Regolamento Comunale per la disciplina del servizio pubblico da piazza (Taxi)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20 giugno 2011
Indice Regolamento
Art. 1 Definizione del Servizio Taxi
Art. 2 Disciplina del servizio
Art. 3 Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio
Art. 4 Luogo di stazionamento
Art. 5 Stazionamento delle autovetture
Art. 6 Turni di servizio ed acquisizione della corsa
Art. 7 Autovetture fuori servizio o fuori turno
Art. 8 Vigilanza
Art. 9 Commissione consultiva
Art. 10 Modalità per il rilascio delle licenze e figure giuridiche di gestione
Art. 11 Contenuti del bando
Art. 12 Titoli preferenziali
Art. 13 Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse
Art. 14 Rilascio della licenza
Art. 15 Durata della licenza
Art. 16 Inizio del servizio
Art. 17 Trasferibilità della licenza
Art. 18 Sospensione della licenza
Art. 19 Revoca della licenza
Art. 20 Decadenza della licenza
Art. 21 Sostituzione alla guida
Art. 22 Svolgimento del Servizio
Art. 23 Animali da affezione e bagagli
Art. 24 Caratteristiche degli autoveicoli – verifica e revisione
Art. 25 Tassametro, contachilometri e apparecchio ricezione GPS
Art. 26 Sostituzione dell’autovettura
Art. 27 Tariffe
Art. 28 Prezzo del servizio e diritto al pagamento
Art. 29 Trasporto di soggetti portatori di handicap
Art. 30 Comportamento del taxista durante il servizio: obblighi e divieti
Art. 31 Comportamento degli utenti
Art. 32 Reclami
Art. 33 Sanzioni
Art. 34 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
Art. 35 Norme transitorie
Art. 36 Disposizione finali
Riferimenti legislativi richiamati nello schema tipo
Regolamento
Art. 1 - Definizione del Servizio
Il Servizio taxi con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Art. 2 - Disciplina del servizio
1. Il servizio di taxi, sul quale si esercita la competenza del Comune di Cuneo, e che viene svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, è disciplinato per le parti in vigore da:
a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
b) L.R. 23 gennaio 1986, n. 1 “Legge generale sui trasporti e la viabilità”
c) L. 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
d) D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
e) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada”
f) D. M. 19 novembre 1992;
g) D.M. 15 dicembre 1992, n, 572;
h) L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
i) L. 4 agosto 2006 n. 248 (conversione del Decreto Bersani);
j) dalle disposizioni del presente regolamento;
Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.
Il servizio si attua:
a) con tariffe tassametriche fissate dalla Giunta Comunale, secondo quanto stabilito all’art. 28;
b) con partenza dal posto di stazionamento, a disposizione del pubblico, secondo quanto determinato al successivo art. 4 e su chiamata;
c) negli orari stabiliti secondo quanto richiamato all’art. 6
Art. 3 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.
1. Il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio taxi, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24, nonché del sindacato provinciale di cui all'art. 40 del presente regolamento.
3. Se le licenze così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle licenze in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle licenze.
Art. 4 - Luoghi di stazionamento
1. Il Sindaco, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
2. Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale.
3. Gli organi di vigilanza preposti alla sorveglianza del servizio, nel caso debbano far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente, in altra posizione limitrofa, le autovetture sostanti o vietare del tutto la sosta.
Art. 5 - Stazionamento delle autovetture
1. Sul luogo di stazionamento le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo e devono avanzare a misura che quelle precedenti lasciano disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.
Art. 6 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa
1. I criteri per lo svolgimento del servizio e la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 9.
2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici di motivata deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune: i suddetti turni non potranno esser comunque inferiori a 8 e superiori a 12 ore.
3. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale;
b) mediante sistema di chiamata telefonica con numero unico
c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza prevista dal C.d.S.
4. I turni di servizio sono fissati con determinazione dirigenziale.
Art. 7 – Autovetture fuori servizio o fuori turno
1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione.
2. Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
a) è scaduto il termine del turno di servizio
b) avvengono guasti all’autoveicolo o non funzionino regolarmente il tassametro e
c) l’apparecchio ricezione GPS
d) vengano sospese o ritirate dal Comune le licenze di esercizio.
3. In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti di polizia municipale o da altri agenti della forza pubblica, né possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il soccorso a persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.
Art. 8 – Vigilanza
1. La vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea compete al Corpo di Polizia Municipale ed ai funzionari della provincia all’uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
Art. 9 - Commissione Consultiva
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale può provvedere alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 21/92, così composta:
a) dal Dirigente responsabile del servizio o da un funzionario da questi delegato, che la presiede;
b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
c) dai soggetti individuati dall’art. 5, comma 3, lettere f), g), h) e i) della L.R. n. 24/1995 come modificato dall’art. 1, comma 1, della L. R. n. 27/1997.
2. Ogni ente o organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. La commissione dura in carica quattro anni.
4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero due dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
I pareri di competenza della commissione devono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
7. La Commissione può istituire, al suo interno, un Comitato Tecnico composto da tre persone.
Art. 10 - Modalità per il rilascio delle licenze e figure giuridiche di gestione.
1. Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.
2. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di taxi deve presentare domanda in carta legale diretta al Comune, a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dal Comune stesso.
3. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. La domanda, in cui in un primo tempo dovrà essere allegata unicamente le documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità con quanto previsto dall’art. 12 del presente regolamento, dovrà indicare:
- Luogo e data di nascita del richiedente;
- Residenza ovvero domicilio, o sede di impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione Piemonte;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale e partita I.V.A.;
- denominazione e/o ragione sociale;
- sede dell’impresa o cooperativa.
5. Contestualmente alla domanda dovranno essere rese:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante:
- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autovetture;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. ne ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad Autoservizi pubblici non di linea;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
- di non aver trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 4, del presente Regolamento;
- di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o revoca della licenza da parte del Comune nei quattro anni precedenti l’emanazione del bando;
- dichiarazione di impegno ad abbandonare ogni altra attività lavorativa o attività produttiva in reddito in proprio o per conto terzi;
Inoltre alla domanda dovrà essere allegata certificazione medica attestante l’idoneità fisica a svolgere il servizio.
6. I cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia e i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, per questi ultimi a sole condizioni di reciprocità, devono comprovare gli stati previsti dalla lettera a) del precedente comma, mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
La certificazione attestante il possesso dei requisiti morali sarà acquisita d’ufficio.
Art. 11 - Contenuti del bando
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti dall’art. 13;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
Art. 12 - Titoli preferenziali
1. Per l’assegnazione delle licenze di esercizio il Comune dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà essere inserito quello di aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o di famigliare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
Art. 13 - Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse.
1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per la Provincia presso la locale C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte del Comune della licenza taxi.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto o familiare del titolare della licenza.
3. Prima di rilasciare la licenza dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non hanno ottenuto la riabilitazione (artt. 178-181 codice penale e art. 683 del nuovo codice di procedura penale):
b) sono sottoposti all’ammonizione o a misure di sicurezza personale o sono stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
c) avendone l’obbligo non hanno provveduto all’istruzione elementare dei fanciulli (art. 12 T.U.L.P.S.);
d) hanno riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 codice penale), contro l’ordine pubblico (artt. 414-421 codice penale), contro le persone commessi con violenza o per furto (artt. 624 e 625 codice penale), rapina (art. 628 codice penale), estorsione (art. 629 codice penale), sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 codice penale) o per violenza o resistenza all’autorità (artt. 336, 337 codice penale);
e) hanno riportato condanne per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo (art. 186 D. Lgs.vo 285/92 e s.m.i.), o per infrazioni alla legge sul lotto, o per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 D. Lgs.vo 285/92 e s.m.i); risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
f) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Per coloro che sono stati iscritti per diritto nel ruolo provinciale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge regionale.
7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226,comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, per l'iscrizione della sezione B) del ruolo.
