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Chi e che cosa

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Che cosa deve essere depositato

I documenti destinati al deposito legale sono specificati all’art. 4 L.106/2004.
Ricadono sotto l’obbligo del deposito  i documenti o prodotti editoriali di interesse culturale destinati all'uso pubblico, sia a titolo oneroso che gratuito (offerti in vendita o comunque distribuiti), contenuti su qualsiasi supporto analogico o digitale, documenti sonori e video, documenti fotografici, video d'artista, microforme etc.
Nell'archivio della Biblioteca civica di Cuneo la legge prevede la conservazione di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti e musica a stampa.
Documenti non soggetti al deposito legale
(art. 8 - DPR 252/2006):
Estratti, bozze di stampa, registri e modulistica, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio, ristampe inalterate, documenti ad uso interno o privato.
Esonero parziale (art. 9 - DPR 252/2006):
è previsto un esonero parziale per le pubblicazioni rare e di particolare pregio.

Chi ha l'obbligo del deposito

Le pubblicazioni e, nello specifico, gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.

Sanzioni

(Art. 3 Legge 106/2004) Si ricordano le sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque violi le norme della legge e del regolamento: la sanzione è pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di € 1.500,00, per ogni documento non depositato; viene aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato.