Regolamento Comunale Impianti di Distribuzione Carburanti
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 seduta del 21 giugno 2005
Indice Regolamento
Art. 1 Definizioni ed ambito di applicabilità
Art. 2 Requisiti soggettivi del richiedente
Art. 3 Normativa in materia di autocertificazione
Art. 4 Disposizioni procedurali e organizzative
Art. 5 Norme regionali di indirizzo programmatico - rinvio
Art. 6 Prescrizioni finali - rinvio
Art. 7 Prescrizioni inerenti la prevenzione incendi - rinvio
Art. 8 Fattispecie soggette a autorizzazione
Art. 9 Fattispecie soggette a comunicazione
Art. 10 Collaudo degli impianti
Art. 11 Impianti di distribuzione ad uso privato
Art. 12 Entrata in vigore
Regolamento
Art. 1 Definizioni ed ambito di applicabilità
Con le norme del presente regolamento vengono stabilite le disposizioni, diverse da quelle di individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali installare gli impianti di distribuzione carburanti e le norme applicabili a dette aree, che consentono ai richiedenti di conoscere preventivamente l’oggetto e le condizioni indispensabili per presentare correttamente l’autocertificazione così come previsto dall’art. 1, comma 3°, del D. Lgs. 11/2/1998 n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” in relazione anche ad interventi di potenziamento o di ristrutturazione degli impianti esistenti.
Resta inteso che qualora il richiedente presenti l’istanza presso lo “Sportello unico per le attività produttive” di cui al D.Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112 e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, le presenti disposizioni regolamentari verranno considerate come integrazione rispetto a quelle relative al “Regolamento di organizzazione dello sportello unico per le attività produttive”, così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 121 in data 24 maggio 1999.
Art. 2 Requisiti soggettivi del richiedente
I requisiti minimi che il richiedente l’autorizzazione deve possedere sono quelli individuati dall’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ”al quale si fa rinvio.
Art. 3 Normativa in materia di autocertificazione
Unitamente alla domanda per il rilascio di nuova autorizzazione, il richiedente deve trasmettere un’analitica autocertificazione, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo, corredata della necessaria documentazione e di una perizia giurata firmata da un ingegnere o altro tecnico abilitato attestante:
a) conformità alle disposizioni del piano regolatore nel rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree interessate,
b) rispetto delle prescrizioni fiscali (Legge 474/57 D.Lgs.vo 504/95),
c) conformità alle disposizioni del piano regolatore nel rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree rispetto delle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria,(smaltimento acque, emissioni in atmosfera, raccolta e gestione dei rifiuti, rumore, Decreto legislativo 626/1994 e successive integrazioni e modifiche) ambientale e stradale(D. Lgs.vo285/92, D.P.R. 495/92),
d) rispetto del disposto del D.M. 246 del 24.5.1999”Regolamento recante norme per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati”,
e) rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione, di cui alla Legge 31.5.2004 n. 14 e DGR n. 57-1407 del 20.12.2004,
f) rispetto delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici (L. 1089/39, L.1497/39, L. 431/85) ovvero che l’area interessata non è soggetta a vincoli,
g) rispetto delle norme del presente regolamento.
Art. 4 Disposizioni procedurali e organizzative
Le istanze di rilascio di nuova autorizzazione devono essere indirizzate al Comune di Cuneo, Settore Polizia Locale ed Attività Produttive, Via Roma n. 4 e presentate al Protocollo Generale. Trascorsi novanta giorni, salvo interruzione del termine per giustificato motivo, dal ricevimento degli atti le istanze si considerano accolte se non è comunicato al richiedente il diniego. Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l’assenso illegittimamente formatosi, salvo che l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine che verrà fissato di volta in volta.
Art. 5 Norme regionali di indirizzo programmatico – Rinvio
Le norme del presente regolamento rispettano le “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione” stabilite dalla Regione Piemonte con Legge 31.5.2004, n. 14 alle quali si fa rinvio.
Art. 6 Prescrizioni fiscali - Rinvio
Per l’esercizio dell’attività è necessario il rispetto delle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, contenute nel D. Lgs.vo 26.10.1995 n. 504, nonché ulteriori disposizioni legislative e quelle di volta in volta imposte dall’ U.T.F.
In particolare è necessario:
a) presentare, almeno trenta giorni prima dell’attivazione dell’impianto, all’Ufficio Tecnico di Finanza di Torino, la denuncia di cui all’art. 25 del D. Lgs.vo 504/95,
b) impianto deve essere munito di tabella di taratura vistata dall’U.T.F., di aste metriche e di dispositivi atti al prelevamento dei campioni.
Art. 7 Prescrizioni inerenti la prevenzione incendi – Rinvio
Il controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi è affidato, come disposto dal D.P.R. 12.01.1998 n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della Legge15/03/1997, n. 59”, alle competenze del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Art. 8 Fattispecie soggette a autorizzazione
L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti stradali e a uso privato, sono soggetti al rilascio di autorizzazione. Il richiedente dovrà allegare alla domanda di rilascio dell’autorizzazione la documentazione come individuata al precedente articolo 3 allegando altresì il parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La domanda e la documentazione dovranno essere presentate in 7 copie.
Prima dell’inizio dell’attività il richiedente dovrà presentare, relativamente alle autocertificazioni di cui al precedente articolo 3, una perizia firmata da Tecnico abilitato che attesti l’effettiva realizzazione in conformità a quanto certificato nonché la dichiarazione di inizio attività rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Art. 9 Fattispecie soggette a comunicazione
Le modifiche degli impianti seguono la normativa stabilita all’articolo 3 del DGR. 20.12.2004 n. 57-14407, devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione.
