Autorizzazione allo scarico
Il Decreto Legislativo 152/06, riguardante anche le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, permette lo scarico sul suolo o negli strati superficiali nel caso di nuclei abitativi isolati ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi.
Sono di competenza comunale esclusivamente gli scarichi provenienti da:
- insediamenti adibiti ad abitazione;
- insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.
L'Ente al quale occorre presentare la domanda di autorizzazione e la scheda tecnica allo scarico è il Comune di Cuneo - Urbanistica, Attività Produttive, Politiche ambientali e mobilità - Ufficio Ambiente.
Si ricorda che a norma del comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 13 del 26/3/90 tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, fatte salve eventuali motivate deroghe. La distanza deve intendersi misurata tra il punto di allacciamento alla pubblica fognatura ed il perimetro dell'edificio.
L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata al titolare dello scarico, il quale la deve ritirare, pena la decadenza della stessa, entro il termine di trenta giorni dal rilascio. L’autorizzazione contiene prescrizioni generali, tecniche ed esecutive.
In particolare sono sommariamente richiamate le disposizioni di leggi e regolamenti alle quali è tenuto all’osservanza il titolare dello scarico:
- Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i.;
- Legge regionale n. 48 del 17 novembre 1993;
- Legge regionale n. 37 del 3 luglio 1996;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Legge Regionale 7 aprile 2003 n. 6;
- Allegato n. 5 della delibera del COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO del 04-02-1977 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21-02-1977 in particolare per quanto riguarda le “Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi;
- Regolamento del Civico Servizio Fognature e degli scarichi di interesse comunale in corpi idrici superficiali, sul suolo e nel sottosuolo approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 27-05-1997.
L’autorizzazione ha validità quadriennale ed è tacitamente rinnovata ai sensi dell’art.4 della L. R. n.6/2003 e s.m.i., salvo eventuali variazioni o modifiche dell’insediamento e dello scarico, nel qual caso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.
Modulistica per l'autorizzazione
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