immobili in categoria B, C/3, C/4 e C/5;
- 80 per immobili in categoria A/10 e D/5;
- 65 per immobili in categoria D (esclusi D/5);
- 55 per immobili in categoria C/1; - aliquota prevista.
Per gli immobili in categoria D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Terreni
Per quantificare l'Imposta municipale propria sui terreni (agricoli e/o non coltivati) occorre moltiplicare tra loro i seguenti fattori:
- reddito dominicale rivalutato del 25%;
- coefficiente moltiplicatore pari a 135;
- aliquota prevista.
Aree fabbricabili
Per quantificare l'Imposta municipale propria sulle aree fabbricabili occorre moltiplicare tra loro i seguenti fattori:
- valore medio venale in comune commercio;
- aliquota prevista.
All'ammontare determinato come sopra specificato (a seconda della tipologia di immobile) si applicano eventuali agevolazioni/riduzioni/detrazioni, quando previste.
Non si fa luogo al versamento se l'importo da corrispondere per l'intera annualità è inferiore a 2,00 euro.
Modalità di pagamento: il pagamento dell'IMU può avvenire esclusivamente attraverso il modello F24.
Aliquote vigenti
TIPOLOGIA | CODICE TRIBUTO | ALIQUOTA |
---|---|---|
Abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 3912 | 0,60 % |
Immobili in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali (art. 2 c. 3 L. 431/1998) | 3918 | 0,80 % |
Immobili in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta ivi residenti o dimoranti e relative pertinenze | 3918 | 0,70 % |
Immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica | 3912 | 0,70 % |
Terreni agricoli | 3914 | 0,81 % |
Immobili in categoria catastali B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) | 3918 | 0,81 % |
Aree fabbricabili | 3916 | 0,81 % |
Immobili in categoria A/10 | 3918 | 0,98 % |
Immobili in categoria da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7 | 3918 | 1,06 % |
Immobili in categoria D (esclusi D/10) (1,06 %) | 3925 3930 | 0,76 % (Stato) 0,30 % (Comune) |
Immobili rurali ad uso strumentale (art. 9 c. 3bis D.L. 557/1993 e s.m.i.) | 3913 | 0,10 % |
Aliquote approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 120 del 19-12-2023.
NOTA: Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
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