Agenzie di Viaggi
CHI È INTERESSATO AL SERVIZIO
Chi intende esercitare congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
NORMATIVA
- Legge regionale 30 marzo 1988, n. 15
PROCEDURA
Il titolare, contestualmente all’apertura dell’agenzia di viaggio, è tenuto a presentare al Comune in cui ha sede l'agenzia stessa la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi. L’esercizio di agenzia di viaggio è soggetto all'obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte con i clienti con il contratto di viaggio, di entità proporzionale al costo complessivo dei servizi offerti.
L’apertura di filiali, succursali o altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare (gestione diretta) è soggetta a semplice comunicazione al Comune ove sono ubicate. Per la dichiarazione di inizio di attività, la comunicazione di variazioni e la comunicazione di apertura di filiali, succursali o altri punti vendita a gestione diretta si devono utilizzare i moduli predisposti dalla Regione.
Costi: Nessuno
Limitazione: Nessuna
Termine di accoglimento: Immediato
ALTRE NOTIZIE
Nessuna
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
In queste pagine trovate l'elenco dei programmi e degli strumenti necessari per inviare una pratica valida e regolare tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando files firmati digitalmente.
Vai al sito Sportello Unico delle Attività Produttive
PRIMO PIANO | Tutte le news
73^ Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima - Capi premiati
Città di Cuneo - Mostra Regionale...
Vuoti commerciali, da problema a opportunità
Un convegno a Cuneo il 14 aprile per...
73ª Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima
Torna al MIAC di Cuneo la Mostra...