Aliquote
Aliquote e detrazioni per l'anno 2011
(approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/01/2007 n. 14)
L’imposta si determina applicando al valore degli immobili, rivalutato ai sensi della Legge 662 del 23 dicembre 1996 (aumento del 5% per le rendite catastali urbane e del 25% per il reddito dominicale dei terreni agricoli) le seguenti aliquote:
7 per mille:
- per le aree fabbricabili;
- per le unità immobiliari censite nella categoria A, escluse le A/10 (uffici):
- unità vuote da non più di due anni;
- utilizzate dal contribuente per usi diversi dall'abitazione principale regolamente denunciata ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- concesse in locazione ed utilizzate dal conduttore per usi diversi dall’abitazione principale;
6 per mille:
- per l’unità adibita ad abitazione principale censita nella categoria catastale A1, A8 e A9 e per una sola pertinenza, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, regolarmente denunciata ai fini dell’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- per le unità, già abitazione principale con relativa pertinenza, purché regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, tenute a disposizione di anziani e disabili trasferitisi in istituti di cura anche se ivi residenti.
4 per mille:
- per gli immobili non locati, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili;
2 per mille:
- per gli alloggi e relativa pertinenza concessi in locazione sulla base degli accordi territoriali ai sensi della Legge n.431/1998 (ai fini dell’applicazione di tale aliquota è richiesta la presentazione dell’apposita certificazione);
9 per mille:
- per gli alloggi non concessi in locazione e non usati direttamente dal proprietario per un periodo superiore a due anni;
6,5 per mille:
- per i terreni agricoli
- per tutte le tipologie di fabbricati non compresi nell’elenco di cui sopra.
Esclusione
Ai sensi dell’art. 1 del D. L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge dall’art. 1, c. 1 della L. 24/07/2008 n. 126, a decorrere dall’anno 2008, è esclusa dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. L’esclusione si applica altresì ad una sola pertinenza, classificata o classificabile nelle categorie catastali C6, C2 e C7, regolarmente denunciata ai fini dell’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
Detrazioni
Detrazione ordinaria per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, censita nella categoria catastale A1, A8 e A9, del soggetto passivo: Euro 103,29 (da rapportare al numero dei proprietari residenti nel medesimo alloggio indipendentemente dalle quote di possesso) elevabile a Euro 154,94 per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- proprietà, su tutto il territorio nazionale, di un unico immobile destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile (comprensivo di rivalutazione del 5%) non sia superiore a Euro 41.316,55;
- reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di ogni provento (interessi bancari, titoli di stato, investimenti azionari, fondi comuni, redditi da pensione e di accompagnamento a qualsiasi titolo, ecc.).
N° familiari conv. | Reddito lordo complessivo | N° familiari conv. | Reddito lordo complessivo |
---|---|---|---|
1 | Fino a Euro 9.812,68 | 4 | Fino a Euro 18.592,45 |
2 | Fino a Euro 15.493,71 | 5 | Fino a Euro 19.367,13 |
3 | Fino a Euro 17.301,31 | 6 o più | Fino a Euro 20.141,82 |
Per poter beneficiare della maggiore detrazione è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio su apposito modello distribuito dall’ufficio, entro i termini di scadenza dei versamenti.
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