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Regolamento Registro Associazioni

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Il Comune di Cuneo, nello spirito della Legge 7 dicembre 2000, n.383 e di quanto espresso nel proprio Statuto comunale, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni Giovanili liberamente costituite e l’importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva intende promuovere le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo di tali Associazioni e realizzare una proficua collaborazione nell’ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche autonomie e apporti originali.

Registro Comunale delle Associazioni

E’ istituito, ai sensi dell’art.65 dello Statuto Comunale, il “ Registro cittadino delle Associazioni che svolgono attività inerenti le Politiche Giovanili”, riconosciute e non riconosciute, Gruppi, Comitati , Componenti sociali considerati Organismi liberamente costituiti e di volontariato .
Il registro è tenuto presso “l’ufficio politiche giovanili”.
Nella garanzia della massima democraticità sono considerate Associazioni ai fini del presente regolamento, quelle che:
A) operano nelle aree: socio assistenziale, sanitaria ,dell’ impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della promozione della cultura ed educazione permanente, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, turistico e dell’educazione all’attività sportiva ;
B) svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell’attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.
C) non sono considerate Associazioni di promozione sociale, civile, culturale, sportiva e di utilità sociale, le Associazioni professionali e di categoria e le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. (Legge 7/12/2000 n.383 art.2 comma 2).

Requisiti per l’iscrizione

Per l’iscrizione nel Registro, le Associazioni cittadine devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite nelle forme ed abbiano le finalità richiamate dal presente Regolamento;
b) essere caratterizzate da una struttura democratica che preveda procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni dell'attività svolta;
c) esprimere correttezza etica e morale sia nell’ambito dell’organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune);
d) promuovere lo sviluppo delle attività socio-assistenziali, civili, culturali e sportive e l’educazione alle medesime;
e) svolgere le proprie attività sul territorio comunale, dimostrando di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda e le loro attività si rivolgono prevalentemente ai cittadini Cuneesi;
f) promuovere lo sviluppo di attività di promozione in ambito giovanile;

Statuto delle Associazioni

Lo Statuto dell’Associazione che richiede l’iscrizione nel Registro deve espressamente prevedere:
- la denominazione dell’organizzazione
- la natura dell’organizzazione
- l’oggetto e le finalità
- la sede legale
- l’assenza di fini di lucro
- l’elettività e gratuità delle cariche associative
- la durata delle cariche associative
- i compiti dell’assemblea dei soci, del Presidente e dell’eventuale organo direttivo
- l’obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio
- le modalità di scioglimento dell’Associazione e le modalità di destinazione di fondi

Modalità di iscrizione

- Per l’iscrizione nel Registro, istituito presso “l’Ufficio Politiche Giovanili”, la domanda va indirizzata al Comune di Cuneo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, corredata da:
- copia dell’atto costitutivo;
- statuto;
- dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si segnala che l’ Associazione ha le caratteristiche di cui al presente regolamento e non si trova nella situazione prevista dalla Legge n.383/2000 art. 2, comma 2;
- elencazione delle attività svolte nell’anno precedente alla domanda di iscrizione e le attività che si intendono svolgere nel futuro;
Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla data del verbale redatto dalla Associazione.
Sulla domanda decide il Sindaco, previa indicazione della Commissione Consiliare Permanente Politiche Giovanili, con atto motivato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da comunicare all’interessato. Il termine è interrotto in caso di richiesta di integrazione di documentazione.

Per visionare il regolamento completo clicca qui