Menu di scelta rapida
Sei in: Home / Polizia Municipale / News / Dettaglio

News

Link alla versione stampabile della pagina corrente

05.11.2014 - Polizia Municipale

Comunicato alla cittadinanza per le nuove disposizioni dell'articolo 94, comma 4-bis

Considerato che le disposizioni dell’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada avranno efficacia dal 3 novembre 2014 e visto che le informazioni generiche diffuse dalla stampa hanno creato inutili allarmismi nella cittadinanza, che si è rivolta al Comando di Polizia Municipale preoccupata dalle notizie riportate dai Media, è necessario chiarire alcuni aspetti della novità:

- In primo luogo, l’articolo 94, c. 4-bis riguarda l’obbligo di registrazione nell’anagrafe dei veicoli gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e non nel P.R.A.) dei dati di colui che abbia la disponibilità per una periodo superiore a 30 giorni di un veicolo intestato ad altro soggetto.

- L’obbligo non riguarda il nucleo familiare convivente.

- Lo stesso articolo prescrive anche l’obbligo di registrare ogni variazione dell’intestatario diversa dal cambio di residenza/sede o di proprietà che sono già oggetto della prescrizione dell’articolo 94, commi 1 e 2. (es. variazione della toponomastica, ovvero delle generalità della persona, o della denominazione della società che non diano luogo a un diverso soggetto giuridico).

- La registrazione della disponibilità o della variazione prevista dal comma 4-bis dell’articolo 94 deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto che ha dato luogo alla nuova disponibilità o variazione dell’intestatario.

- L’inosservanza della prescrizione è sanzionabile solo per atti posti in essere dal 3 novembre 2014.

- In sostanza, l’accertamento potrà avvenire, di norma, solo in base a contratti di locazione (es. veicoli a noleggio), comodato,  o altre forme contrattuali, dalle quali sia ricavabile la sussistenza di una disponibilità del veicolo superiore a 30 giorni (sempre per atti conclusi dal 3 novembre p.v.).

- Il responsabile della violazione è l’avente causa (cioè colui che ha il veicolo nella disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni e che deve curare la registrazione e l’aggiornamento della carta di circolazione) e non il conducente, salvo sia egli stesso l’avente causa.

Per ogni approfondimento e dettaglio tecnico il Ministero ha emanato:
> la circolare prot. n. 15513 del 10/7/2014
> la circolare prot. n. 23743 del 27/10/2014