Menu di scelta rapida
Sei in: Home / Polizia Municipale / Ordinanze / Ordinanza per la disciplina della sosta dei veicoli lungo le strade e le aree di circolazione di volta in volta interessate dai lavori di pulizia mediante l’uso delle autospazzatrici

Ordinanza per la disciplina della sosta dei veicoli lungo le strade e le aree di circolazione di volta in volta interessate dai lavori di pulizia mediante l’uso delle autospazzatrici

Link alla versione stampabile della pagina corrente

Ordinanza N. 910

IL COMANDANTE DELLA P.M.

PREMESSO


che questa Civica Amministrazione, per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro, provvede, periodicamente, alla pulizia delle strade e delle piazze della città e delle frazioni e località dell’Oltregesso e dell’Oltrestura mediante l’uso di autospazzatrici;

che, per l’espletamento meccanizzato di detto servizio, è necessario che nelle aree di sosta di volta in volta interessate dai lavori di pulizia non siano lasciati veicoli, senza alcuna eccezione, che potrebbero impedire il passaggio delle macchine operatrici ed impedire un’adeguata pulizia del territorio;

ravvisata, pertanto, per ragioni di pubblico interesse, l’esigenza di disporre l’istituzione nelle diverse aree cittadine e delle Località dell’Oltregesso e dell’Oltrestura del divieto di sosta ai veicoli nei giorni in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia, così come specificato:

a) Cuneo Altipiano: dalle ore 05.00 alle ore 08.00;
b) Località Oltregesso ed Oltrestura: dalle ore 09.00 alle ore 11.00;

che i giorni e gli orari summenzionati, in caso di motivate esigenze possono essere variati portandoli a conoscenza del pubblico mediante opportuna modifica dei contenuti della segnaletica stradale nei modi e tempi previsti dal C.d.S. e relativo Regolam. di Attuazione;

Visti gli artt. 5 Comma 3°, 7 Comma 1° lettera a), 157 Comma 1° lettera c), 159 Comma 1° lettera d) e 215 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada;
Visto Il relativo Regolamento di attuazione del c.d.s;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la Legge 127/97;
Vista la precedente ordinanza n. 148 del 2008, abrogata dalla presente.-

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, dalla data odierna e con validità permanente, nessun veicolo potrà sostare, nelle aree di circolazione di volta in volta interessate dal periodico servizio di pulizia mediante autospazzatrici (art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285) come nel prospetto di seguito specificato:


divieto di sosta con rimozione forzata nel periodo intercorrente dal 15 aprile al 15 novembre di ogni anno nelle zone


a) Cuneo Altipiano: dalle ore 05,00 alle ore 08,00;
b) Località Oltregesso ed Oltrestura: dalle ore 09,00 alle ore 11,00.


Nelle predette aree di circolazione, ove non è presente la segnaletica verticale fissa, saranno collocati nelle 48 ore antecedenti i prescritti segnali di divieto di sosta mobili integrati da cartelli esplicativi affinché gli utenti della strada interessati possano essere avvisati in tempo utile delle operazioni in parola.
Ai sensi dell’art. 159 Comma 1° lettera d) del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada - i veicoli di qualsiasi tipo lasciati in sosta vietata nelle aree di circolazione in cui agiscono le macchine operatrici e che costituiscono intralcio alle stesse, verranno rimossi d’autorità.
Le persone che dispongono del veicolo lasciato in sosta vietata, saranno soggette alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 Comma 14° del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285.
Eventuali sospensioni del servizio per motivi atmosferici, ovvero esigenze di viabilità, saranno oggetto di comunicato stampa ed ogni altra forma d’informazione ritenuta necessaria dal Comando di P.M.

I divieti e precetti contenuti nella presente ordinanza devono intendersi validi, per motivi di pubblico interesse (sanitari etc.) anche nei confronti dei veicoli adibiti a qualsiasi titolo al trasporto disabili (anche se muniti dell’apposito tagliando europeo in corso di validità), ai sensi dell’art. 11 del D.P.R: 24 luglio 1996, n. 503. Quanto sopra esclusivamente a tutela del pubblico interesse, per motivi igienico/sanitari e per la corretta funzionalità ed economicità dell’operato delle Ditte preposte alla pulizia delle aree cittadine su mandato dell’Amministrazione;

DISPONE

che il contenuto della presente ordinanza, o di eventuali successive modifiche relative ai giorni ed agli orari in essa contenuti,  sia portato a conoscenza del pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.) e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità e diffusione, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio (nonché attraverso sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione e l’affissione pubblica affinché l’intera cittadinanza e l’utente stradale sia reso compiutamente edotto del contenuto della presente e delle conseguenti limitazioni alla disciplina della circolazione stradale);
che copia della presente ordinanza sia notificata al “118” (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza); Alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale “S. Croce e Carle” di Cuneo, al Comando VV.FF., alle FF.OO., ed alle ditte di trasporto pubblico, affinché siano opportunamente resi edotti dei precetti in essa contenuti;

In caso di necessità il Comune di Cuneo provvederà, anche mediante posa di segnaletica provvisoria mobile verticale, ad integrare e/o modificare le aree individuate per la limitazione della sosta, in base ad eventuali esigenze sopravvenute, o per motivi di pubblico interesse, con possibilità di variazione degli orari, delle aree e dei periodi programmati (purché tali variazioni siano portate a conoscenza del pubblico mediante apposizione della relativa segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e relativo Regolamento di Attuazione e nei modi e tempi previsti da essi previsti).

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente contestazione delle eventuali infrazioni. Detti organi di polizia stradale sono tenuti ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione, della cittadinanza e della pubblica incolumità.
Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
A norma dell’art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.
Con l’emanazione della presente provvedimento sono revocate l’ord. n. 148 del 5 marzo 2008 ed ogni altra ordinanza i cui contenuti dovessero porsi in contrasto con la presente.
La presente ordinanza entrerà in vigore il 15 novembre 2016 e sarà vigente per gli anni futuri sino ad eventuale espressa modifica/revoca/abrogazione.

Cuneo, 3 novembre 2016

IL COMANDANTE P.M.
Dr. BERNARDI Davide Giulio