Vincoli idrogeologici
Legge Regionale 09.08.1989, n. 45
Sono sottoposti alle procedure previste dalla Legge Regionale 09.08.1989 n. 45 tutti gli interventi e le attività, che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo, tali da comportare denudazioni, perdite di stabilità o turbare il regime delle acque (art.1 R.D. n.3267 del 30/12/1923).
Le attività da eseguire nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico possono essere autorizzate dall'Amministrazione Provinciale o dal Comune nel cui territorio sono previsti i lavori, a seconda delle tipologie o superfici e volumi di movimentazione terra previsti, secondo quanto indicato nell’art. 2 della L.R. n. 45/89.
Per gli interventi che possono alterare l’equilibrio idro-geologico delle aree soggette alle previsioni di cui all’art. 30 della L.R. n. 56/77 ed all’art. 2 comma 1 lett. b) e c) della Legge Regionale n. 45/89, dovrà essere presentata istanza (in bollo) indirizzata all’Amministrazione Provinciale - Settore Tutela Ambiente - C.so Nizza n. 21 - 12100 CUNEO, corredata da disegni ed allegati (n. 4 copie).
Per gli interventi soggetti a sub-delega comunale di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) Legge Regionale n. 45/89, dovrà essere presentata istanza (in bollo) indirizzata al Comune di Cuneo e redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Edilizia, corredata dalla documentazione (n. 4 copie) prevista sul citato modello di domanda.
Le zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici sono individuate su apposita cartografia allegata al Piano Regolatore Comunale
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