Regolamento Comunale Servizio Autonoleggio con Conducente
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 16 dicembre 1997
Indice Regolamento
Art. 1 Definizione dell’Autoservizio di Noleggio con conducente
Art. 2 Disciplina del servizio
Art. 3 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
Art. 4 Titoli preferenziali
Art. 5 Requisiti personali per il rilascio delle licenze e alter cause di impedimento al rilascio delle stesse
Art. 6 Contenuti del bando
Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione
Art. 8 Sostituzione alla guida
Art. 9 Durata dell'autorizzazione
Art. 10 Trasferibilità dell'autorizzazione
Art. 11 Inizio del servizio
Art. 12 Diffida e sospensione della licenza
Art. 13 Revoca dell'autorizzazione
Art. 14 Decadenza dell'autorizzazione
Art. 15 Sospensione dei provvedimenti disciplinare
Art. 16 Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
Art. 17 Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e Revisione
Art. 18 Sostituzione dell'autoveicolo
Art. 19 Tariffe
Art. 20 Responsabilità nell’esercizio
Art. 21 Svolgimento del servizio
Art. 22 Trasporto di soggetti portatori di handicap
Art. 23 Obbligo dei conducenti degli autoveicoli
Art. 24 Divieto per i conducenti degli autoveicoli
Art. 25 Comportamento degli utenti
Art. 26 Vigilanza e Contravvenzioni
Art. 27 Sindacato provinciale sulle deliberazioni provinciali
Art. 28 Commissione consultiva
Art. 29 Disposizioni finali
Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo
Pro-memoria per i Comuni
Regolamento
Art. 1 Definizione dell’Autoservizio di Noleggio con conducente
Il Servizio di Noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta, e veicoli a trazione animale è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Art. 2 Disciplina del servizio
Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt .82-85 e 93 del Decreto Legislativo n .285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
b) dal D.M. 15dicembre 1992, n. 572 (G.U. n. 79 del 5.4.1993);
c) dal D.M. 20 aprile 1993;
d) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n .495;
e) dal D.P.R. 24luglio 1977, n. 616;
f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge Generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”;
g) dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 3 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione:
1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l’immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell’art. 16.
3. Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell’emanazione di apposito
bando di pubblico concorso emesso dall’amministrazione comunale competente.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di una autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente
Commissione provinciale provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono;
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle nonne vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge:
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma2 del'art.l della Legge 15gennaio 1992, n. 21;
5.1 Nei casi in cui al comma 5 è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti
e rientrare in possesso immediatamente dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
5.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà:
a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell’ art. 8 della L.2 1/92.(*)
7. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell’impresa dovrà indicare:
● Luogo e data di nascita;
● Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
● Cittadinanza;
● Codice fiscale;
ed inoltre:
● denominazione e/o ragione sociale;
● numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
● sede dell’impresa;
● partita IVA;
● di non essere titolare di licenza taxi.
8. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 4.1.68, n. 15, comprendente: data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.
I cittadini di stato estero (membro della CEE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.
b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento;
d) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
t) certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività.
9. In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:
● tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
● i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
● gli amministratori: per ogni altro tipo di società;
10. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
11. Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
a) Statuto e Atto Costitutivo;
b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) elenco dei soci;
f) C.A. P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei socie abilitati alla guida dei veicoli;
g) Certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida
dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.
12. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
13. Il Comune provvederà d’ufficio all‘accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario Giudiziale,
pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto dalla Legge n. 15/1968.
(*) Il concetto di rimessa non è puntualmente definito dall’art. 11 della Legge 21/92, pertanto per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su un’area privata - o anche pubblica, vedi comma 6 del citato art. 11 - dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.
Art. 4 Titoli preferenziali
1. Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
A) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
b) la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti;
c) organizzazione aziendale;
d) essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
e) l’aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
B) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione delle graduatoria.
Art. 5 Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse.
1. L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente CCIAA, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da pane di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Prima di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, i Comuni sono tenuti a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall’art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, 1’ industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26febbraio 1958 n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, 11.1423 e successive modifiche ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965; n .575 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all‘ami. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione nella sezione A) del ruolo;
b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell’autorizzazione:
a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
b) l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
c) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
Art. 6 Contenuti del bando
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fui dell’assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell’apposita Commissione di cui all’art. 28;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
Art. 7 Rilascio dell’autorizzazione
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate
dalle amministrazioni comunali nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente
Regolamento. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso. E’ invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente.
