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Manifestazione denominata “CUNEO COMICS AND GAMES 2017” - Prescrizioni ai sensi degli artt. 9 del T.U.L.P.S. e 50 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 emanate per la tutela della sicurezza della manifestazione

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IL SINDACO

CONSIDERATO che nel Centro Storico di Cuneo il giorno 16/09/2017 dalle ore 10,00 alle ore 24,00 e il giorno 17/09/2017 dalle ore 10,00 alle ore 23,00, si svolgerà la manifestazione denominata “CUNEO COMICS AND GAMES 2017”, nell’ambito della quale nel Centro Storico di Cuneo ed aree limitrofe, si effettueranno trattenimenti ed attività di vario genere;

CONSIDERATO
che per tale manifestazione si prevede un significativo afflusso di pubblico, il che comporta una serie di problematiche derivanti dall’abbandono diffuso e generalizzato di bottiglie di vetro e di lattine, spesso in frantumi, che possono trasformarsi in strumenti atti ad offendere, nonché arrecare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale;

RITENUTO
opportuno denominare, ai fini di conferire la massima chiarezza al provvedimento, l’area comunale oggetto della presente ordinanza come “area Centro Storico”, intendendosi come l’area del territorio comunale delimitata da Via Bonelli, Via Carlo Pascal, Corso Kennedy Lungo Stura, Via Leutrum, Via Nota, Corso Giovanni XXIII Lungo Gesso;

RITENUTO
pertanto necessario emanare un provvedimento a carattere temporaneo, per tutta la durata della manifestazione, che imponga prescrizioni ritenute utili al fine di prevenire e contrastare i pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana che possono scaturire nell’ambito dei suddetti trattenimenti;

VISTI
:

- la documentazione agli atti d’ufficio;
- la L.R. 29.12.2006, N. 38 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- l’art. 9 e l’intero T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, che consente all'autorità locale di pubblica sicurezza di imporre delle prescrizioni nel pubblico interesse a chi, come nel caso di specie, esercita attività soggette ad autorizzazioni di polizia;
- l’art 7bis e l’art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.L.20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
- la circolare del 7 giugno 2017 del Ministero dell’interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) concernente Il governo delle pubbliche manifestazioni – Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone;
per quanto in premessa esposto

ORDINA

le seguenti prescrizioni specificatamente imposte nel pubblico interesse, in tutta l’area Centro Storico, per tutta la durata della manifestazione denominata “CUNEO COMICS AND GAMES 2017” ovvero dal 16/09/2017 al 17/09/2017, dalle ore 10 e fino al completo esodo dell’area interessata dalla manifestazione stessa:

1. i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande:

a. non dovranno servire agli avventori, durante lo svolgimento della manifestazione, bevande o alimenti in contenitori di vetro o ceramica, se non nei ristretti limiti del locale e del relativo dehors autorizzato;
b. dovranno collaborare attivamente con le autorità preposte alla sicurezza e all’incolumità dei cittadini, nel promuovere un corretto e civile comportamento dei partecipanti e nel rispettare, pur nell’esercizio lecito della propria attività commerciale, i diritti del vicinato;
c. non dovranno somministrare né vendere bevande alcoliche;
d. dovranno utilizzare bicchieri, piatti e stoviglie di plastica, di facile smaltimento, preferibilmente quelli di tipo biodegradabile;
e. dovranno provvedere che il personale addetto ai dehors presti la opportuna attenzione ed effettui il ritiro tempestivo dei contenitori vuoti, in vetro o in ceramica, lasciati sul tavolo;
f. dovranno provvedere ad una corretta azione di raccolta e conferimento dei rifiuti derivanti dall’attività svolta;
g. avranno l’obbligo di lasciare utilizzare per tutta la durata della manifestazione, i propri servizi igienici, anche in assenza di consumazione obbligatoria.

2. è vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o lattine o in plastica se di capienza maggiore di 50cl e con tappo, a tutti gli esercenti pubblici, ai venditori ambulanti, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari ed ai distributori automatici di bevande;

3. è vietato detenere o portare con sé sulla pubblica via contenitori in vetro di alimenti e bevande, al di fuori dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali e artigianali e dei relativi dehors;

4. i divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi ed alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi al domicilio del cliente;
5. la presente ordinanza è eseguita e fatta eseguire dagli agenti della Forza Pubblica e da chiunque altro spetti farla rispettare.

AVVERTE

che, salvo il fatto costituisca più grave reato o più grave violazione amministrativa, le eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi dell’art. 17-bis del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. , con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 Euro, oltre ai provvedimenti interdittivi ed alle eventuali sanzioni amministrative accessorie rispettivamente previste dall’art. 17-ter e 17-quater, del predetto TULPS, nonché, per quanto riguarda la violazione del divieto imposto di vendita per asporto di bevande o alimenti in contenitori di vetro o lattine, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 a euro 500.00;
che nei confronti di chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche e/o somministrazione temporanea senza la prescritta autorizzazione, si applicano altresì le sanzioni previste dall’art.44 del vigente regolamento “norme e direttive concernenti l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, reistituzione dei mercati esistenti e regolamentazione delle aree mercatali”;

D I S P O N E

che la presente ordinanza:

• sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio telematico fino alla fine della manifestazione, ed entri in vigore nel momento della pubblicazione;
• venga trasmessa alle associazioni di categoria delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare, ai fini della comunicazione ai singoli esercenti aventi sede operativa nell’”area Centro Storico”;
• venga trasmessa alla Prefettura, alla Questura di Cuneo, alla Stazione Carabinieri di Cuneo, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Cuneo.
che, avverso il presente provvedimento è ammesso:
• ricorso amministrativo al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione, nonché
• ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo entro 30 giorni dalla pubblicazione;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

 IL SINDACO
Federico Borgna

 

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