8. Sono causa di impedimento al rilascio della licenza:
a) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
b) coloro che abbiano superato il limite di età di anni 65 alla data della presentazione della domanda;
c) coloro che abbiano trasferito analoga licenza da meno di 5 anni
d) coloro che siano titolari di licenza rilasciata da altro Comune o di analoga licenza rilasciata dal Comune di Cuneo;
e) coloro che siano titolari di licenza di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune o dal Comune di Cuneo;
f) coloro che risultino affetti da malattie infettive o da patologie pregiudizievoli al buon svolgimento del servizio da accertarsi mediante visita medica da parte del competente organo sanitario.
Art. 14 - Rilascio delle licenze
1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate dall'amministrazione comunale nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e neppure il cumulo della licenza per l’esercizio del taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciata da Comune diverso.
3. Entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 per giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza dovrà essere presentato al Comune, per messo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
a) l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto di persone;
b) l’assenza di titolarità di altra licenza per l’esercizio del servizio taxi ovvero di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Nel medesimo termine andrà comprovata, mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura da adibire al servizio, immatricolata quale taxi e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipula del contratto di assicurazione R.C. per l’autovettura stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
4. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.
Art. 15 - Durata della licenza
1. La licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi è rilasciata senza limitazioni di tempo; ogni due anni è verificata, in capo al titolare, la permanenza dei requisiti di rilascio.
2.Nel caso sia accertato il venire meno dei requisiti dell’idoneità morale ne è data comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.
Art. 16 - Inizio del servizio
1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro tre mesi dalla data di notificazione dell'assegnazione della licenza con automezzo in linea con le norme specifiche sull’inquinamento ambientale.
2. Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata da un funzionario del Settore comunale competente il quale potrà, nel caso ritenuto necessario, avvalersi del comitato tecnico costituito all’interno dalla Commissione consultiva di cui all'art. 9 per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dall'Amministrazione comunale .
5. Esperite le predette formalità, al concessionario viene rilasciata la licenza di esercizio, nella quale sono riportate gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.
La licenza deve essere sempre portato sull'autovettura ed esibito a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo anche il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel solo caso di sostituzione alla guida di cui all’art. 22, nonché quello del collaboratore famigliare di cui il titolare della licenza si avvalga.
La licenza dovrà essere restituito al Comune al cessare, per qualunque causa, della licenza, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.
Art. 17 - Trasferibilità della licenza
1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. Fatto salvo quanto disposto per gli eredi minori dall’art. 21, comma 2, ove subentri nella licenza uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, per l'iter relativo al trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.
Art. 18 – Sospensione della licenza
1.La licenza è sospesa dal Comune, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate ai sensi dell’art. 29;
b) violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 33, comma 2;
c) inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell’arco dell’anno;
d) mancato pagamento al gestore del servizio delle spese connesse al funzionamento del numero unico di prenotazione delle corse;
e) inosservanza del divieto di pubblicizzazione di numero telefonico diverso da quello unico di prenotazione a decorrere dall’anno successivo a quello di contestazione della violazione di cui all’art. 30, punto 2, lettera u).
2.Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.
Relativamente:
- alla previsione della precedente lettera d) la sospensione avrà validità sino alla regolarizzazione delle spese. Decorso il termine di cui al punto 1 troverà applicazione la previsione di cui al successivo art. 19, comma 1, lettera d)
- alla previsione di cui all’art. 30, punto 2, lettera u) la sospensione decorerà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della contestazione ed avrà validità sino all’avvenuta dimostrazione della cancellazione del numero pubblicizzato .
3.La sospensione viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 19 – Revoca della licenza
1. Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo alla stessa persona, di più licenze per l’esercizio di servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per ,l’esercizio di servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2;
b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di cui agli articoli 10 e 13;
c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto dall’art. 17;
d) nel caso di sospensione dell’attività, protratta per 6 mesi, connessa al mancato pagamento delle spese connesse al funzionamento del numero unico di prenotazione delle corse;
e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai sensi dell’art. 18;
f) per oltre tenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
g) per non aver messo in efficienza o sostituito l’autovettura che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 24;
h) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell’arco di tre anni;
i) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall’art.37 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 1.