E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente, ove eserciti con natante.
3. L’autorità comunale competente al rilascio delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. E’ ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da comuni diversi,nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
5. Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l’attività di trasporto di persone.
6. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.
Art. 8 Sostituzione alla guida
I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del codice civile.
Art. 9 Durata dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5 (cinque) anni, in analogia a quanto previsto dall’art. 9 della Legge 21/92 sulla trasferibilità dell’autorizzazione ed in analogia alla durata delle concessioni di trasporto pubblico di persone di cui all’art. 30 della Legge Regionale 1/86, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12. 13. 14. -
2. L’autorizzazione comunque deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione del competente ufficio comunale.
Art. 10 Trasferibilità dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell’amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all’art. 6 della L .21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;
d) cessazione attività.
2. Qualora l’autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine
massimo di due anni, su autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritti nel ruolo di cui al p . e) del comma 8 dell‘art. 3, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell’autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l’erede può richiedere che l’autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell’autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l’erede intenda proseguire l’attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l’erede dimostri il possesso dei requisiti, l’autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Art. 11 Inizio del servizio
1. L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l’obbligo di iniziare il servizio con automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.
Art. 12 Diffida e sospensione dell’autorizzazione
1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell’autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell’autorizzazione stessa sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 6 della Legge Regionale 24/95, con la sanzione amministrativa e pecuniaria da. € 103.29 a
€ 516.46
Qualora non siano ancora trascorsi 2 anni dall’accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell’ autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni.
Qualora nell’arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell’autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell’autorizzazione, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.
2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente organo comunale (ai sensi della legge 142/90, del D:L:vo 29/93, e successive integrazioni e modificazioni), sentita la competente commissione consultiva di cui al successivo art. 28.
Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia competente e l’Ufficio provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di loro competenza.
4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’autorità competente potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.
Art. 13 Revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Comune, sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
b) quando l’attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell’autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
c) quando il titolare dell’autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell’ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione;
d) quando l’autoveicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada);
e) quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso (vedi ad esempio art. 21 del presente Regolamento);
f) quando il titolare dell’autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l’evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
g) quando il titolare dell’autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall’art. 5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell’autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l’una dall’altra.
3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall’art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto siano di impedimento per l’espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell’autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell’ interessato.
4. In caso di giustificazioni presentate dall’interessato a seguito della prima diffida, con la secondo diffida l’Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell’atto di revoca dell’autorizzazione.
5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia competente e l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di propria competenza (vedi ad es. revoca della carta di circolazione).
Art. 14 Decadenza dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento:
a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell’atto di comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione secondo quanto previsto dall’art. 11;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all’autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
d) per cessione della proprietà dell’autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per morte del titolare dell’ autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall’art. 10;
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.
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Art. 15 Sospensione dei provvedimenti disciplinari
In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione, l’iter relativo al trasferimento dell’autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.
Art. 16 Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.
1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 28, tenendo presente i seguenti criteri:
a) l’entità della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
b) la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
c) l’entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (Ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all’effettuazione di corse fuori linea ai sensi degli artt.82 e 87 del Codice della Strada.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell’art. 3 commi 4 e 5 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24, nonché del sindacato provinciale di cui all’art. 27 del presente regolamento.
3. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi dei comini precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall’intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all’assegnazione delle autorizzazioni.
Art. 17 Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
1. Ai sensi dell’art. 12 della legge 15.1.92 n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
a) all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio”;
b) una targa posteriore con la dicitura “NCC” inamovibile e recante il numero del1’autori77zione e lo stemma del Comune;
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.
3. A partire 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 14.12.1992(G.U. n. 79 del 05.04.1993).
4. Prima dell’ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Commissione consultiva di cui all’art. 28, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell’autorizzazione.
5. Tali verifiche, non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
6. Ogni qualvolta la Commissione di cui all’art. 28, ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.
7. Ove l’autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell’autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell’art. 13.
8. La Commissione dovrà procedere almeno ogni due anni ad accertare che i veicoli siano nel dovuto stato di conservazione e di decoro per adempiere il servizio di cui al punto 7.
