Menu di scelta rapida
Sei in: Home / Edilizia e Pianificazione Urbanistica  / Edilizia Residenziale Pubblica / Vendita alloggi in aree PEEP / Vendita alloggi in proprietà (post L. 179/92)

Vendita alloggi in proprietà (post L. 179/92)

Link alla versione stampabile della pagina corrente

ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI SU AREE CEDUTE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ALL’INTERNO DEI PIANI DI ZONA (P.E.E.P.)

Adempimenti necessari per la vendita di alloggi in edifici convenzionati successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 179/1992 (condizioni contenute nelle convenzioni con durata massima trentennale)

Trattasi di immobili ricadenti prevalentemente all'interno dei due Piani di Zona, ex L. 167/1962, edificati nella  frazioni di Borgo San Giuseppe (la zona conosciuta come "Sportarea", ma anche altri P.E.E.P. minori nella stessa frazione) e di Madonna dell'Olmo (zona delimitata da Via Don Viano Serafino), oltre agli ultimi interventi convenzionati realizzati ancora nel Quartiere "CUNEO 2" (negli isolati compreso tra Via Vinaj, Via Giordanengo, Via Momigliano e Via B. Caccia), nonchè a quelli realizzati nell'isolato tra Via Bodina, Via Don Minzoni,Via Ghedini e Via Dalmastro.

Detti immobili possono essere alienati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione e/o acquisto previa autorizzazione dell'Ente competente (Comune o Regione), quando esistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

Decorso tale termine, gli alloggi possono essere alienati, aggiornando il prezzo di prima cessione (indicato nell'atto notarile di acquisto, come stabilito nella convenzione stipulata tra il Comune e l’operatore che ha realizzato l’intervento), sulla base dell’indice ISTAT relativo all’incremento del costo di costruzione, risultante dal confronto tra l’indice relativo al mese in cui è stato effettuato il primo trasferimento e quello relativo al mese di scadenza del biennio immediatamente precedente alla data di cessione delle unità immobiliari, applicando una percentuale di deprezzamento per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione (agibilità) dell’immobile pari a: 1% per i successivi 15 anni, e 0.50% fino alla scadenza della convenzione.
Al valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili, di manutenzione straordinaria come definite dall’art. 31 sub b) della legge 05.08.1978 n. 457 affrontate nel decennio precedente.
Pertanto, in questo caso non si dovrà chiedere alcunché al Comune, in quanto dovrà essere autodeterminato dal proprietario dell'immobile, applicando il criterio di calcolo di cui sopra.
La percentuale di aggiornamento ISTAT del prezzo di vendita può essere desunto dagli indici di cui all'allegata tabella, applicando la seguente formula: n. indice mese biennio precedente atto di vendita / n. indice mese atto di acquisto x 100 - 100.

 Esempio di aggiornamento del prezzo massimo di vendita: 

  • Prezzo di prima cessione dichiarato nell'atto di acquisto: € 150.000,00
  • Data primo atto di acquisto dell'immobile: settembre 2002 
  • Mese presunto atto di vendita: aprile 2020
  • Biennio precedente: aprile 2018
  • Coefficiente rivalutazione ISTAT da settembre 2002 ad aprile 2018 (tabella) = (101,6 / 74,7 x 100) - 100 = 36,01
  • Rivalutazione prezzo da settembre 2002 ad aprile 2018 = € 150.000,00 x 1,3601 = € 204.015,00
  • Anno agibilità dell'edificio (riportato nell'atto di acquisto): luglio 2002 
  • Percentuale di deprezzamento: 1% annuo da luglio 2008 (6° anno successivo all'agibilità) ad aprile 2020 = 11% + 0,083% mensile x 9 mesi = 11,75% 
  • Aggiornamento prezzo massimo  di vendita immobile ad aprile 2020 = € 204.015,00 dedotto 11,75% (€ 23.971,76) = € 180.043,24 arrotondato € 180.000,00 (al netto di eventuali spese di manutenzione straordinaria documentabili e non rivalutabili sostenute nel decennio precedente) 

Nel caso invece si intendesse vendere l'immobile al prezzo di libero mercato è possibile rimuovere il vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione dell'alloggio (purchè siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento dell'immobile)  pagando un corrispettivo economico, calcolato in base ai criteri fissati dalla deliberazione di G.C. n. 250 del 26.09.2012 ed ai sensi dei commi 49-bis, 49-ter e 49-quater della L. 448/98. A tal fine occorre presentare istanza per ottenere la soppressione dei vincoli convenzionali sul diritto di proprietà online tramite il Portale dello Sportello Unico Digitale dal link: https://hosting.pa-online.it/004078/sportello-unico-digitale/pagina/autenticazione/?idsu=Sue&red=%2Fsportello-unico-digitale%2Fpagina%2Fscrivania-digitale%2F%3Fsezione%3Dcompilazione%26idcliente%3D004078%26idmodello%3DModello_0757%26idsu%3DSue.  Consulta anche il link: Trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed eliminazione dei vincoli alla commercialità su alloggi in proprietà).

La procedura di rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo e canone massimo di locazione si conclude con un atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, modificativo della convenzione originaria.