La corretta realizzazione delle modifiche è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
Art. 10 Collaudo degli impianti
Il collaudo viene effettuato, su richiesta del titolare l’autorizzazione, unicamente a cadenza quindicennale ed è predisposto dal Settore Polizia Locale ed Attività Produttive per il tramite dell’apposita Commissione Comunale di collaudo così formata:
a) Dirigente del Settore Polizia Locale ed Attività Produttive, o suo delegato, individuato tra i Funzionari in servizio presso il Settore;
b) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato, individuato tra i Funzionari in servizio presso il Comando;
c) Rappresentante dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)
Il Settore Polizia Locale ed Attività Produttive avvia il procedimento e provvede ad inviare copia dell’istanza e della documentazione allegata ai Componenti la Commissione e a richiedere altri eventuali pareri ritenuti necessari, quali la conformità al vigente P.R.G., il rispetto delle norme del Codice della Strada, il parere dell’Ente proprietario della strada per i quali sarà possibile anche ricorrere alla conferenza dei servizi.
La commissione provvede ad effettuare il collaudo entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente.
Copia del verbale di collaudo è trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione Commercio e Artigianato, al titolare dell’autorizzazione, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Ufficio Tecnico di Finanza.
Ai componenti le Commissioni , esterni al Comune, spetta un compenso onnicomprensivo, per ogni seduta indipendentemente dal numero delle pratiche da esaminare di Euro 80,00, da assoggettare alle ritenute di legge.
Non sono previsti rimborsi spese e rimborsi di missione.
Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento di Euro 200,00 mediante accredito sul conto corrente postale n. 15783129 intestato a Comune di Cuneo – Servizio Tesoreria – 12100 CUNEO.
Il Comune, a cadenza periodica, provvederà a versare il corrispettivo ai singoli membri di Commissione.
All’istanza di collaudo dovrà essere allegata la seguente documentazione in sette copie:
1 – dichiarazione tecnica rilasciata da Enti e professionisti autorizzati per legge, attestante che:
a) l’impianto di “messa a terra” dell’intero complesso sia stato controllato ed accertato lo stato di efficienza; che sia stato predisposto un attacco per il collegamento a terra dell’autobotte durante il rifornimento;
b) gli impianti elettrici di tutta l’area di servizio siano predisposti a sicurezza contro il pericolo di esplosioni o incendi, in conformità alla vigente legislazione;
d) le colonnine e le apparecchiature di rogazione siano del tipo approvato dal Ministero dell’ Interno(indicare estremi di omologazione);
e) numero e tipo di estintori portatili in dotazione;
f) per gli impianti la cui capacità dei serbatoi ecceda quella massima consentita in relazione alla ubicazione dell’impianto – come stabilita dal D.M. 17/06/1987 n. 280 – dovrà essere esibita una copia dell’istanza di deroga alla suddetta normativa inviata al Ministero dell’Interno e richiesta nelle forme di legge;
g) per gli impianti di G.P.L. e metano i contenitori dovranno essere altresì muniti di collaudo a pressione rilasciato dalla competente A.S.L.;
h) certificato di omologazione dei dispositivi di sicurezza previsti dal D.M. 31/7/1934 (valvole taglia fiamme, ciclo chiuso e saturatore).
2 – disegni completi ed aggiornati in 7 copie dell’impianto con l’indicazione della posizione:
a) delle colonnine;
b) dei “passi d’uomo” dei serbatoi interrati;
c) dei locali adibiti a deposito di oli lubrificanti e combustibile per riscaldamento dei locali dell’impianto.
3 – copia del provvedimento autorizzativo nonché di tutte le comunicazioni di modifiche relative all’impianto.
4 – tabelle di taratura dei singoli serbatoi.
5 – schema di flusso dell’impianto (collegamenti tra colonnine ed i relativi serbatoi).
6 – esame progetto approvato dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco per le modifiche non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 - punto 4 - del D:P:C:M: 11/9/1989; il predetto progetto non è necessario per la inversione mediante strutture già installate per prodotti autorizzati, di benzine o di benzene.
7 – dichiarazione della ditta esecutrice degli impianti elettrici e dichiarazione della ditta esecutrice dell’impianto per il trasporto e l’erogazione del carburante che attesti che gli stessi sono stati realizzati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
Le dichiarazioni, sottoscritte dal titolare dell’impresa installatrice, devono riportare le Specifiche norme di riferimento dettate in materia dal Ministero dell’Interno, dal Comitato Elettrotecnico Italiano, dall’UNI, ecc…e devono essere redatte in conformità al modello approvato con D.M. 20 febbraio 1992 (G.U. n. 49 del 28/02/1992), secondo quanto stabilito dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.
Qualora l’impianto non superi il collaudo la Commissione potrà imporre delle limitazioni e prescrizioni per consentire lo svolgimento, anche parziale, dell’attività in attesa della realizzazione degli interventi richiesti ed eventualmente, per casi di particolare pericolosità, sospendere temporaneamente l’attività o revocare l’autorizzazione.
Art. 11 Impianti di distribuzione ad uso privato
Per gli impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi si applicano le stesse condizioni per gli impianti di distribuzione.
Art. 12 Entrata in vigore
Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
Per quanto non previsto si applica la legislazione nazionale e regionale speciale in vigore.
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