2.La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 20 - Decadenza della licenza
1. La licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per non aver comprovato, nel termine di cui all’art. 14, comma 3, il possesso dei requisiti prescritti nel medesimo articolo
b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 14;
c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo
quanto disposto dall'art. 17.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio
Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.
Art. 21 - Sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti casi:
a)per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b)per chiamata alle armi;
c)per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d)per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e)nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età prevista dal Codice della Strada per la guida di autovetture in servizio di piazza.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dall’art. 10, comma 3, della legge n. 21/1992.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92.
Art. 22 - Svolgimento del Servizio
1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi comunali competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio
2. All'interno delle aree comunali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria.
Nel caso il primo operatore del turno rifiuti di effettuare il servizio richiesto da zona esterna al territorio comunale il servizio in questione potrà essere svolto dagli operatori seguenti lo stesso rispettando l’ordine del turno.
Esclusivamente per le richieste di servizio provenienti tramite numero unico di prenotazione da zone esterne al territorio comunale, nel caso di falsa attivazione del servizio con conseguente mancata corsa al momento di rientro nell’area di sosta l’operatore ha diritto a rioccupare la propria posizione.
3. Il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati:
- con partenza dai luoghi di stazionamento
- a chiamata diretta da qualsiasi punto del territorio comunale per qualunque destinazione
- telefonicamente esclusivamente tramite numero unico di prenotazione, a decorrere dalla data di attivazione, il quale provvederà ad attivare il servizio assegnando la corsa al primo operatore di turno inserito nella fila con l’eccezione di cui al punto 2 del presente articolo. La prenotazione telefonica per corse non immediate ed aventi destinazione fuori provincia può riguardare solo operatori in turno mentre è libera per le corse notturne.
4. Il Comune organizza il servizio di gestione del numero unico di prenotazione di cui al precedente punto 3. La gestione del servizio di cui trattasi farà carico agli operatori i quali potranno avvalersi di consorzi o cooperative di taxisti o associazioni di categoria o aziende di servizi.
5. I servizi di taxi non possono rifiutare il trasporto ai soggetti portatori di handicap. E’ fatto obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altre supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
6. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
Art. 23 – Animali da affezione e bagagli
1.Gli animali da affezione , eccezion fatta per i cani guida delle persone non vedenti che devono sempre essere trasportati senza costi aggiuntivi, devono essere trasportati solo se adeguatamente custoditi e non possano arrecare pericolo per il conducente e/o danni all’autoveicolo.
2.I conducenti sono obbligati a trasportare i bagagli dell’utente che non presentano pericolo di deterioramento per l’autovettura. Non costituiscono bagaglio i supporti delle persone portatrici di handicap, quali carrozzelle, stampelle, appoggi, ecc. . Resta inteso che tali supporti non sono soggetti a pagamento ma dovrà essere preventivamente verificato che il veicolo disponga dello spazio sufficiente al trasporto degli stessi.
Art. 24 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
1. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi"
2. Le autovetture adibite al servizio taxi, debbono essere munite, oltre che dalla targa prescritta dalle leggi, di altra targa portante la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" ed il numero d'ordine progressivo assegnato dal Comune; tale targa deve applicarsi all'esterno, in conformità di quanto disposto dalle norme di legge.
Le autovetture debbono altresì avere l'equipaggiamento completo prescritto dalle norme di legge vigenti.
Le stesse dovranno essere obbligatoriamente di colore bianco delle singole case costruttrici.
3. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n.572 del 15.12.1992 (G.U. n.79 del 05.04.1993).
4. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte di un funzionario del Settore comunale competente il quale potrà, nel caso ritenuto necessario, avvalersi del comitato tecnico costituito all’interno dalla Commissione consultiva di cui all'art. 9 per accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della licenza.
5. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
6. Ogni qualvolta la Commissione o il comitato tecnico di cui all'art. 9 ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovranno esserne informati l’Ufficio della Motorizzazione Civile e la Provincia.
7. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 19.
Art. 25 – Tassametro, contachilometri e apparecchio ricezione GPS
1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni ed attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
1.1 L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
1.2 Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 27. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
1.3 La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
1.4 Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio comunale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.
1.5 In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente e a non effettuare servizio alcuno sino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
1.6 Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in perfetta conformità con la sua stessa normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato commette infrazione disciplinare, perseguibile ai sensi del disposto degli articoli di cui al presente regolamento.
1.7 In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
1.8 Di quanto sopra il conducente deve darne tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.
1.9 Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
2. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
3. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.
4. Ogni autovettura dovrà esser munita di apparecchio ricezione GPS compatibile con il sistema di gestione del numero unico di prenotazione.
Art. 26 - Sostituzione dell' autoveicolo
1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte del Comitato tecnico istituito all’interno della Commissione di cui all'art. 9.
2. In tale ipotesi, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.
Art. 27 - Tariffe
1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il Comune può prevedere l’istituzione di abbonamenti speciali per disabili, anziani, studenti, turisti.
4. E' fatto obbligo ai taxisti che effettuano il servizio pubblico non di linea di esporre all'interno delle autovetture ed in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesco.
5. Le tariffe e le condizioni di trasporto per il servizio pubblico da piazza sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, sentito il parere delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
I titolari delle licenze hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti al pubblico, in modo ben visibile, nell'interno dell'autovettura le tariffe e le condizioni di trasporto. In caso di percorso fuori del territorio comunale è consentito pattuire il prezzo della corsa e il conducente dell'autoveicolo può esigere un acconto.
6. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali e gli organi addetti al controllo e vigilanza hanno il compito di verificarne l'esatta applicazione.
7. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe deliberate dall'Autorità amministrativa competente, si applica la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33 del presente Regolamento e nei casi disciplinati dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, le sanzioni della sospensione e della revoca.
8. Il Comune può stabilire percorsi prestabiliti per i quali la Giunta Comunale fisserà tariffe predeterminate, secondo parametrazioni più vantaggiose rispetto al costo medio di percorso con le tariffe ordinarie.
Art. 28 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento
1.Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.
2.Se il tassametro non è stato messo in funzione l’utente è tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata.
3.Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. In caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre il passeggero a destinazione, qualora il passeggero lo esiga e paghi un compenso in proporzione ai chilometri percorsi.
Art. 29 – Trasporto di soggetti portatori di handicap
1.Il trasporto di soggetti portatori di handicap deve essere garantito. E’ obiettivo generale del Comune garantire la fruibilità dei servizi pubblici a tutti i cittadini indistintamente, tramite sistematici interventi strutturali.
Il bando di concorso di cui all’art. 11 del presente Regolamento può prevedere l’individuazione di almeno 1(una) licenza per autovettura da attrezzare a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della Legge 118/1971 e del regolamento approvato con D.P.R. 348/78.
Art. 30 - Comportamento del tassista durante il servizio : Obblighi e divieti
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
g) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
h) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
j) pubblicizzare sulla carrozzeria, con serigrafia, il numero unico di prenotazione del servizio taxi.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (anche durante i periodi di sosta; tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Sindaco).
c) portare animali propri in vettura;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori handicap;
h) fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;
i) esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi se non gestiti dal numero unico di prenotazione;
k) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
l) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso previsto dall'art. 20, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
m) abbandonare l'autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo (eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate);
n) sdraiarsi sull'autovettura;
o) fumare o mangiare durante la corsa;
p) consumare i pasti durante il posteggio stando nell'interno del veicolo;
q) adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
r) fare il servizio senza effettuare le segnalazioni ad esso inerenti;
s) eseguire il lavaggio delle autovetture sul sito di stazionamento;
t) stazionare in siti non destinati a tale scopo;
u) pubblicizzare numeri di telefono diversi da quello unico valido per tutti i tassisti.