Art. 18 Sostituzione dell’autoveicolo
1. Nel corso del periodo normale di durata dell’autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività di noleggio, purché in migliore stato d’uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all’art. 28.
Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572/92.
2. In tale ipotesi, sull’autorizzazione deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.
Art. 19 Tariffe
1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall’art. 13 della Legge 21/92.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali e la Commissione di cui all’art. 28 ha il compito di verificarne l’esatta applicazione.
4. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe vidimate, l’organo comunale competente provvede a diffidare il titolare dell’autorizzazione. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, l’autorizzazione può essere revocata ai sensi dell’art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.
Art. 20 Responsabilità nell’esercizio
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all’esercizio dell’autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 21 Svolgimento del Servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E’ facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell’art. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza possibile per 1’ incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supponi necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supponi necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente
.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’ interno delle rimesse (art. 3 legge 21/92).
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.
5. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovettura è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico in quanto nel Comune è esercito il servizio di taxi.
Art. 22 Trasporto di soggetti portatori di handicap
Come previsto dal comma i dell’ art. 14 della Legge 21/92 i servizi di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il titolare per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza possibile per l’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 23 Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l’obbligo di:
a) conservare nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all’art. 26 del presente regolamento;
b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell’autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all‘art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell’autorizzazione, l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.
Art. 24 Divieti per i conducenti degli autoveicoli
1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) far salire sull‘autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i
periodi di sosta;
b) portare animali propri sull’autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell’autoveicolo;
e) fermare I ‘autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o
casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
Art. 25 Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal
vigente Codice della strada.
Art. 26 Vigilanza e Contravvenzioni (*)
1. La vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei
Comuni e delle Province all’uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del
Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell’autorizzazione comunale, come previsto dal‘art. 13 del presente regolamento, il provvedimento relativo è adottato dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione stessa, nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili sul servizio di noleggio, sentita la competente Commissione Consultiva Provinciale
(*) L’applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modificazione ed integrazioni.
Art. 27 Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
Le deliberazioni dell’organo comunale, relative alla modifica del presente Regolamento e alla organizzazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, no applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione dell’organo sociale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio n. 1, e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.
Art. 28 Commissione Consultiva.
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento e all’assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina m’apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della legge 2 1/92, così composta:
a) dal Dirigente responsabile del servizio o suo delegato (Presidente);
b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
c) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
d) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 1994, n. 23.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai finì dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all’ art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull’ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all’art. 4 e redige la graduatoria di merito;
d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l’adozione dei provvedimenti di competenza
5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall’art. 5 comma 5 della L.R. 24/95.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sè i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordine del giorno rimasti inevasi.
7. La Commissione può istituire, al suo interno , un Comitato Tecnico composto da n. 3 persone, per la verifica degli autoveicoli.
Art. 29 Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all’art. 2 e alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.
Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo
T.U. 18.06.1931 N. 773 - “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”
Legge 75/1958 : Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
Legge n. 230 del 18.04.1962 : Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Legge n. 15 del 15.01.1968 : Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”.
Legge n. 118 del 30.03.1971 : (Conversione in legge del D.L. 30.01.71 n.5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.
DPR n. 616 del 24.07.77 : Attuazione della delega di cui all’art. l L.22.07.75 n. 382 “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall’an. 117 della Costituzione.
DPR n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Legge n. 689/81 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione.
Legge n. 443 del 08.08.85- Albo imprese artigiana.
L.R. i del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.
Legge 142 del 08.06.1990 - Ordinamento delle autonomie locali.
Legge n. 241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decr.Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91: Regolamento di attuazione delle direttive delle
Comunità Europee n. 438 del 2 1.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del
12.11.74 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Legge n. 21 del 15.01.1992 : Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
D.L. n. 285 del 30.04.1992 : Nuovo codice della strada.
DPR n.495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi ad autonoleggio con conducente. DPR n. 495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93 : Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
Pro-memoria per i Comuni
I regolamenti CEE 543/69 - 1463/70 - 514/72 - 515/72 - 1787/73 - 2827/77 - 2828/77, abrogati dai regolamenti 3820/85 e 3821/85, relativi al trasporto merci e autobus, sono stati recepiti dal Nuovo Codice della Strada e non riguardano il presente schema che si riferisce esclusivamente agli autoservizi.
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