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Occupazione suolo pubblico

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Le occupazioni possono essere:

  • temporanee: di durata inferiore all'anno, possono essere giornaliere, settimanali, mensili, anche ricorrenti;
  • permanenti: di durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
  • occasionali: se relative all’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (senza vendita) oppure a festoni, addobbi, luminarie posizionati in occasione di ricorrenze.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico, o di suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, sono vincolate all'ottenimento di specifica concessione (anche quelle eventualmente esenti dal Canone) e sono disciplinate dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. L'occupazione priva di concessione è abusiva e, come tale, sanzionata a norma di legge.

La concessione all'occupazione di suolo pubblico è il documento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina l'applicazione del canone. La stessa è necessaria anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone ed è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

Chiunque intenda occupare, a carattere permanente o temporaneo, una porzione di spazio pubblico o privato ad uso pubblico, è tenuto a presentare, prima dell’inizio dell’occupazione, la domanda per il rilascio di concessione all'occupazione di suolo pubblico all’ufficio competente.

Tipologia occupazione

Ufficio competente

Passi carrabili e manomissioni

Ufficio Strade

Carattere edile (cantieri e traslochi)

Ufficio Traffico P.L.

Carattere commerciale
(dehors-padiglioni, bancarelle ed eventi promozionali o commerciali)

Ufficio Attività produttive

Manifestazioni ed eventi in genere

Ufficio Manifestazioni

Manifestazioni ed eventi di carattere sportivo

Ufficio Sport

Manifestazioni ed eventi di carattere culturale

Settore Cultura

Manifestazioni ed eventi di carattere sociale

Settore socio-educativo

 

Canone

L’importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

  • durata
  • superficie
  • tipologia
  • finalità
  • zona occupata

Non sono soggette a canone le occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie soggetta al pagamento è quella che corrisponde all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per gli stessi il canone può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, che è anche soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Le occupazioni temporanee sono anche assoggettate al pagamento della Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG).

Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro l’ultimo giorno del mese di febbraio; per importi superiori a Euro 1.000 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti l’ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento.

In caso di cancellazioni effettuate in corso d’anno le stesse hanno validità per l’anno solare successivo; nel caso in cui non venga presentata istanza di cancellazione, il canone sarà dovuto per l’intera annualità.

In caso di voltura la richiesta deve essere presentata dal subentrante, congiuntamente alla ricevuta di pagamento del canone per l’anno in corso. Per le volture in corso d'anno il canone è dovuto dal concessionario cedente.

Tariffe e scadenze

Visualizza le tariffe

Per le occupazioni permanenti, i soggetti passivi effettuano il versamento del canone dovuto al Comune per l'anno in corso entro il 28 febbraio. Per gli importi superiori a 1.000 €, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo, da versare:

  • Prima rata (o rata unica):   28 febbraio;
  • Seconda rata:                    30 aprile;
  • Terza rata:                         31 luglio;
  • Quarta rata:                       31 ottobre.
Esenzioni dal canone

Sono escluse dal canone varie tipologie di occupazione, l'elenco completo è disponibile all'art. 32 del Regolamento.

Riduzioni del canone
  • Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica una riduzione del 50%;
  • Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni si applica un’ulteriore riduzione del 50% (cumulabile con la precedente).

L'elenco completo delle agevolazioni è disponibile all'art. 33 del Regolamento.

Penalità, indennità, sanzioni

Per omesso/parziale/tardivo versamento si applica una penalità del 30% del canone dovuto.
Per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 10% (si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, invece le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento). Si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto, riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine 60 giorni dalla data della notifica.


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