3. Il titolare della licenza deve essere in regola con il pagamento delle spese di funzionamento, gestione e altre collegate e connesse relative al servizio telefonico di prenotazione unico. In caso contrario troveranno applicazione le previsioni di cui ai precedenti articoli 18 “Sospensione della licenza” e 19 “Revoca della licenza”.
Art. 31 - Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza prevista dal vigente Codice della strada;
g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
h) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
i) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
k) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza.
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al titolare ed al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento degli agenti di Polizia.
Art. 32 - Reclami
Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale. A tal proposito e per consentire la ricerca di oggetti smarriti, nell'interno dell'autovettura dovrà essere riportato il numero della licenza con apposita targhetta come da modello depositato presso il Comune. Inoltre nel tariffario presente sull’autovettura dovrà essere inserito, in modo ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono del competente ufficio comunale.
Art. 33 – Sanzioni
1.Fatte salve le violazioni previste dall’art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo 30 aprile 1990, n. 285, nonché la sanzione prevista dall’art. 6, comma 2, della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs.vo 267 del 18 agosto 2000;
b) con le sanzioni amministrative della sospensione e della revoca della licenza, le quali vanno preventivamente contestate con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.
L’applicazione della sanzioni di cui al presente Regolamento deve seguire la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, N. 689.
2.Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 516,46, per:
a) a)violazione sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore professionale;
b) b)violazione dell’art. 24 relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) c)violazione dell’art. 22, comma 2, sostanziata dalla mancata prestazione del servizio;
d) d)violazione dell’art. 22 consistente nel prelevamento dell’utente ovvero inizio del servizio al di fuori delle aree previste o in modo difforme da quanto previsto;
e) e)mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui all’art. 30 del presente Regolamento;
f) f)mancata segnalazione di guasti al tassametro o al contachilometri o all’apparecchiatura ricezione GPS, così come previsto dall’art. 25;
g) prestazione del servizio col tassametro non in conformità con quanto previsto dall’art. 25 o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o col tassametro spiombato;
h) mancata esposizione all’interno dell’autovettura dell’indirizzo e del numero di telefono dell’ufficio comunale cui indirizzare i reclami così come previsto dall’art. 32;
i) violazione delle previsioni di cui all’art. 6 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
j) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi ;
k) inosservanza delle tariffe di cui all’art. 27.
3.Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Art. 34 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1.Previa autorizzazione dell’ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l’espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea stessi.
2.Nel rispetto della vigente normativa l’autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario di linea ed il tassista o consorzi o cooperative di taxisti, previo parere favorevole dell’ente concedente.
Art. 35 – Norme transitorie
1.I soggetti già in esercizio sono tenuti ad adeguarsi alle norme di cui al presente Regolamento con effetto immediato all’entrata in vigore dello stesso.
Art. 36 – Disposizioni finali
1.Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all’art. 2.
Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo
T.U. 18.06.1931 N. 773 - "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Legge 75/1958 : Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
Legge n. 230 del 18.04.1962 : Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Legge n. 15 del 15.01.1968 : Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Legge n. 118 del 30.03.1971 : (Conversione in legge del D.L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.
DPR n. 616 del 24.07.77 : Attuazione della delega di cui all'art. 1 L. 22.07.75 n. 382: "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione".
DPR n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Legge n. 689/81 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione.
Legge n. 443 del 08.08.85 - Albo imprese artigiane.
L.R. del 23.01.1986 : Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.
Legge. 142 del 08.06.1990 - Ordinamento delle autonomie locali.
Legge n. 241 del 07.08.90 : Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91 : Regolamento di attuazione delle direttive delle Comunità Europee n. 438 del 21.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Legge n. 21 del 15.01.1992 : Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
D.L. n. 285 del 30.04.1992 : Nuovo codice della strada.
DPR n. 495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
D.M. n. 572 del 15.12.1992 : Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente.
DPR n. 495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizi di noleggio con autovettura.
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