VIA Piero GOBETTI (Tratto compreso tra Corso A. Gramsci e Via Mons. A.M. Riberi) Istituzione del senso unico di marcia e divieto di sosta permanente con rimozione forzata lato civici dispari
Ordinanza N. 914
IL DIRIGENTE
PREMESSO che Via Piero Gobetti, situata tra il Corso Galileo Ferraris e Via Monsignor A.M. Riberi, è strada a senso unico di marcia valle-monte nel tratto compreso tra il Corso Galileo Ferraris e il Corso A. Gramsci, nel tratto di strada compreso tra il Corso A. Gramsci e Via Mons. A.M. Riberi è attualmente strada a doppio senso di circolazione veicolare con sosta consentita su ambo i lati parallelamente all’asse longitudinale della carreggiata;
CONSIDERATO che il tratto di Via P. Gobetti a doppio senso di circolazione è strutturalmente disassato rispetto all’allineamento del tratto di Via Piero Gobetti posto a valle di Corso Gramsci;
PRESO ATTO che Via Piero Gobetti è itinerario prefissato del Trasporto pubblico di linea urbana;
CONSTATATO che il disassamento del predetto tratto di Via P. Gobetti, a doppio senso di circolazione, rispetto alla carreggiata a senso unico lato valle, non agevola le manovre in fase d’immissione dei veicoli e soprattutto dei mezzi del trasporto pubblico comportando per gli stessi l’adozione di manovre di adeguamento su Corso A. Gramsci alla ricerca della giusta traiettoria che consenta il regolare accesso;
RAVVISTA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza stradale mediante una razionale gestione della viabilità;
VISTO l’art. 7 del D.L.vo 30 Aprile 92, n° 285;
Visto il D.P.R. 16.12.92, n° 495;
VISTO il D. L.gs. 267/2000;
O R D I N A
In Via Piero Gobetti, nel tratto compreso tra Corso A. Gramsci e Via Monsignor A.M. Riberi, in riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione, e successivamente all’installazione della necessaria segnaletica:
· L’Istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da Corso A. Gramsci a Via Monsignor A.M. Riberi;
· L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata sul lato civici dispari;
· Sosta consentita negli appositi spazi tracciati sul lato civici pari;
DISPONE
Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del preposto personale comunale.
Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.
Dalla Residenza Comunale, lì 15 ottobre 2013
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Stefania BOSIO
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