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28.11.2022 - Edilizia-Urbanistica

Atto di indirizzo concernente la conformità urbanistica dei fabbricati con parziale difformità, ma dotati di Certificato di Abitabilità, rilasciato ai sensi del R.D. 1265/1934

Con Delibera di Giunta Comunale n.290 in data 17/11/2022 è stato approvato un atto di indirizzo concernente la conformità urbanistica dei fabbricati con parziale difformità, ma dotati di Certificato di Abitabilità, per opere realizzate in corso di edificazione ed in variante dalla Licenza Edilizia, rilasciato ai sensi del R.D. 1265/1934 entro la data del 28/01/1977.

Tale deliberazione della Giunta Comunale, che segue un approfondito e corposo approfondimento di carattere giuridico-amministrativo, costituisce un atto di indirizzo utile a superare situazioni di presunta illegittimità dello stato di immobili datati, che spesso rendono complesso e incerto l’iter istruttorio delle pratiche edilizie, sia nell’ambito delle proposte di interventi attuali su tali fabbricati, sia nel contesto delle verifiche preordinate alla stipula degli atti di compravendita.

Ciò considerate le numerose istanze dei cittadini rivolte al Servizio Edilizia Privata, i quali si trovano in una posizione di legittimo affidamento verso situazioni datate di parziali difformità urbanistico-edilizie, planivolumetriche e di prospetti effettuate presumibilmente in corso d’opera rispetto agli elaborati progettuali, suggellate all’interno di un certificato di abitabilità o atto equivalente rilasciato ai sensi del R.D. 1265/1934, il quale, sulla base della normativa allora vigente, poteva essere rilasciato solo in conseguenza della accertata conformità urbanistico-edilizia dell’immobile in sede di ispezione tecnico-sanitaria.

In particolare - sulla base delle argomentazioni giuridiche contenute nel provvedimento approvato dalla Giunta Comunale supportate da diverse massime giurisprudenziali riscontrate sull’argomento -  in caso di sussistenza del Certificato di Abitabilità o atto equivalente ed alla ricorrenza dei presupposti chiaramente specificati, potrà essere valutata, caso per caso, la conformità urbanistica degli immobili, non necessitando di alcun provvedimento di sanatoria o sanzionatorio.

Tale legittimazione può essere attestata, purché sussistano: 
- il titolo abilitativo originario,
- il Certificato di Abitabilità, con esclusione degli eventuali interventi ad esso successivamente attuati,
- opere eseguite in parziale difformità, (configurabili come varianti non essenziali), non segnalate dal Pubblico Ufficiale a seguito del sopralluogo inerente la procedura di Abitabilità,
- atteggiarsi delle opere in difformità quali “varianti in corso d’opera”,
- realizzazione delle opere parzialmente difformi in vigenza del “Piano Guidi” e comunque non oltre la data del 28/01/1977 (entrata in vigore della Legge n.10/1977 c.d. “Legge Bucalossi”).

Alla luce pertanto di plurime posizioni assunte sull’argomento dalla giurisprudenza, nello spirito di semplificazione, equità, trasparenza e celerità dei procedimenti e delle istruttorie tecniche in materia edilizia, si ritiene che l’atto di indirizzo in parola conferisca maggiore certezza nell’applicazione della normativa edilizia carente e non univoca sull’argomento e, di riflesso, possa migliorare  l’efficienza nei rapporti sia con i professionisti, sia con l’utenza che a vario titolo si rapportano con questo Settore.

Il contenuto della Delibera non si applica agli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincoli sovraordinati da norme nazionali e regionali.