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Requisiti per l'acquisto o la locazione di alloggi in edilizia agevolata e convenzionata

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REQUISITI PER L'ACQUISTO E LA LOCAZIONE DI ALLOGGI IN EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA
 
Per l’acquisto o la locazione di un immobile costruito in edilizia agevolata e convenzionata, gli interessati devono essere, alla data di stipula del preliminare di vendita (in caso di acquisto della casa) o alla data di assegnazione (come risulta dal verbale della cooperativa), in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente:
-   essere cittadino italiano o di uno Stato membro della C.E.E. o extracomunitario residente in Italia da almeno cinque anni, con un’attività lavorativa stabile;
-   avere la residenza o prestare la propria attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell’ambito provinciale in cui ha sede l’intervento costruttivo;
-   non essere titolare esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nell’ambito provinciale di cui sopra;
-   non aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo concesso in qualunque luogo, dallo Stato o dal altro Ente pubblico;
-   fruire di un reddito familiare, calcolato ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge n. 457/1978, non superiore ai limiti massimi fissati dalla legge medesima e successivi aggiornamenti.
Per alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare si intende l’abitazione composta da un numero di vani esclusi cucina, servizi, ingresso, disimpegni, pari a quello dei componenti la famiglia, intendendo per cucina anche il locale adibito a pranzo comunicante con il cucinino. Le stanze da letto con superficie superiore a metri quadrati 14 si considerano idonee per due persone. I vani superiore a metri quadrati 25 si considerano pari a due qualora siano dotati di aperture che ne consentano la suddivisione nel rispetto delle norme igienico-edilizie.
L’alloggio composto da cinque o più vani è comunque idoneo. Si considera non idoneo l’alloggio o gli alloggi di cui il richiedente possieda solo la nuda proprietà o sia comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare. Si considera, infine, non idoneo l’alloggio fatiscente risultante da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l’accesso e/o l’agibilità interna ad uno o più componenti il nucleo familiare del titolare che siano motulesi deambulanti in carrozzina.
Nel caso di cittadini che intendano costituire una nuova famiglia i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da entrambi, escludendo i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
L'autocertificazione deve essere esibita al Notaio all'atto della stipula del rogito utilizzando la seguente modulistica:

 Scarica la modulistica


Gli alloggi costruiti con il finanziamento pubblico devono rispettare dei parametri tecnici che prescrivono, per le nuove costruzioni, la superficie utile massima degli alloggi non superiore a 95 metri quadrati e 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina.

 

LIMITI MASSIMI DI REDDITO:
 
I limiti massimi di reddito sono aggiornati annualmente dalla Regione Piemonte e visionabili sul relativo sito WEB, cliccando sul Link di riferimento: "Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno ______" (anno in corso), disponibile nella pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/regolamenti-disposizioni-edilizia-agevolata-sovvenzionata

Nella determinazione dei limiti di reddito, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi redditi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Ai fini della detrazione della quota prevista per ogni figlio che risulti essere a carico si precisa che, qualora il reddito familiare sia determinato da reddito da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, la detrazione deve essere effettuata in proporzione su entrambi i redditi. Al reddito così determinato si devono aggiungere i redditi diversi (capitale, terreni, ecc.).

VINCOLI
I primi cinque anni dall’assegnazione o dall’acquisto, gli alloggi non possono essere venduti o affittati, salvo autorizzazione dell’Ente competente (Regione o Comune), quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, quali :
il trasferimento del nucleo familiare in Comune diverso da quello di ubicazione dell’alloggio, per cambio attività lavorativa o pensionamento, ad una distanza non inferiore a 50 km. o comunque tale che sia ampiamente disagevole il rientro giornaliero nell’abitazione; 
motivi di salute di un componente del nucleo familiare (fino al secondo grado), per cui l’alloggio debba ritenersi non idoneo alla patologia;
la necessità di dare o ricevere assistenza sanitaria ad un familiare (fino al secondo grado);
la non idoneità dell’alloggio dovuta all’aumento del nucleo familiare;
la separazione dei coniugi; 
il decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all’atto di successione; 
la difficoltà a far fronte agli impegni finanziari in conseguenza alla diminuzione del reddito familiare o necessità di costose cure sanitarie;
la necessità di riunire il nucleo familiare, in seguito a matrimonio.
Per annullare il vincolo dei cinque anni è necessario estinguere il mutuo e restituire i contributi usufruiti.
Decorsi cinque anni, dall’assegnazione o dall’acqui-sto, gli alloggi possono essere venduti o affittati senza autorizzazione, fatta eccezione per coloro che intendano subentrare nei benefici finanziari del venditore, qualora sull’alloggio gravi un mutuo agevolato.