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Adeguamento delle facilitazioni di transito e sosta a favore degli iscritti all’albo dei medici-chirurghi ed odontoiatri e a quello delle ostetriche

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Ordinanza N. 424

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con ordinanze sindacali n° 06/1994, 04/2007 e con ordinanza dirigenziale n° 102/2006 sono state concesse delle agevolazioni al transito e sosta a favore degli esercenti la professione sanitaria che effettuano visite domiciliari urgenti;

TENUTO CONTO che nel corso degli anni la regolamentazione della circolazione e della sosta in città ha subito delle sostanziali modifiche, per cui alcune delle suddette agevolazioni concesse hanno perso di significato o non sono più compatibili alla luce delle successive ordinanze in linea di viabilità emesse;

RILEVATA l’esigenza di una doverosa e non procrastinabile revisione tecnico/amministrativa  al fine di procedere all’adeguamento della materia in modo da ridefinir termini e benefici nonché eliminare la possibilità di dubbi interpretativi o applicativi;

RILEVATA in ogni caso l’opportunità di concedere agli iscritti agli albi dei medici-chirurghi ed odontoiatri e a quello delle ostetriche le più ampie possibilità nell’ambito di quanto consentito dal nuovo Codice della Strada per l’alta considerazione del ruolo svolto a favore della collettività;

VISTA la proposta di modifica e razionalizzazione della materia predisposta dagli Uffici ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta n. 2012011 del 06.03.2012;

RAVVISATA pertanto l’esigenza di emanare una nuova ordinanza che regolamenti ex novo le facilitazioni a favore delle predette categorie, previa revoca/conferma/modifica dei precedenti provvedimenti;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 nonché il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ORDINA

1) la revoca di tutte le ordinanze precedenti incompatibili con il presente provvedimento e di disciplinare la materia come segue:
    a) i medici- chirurghi ed odontoiatri  e le ostetriche che devono effettuare visite domiciliari urgenti nelle Zone a Traffico Limitato sono autorizzati mediante specifico permesso ad accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad effettuare la visita e comunque per un tempo massimo non superiore ai sessanta minuti (fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 della Legge 689/1981) negli stalli non riservati ad altra categoria di veicoli;
     b) i medici- chirurghi ed odontoiatri  e le ostetriche che devono effettuare visite domiciliari urgenti in altre località/strade del territorio sono autorizzati mediante specifico permesso a sostare per il tempo strettamente necessario ad effettuare la visita e comunque per un tempo non superiore ai sessanta minuti (fatto salvo quanto previsto dall’art.4 della Legge 689/1981) in deroga ai divieti di circolazione e sosta stabiliti ai sensi dell’articolo 7 del Nuovo codice della strada; tale facilitazione non è valida per le aree Pedonali Urbane;

2) in ottemperanza a quanto sopra descritto, ed ai sensi delle vigenti norme del codice della strada:

  • è preclusa la sosta laddove viga anche il divieto di fermata;
  • è sempre ed in ogni caso preclusa la facoltà di sosta negli stalli riservati ad altra categoria di utenti;
  • non è consentita la deroga alle prescrizioni e divieti stabiliti dagli articoli 157 e 158 del Nuovo codice della strade;
  • è fatto obbligo di indicare l’orario di inizio della sosta mediante attivazione di disco orario.

3) le autorizzazioni di cui al punto 1a) e 1b) sono vincolate al possesso ed all’esibizione dello specifico contrassegno rilasciato dal competente Ufficio Comando – Polizia Locale. Il contrassegno dovrà in ogni caso essere esposto in modo ben visibile all’interno dell’abitacolo, in corrispondenza del parabrezza sulla parte anteriore del veicolo;

4) i contrassegni rilasciati ai sensi della presente Ordinanza avranno durata quinquennale e riporteranno sul retro, nel rispetto della normativa sulla privacy, il nominativo dell’avente diritto;

5) in caso di constatato abuso o uso illegittimo del contrassegno, lo stesso verrà ritirato da parte dell’Agente accertatore e revocato dal competente Ufficio Comando;

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.

MANDA

Per la pubblicazione all’albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cuneo con apposito e specifico link.

Cuneo, lì 16 Maggio 2012

IL  DIRIGENTE
Bosio dr.ssa Stefania