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Macellazione di suini per uso privato (2016)

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Cuneo,  4 novembre 2016
Prot. n. 926

IL SINDACO 
 

Visto l’art.13 del R.D. 20.12.1928, n.3298; 
 
Su proposta del Direttore della S.C.  Igiene degli alimenti di Origine Animale   dell’A.S.L. CN1, 
 
Visto l’art. 50 del decreto legislativo 267/2000, 
 
O R D I N A 
 
La MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO è temporaneamente permessa, a domicilio 
degli interessati,  nell’ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne dei giorni feriali a partire dal mese di novembre   e fino ad esaurimento dell’esigenza stagionale (Aprile 2017).
 
I  privati    che  intendono  macellare  devono  darne  avviso  48  ORE  PRIMA
DELL’ABBATTIMENTO dell’animale,  telefonicamente  dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,00   ai seguenti numeri: 
 
A.S.L. CN1 – SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”
 
CUNEO:  0171/450146
 
MONDOVI’ :  0174/676124 – 0174/676128 – 0174/676229
 
CEVA:  0174/723840 (mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00)
 
                             
La macellazione sarà consentita a tutti i privati, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1. le operazioni di macellazione siano effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario, in modo da non recare disturbo al vicinato;
2. che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell’animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo;
 
3. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
4. di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
5. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
6. è consentita la macellazione fino a 2 suini per ogni nucleo familiare;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.
 
Gli stessi potranno richiedere la visita sanitaria eseguita dal veterinario ispettore il quale redigerà apposito verbale e ricevuta dei diritti sanitari dovuti, oppure dovranno consegnare all’Ufficio Veterinario il campione previsto secondo le indicazioni che riceveranno dall’ufficio medesimo.  
 
Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo l’esito negativo dell’esame trichinoscopico eseguito dall’Istituto Zooprofilattico PLV con spesa a  carico degli interessati.
 
Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.
 
Copia del presente atto sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo.

Dr. Federico Borgna

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