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Ordinanza di viabilità località Madonna Olmo - Passatore via della Battaglia istituzione limite di velocità 70 km/h

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Ordinanza N. 297

IL COMANDANTE

PREMESSO che Via della Battaglia si sviluppa nel territorio del Comune di Cuneo  e collega la Strada Provinciale 298 (Via del Passatore) con la Strada Provinciale 589 dei Laghi di Avigliana (Via Valle Po);
PRESO ATTO
che lungo la via in argomento al di fuori dei centri abitati di Madonna dell’olmo e Passatore, vige attualmente il limite massimo di velocità previsto dall’art.142, comma 1, del Codice della Strada di 90 km/h;

VERIFICATO che allo stato attuale il traffico di auto e mezzi pesanti su detta strada è considerevolmente aumentato in quanto congiunge due frazioni del Comune di Cuneo, nello specifico la frazione di Passatore e quella di Madonna dell’olmo;

ACCERTATO che le caratteristiche costruttive e lo sviluppo geometrico di Via della BATTAGLIA fanno sì che molti veicoli in transito superino il limite di velocità previsto dal vigente Codice della Strada con ripercussioni sulla sicurezza pedonale e veicolare

RITENUTO pertanto opportuno ridurre in detta via il limite massimo di velocità, al fine di garantire il miglioramento della sicurezza stradale, tenuto conto della presenza di molti insediamenti residenziali con accessi direttamente dalla pubblica via e l'assenza di un’idonea banchina stradale;

VALUTATA quindi la necessità di adottare misure per la riduzione della velocità su detta strada per i motivi sopra citati, stabilendo, in seguito ad attenta valutazione delle circostanze, dello stato delle cose e delle concrete esigenze a tutela della salvaguardia dell’incolumità degli utenti, il limite massimo di velocità di 70 km/h;

VISTO l’art. 7 comma 1 lett. d) e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
VISTO l’art. 157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
VISTO l’art. 351, comma 2 del  D.P.R. 495/1992 ;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTA la richiesta del comitato di quartiere di Madonna dell’Olmo pervenuta in data 15/05/2020;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, con decorrenza dal giorno di installazione della relativa segnaletica stradale, viene istituito in Via della BATTAGLIA tratto di strada compreso tra la fine del centro abitato di Madonna dell’Olmo e l’inizio del centro abitato della frazione di Passatore:

IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 70 km/h

DISPONE

Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali;
Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio, sul sito internet ed a mezzo comunicati stampa.
 
AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

Cuneo, lì 10-06-2020

IL COMANDANTE
BERNARDI dott. Davide Giulio