Macellazione di suini per uso privato (2014)
Prot. n. 968 del 5 novembre 2014
IL SINDACO
Visto l’art.13 del R.D. 20.12.1928, n.3298; su proposta del Direttore della S.C. Igiene degli alimenti di Origine Animale dell’A.S.L. CN1,
Visto l’art. 50 del decreto legislativo 267/2000,
ORDINA
LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO è temporaneamente permessa, a domicilio degli interessati, nell’ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne dei giorni feriali a partire dal mese di novembre e fino ad esaurimento dell’esigenza stagionale (Aprile 2015).
I privati che intendono macellare devono darne avviso 48 ORE PRIMA DELL’ABBATTIMENTO dell’animale, telefonicamente dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri:
A.S.L. CN1 – SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”
CUNEO: 0171/450146
MONDOVI’: 0174/676124 – 0174/676128 – 0174/676229
CEVA: 0174/723840 (mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00)
La macellazione sarà consentita a tutti i privati, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1. le operazioni di macellazione siano effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario, in modo da non recare disturbo al vicinato;
2. che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell’animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo;
3. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
4. di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
5. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
6. è consentita la macellazione fino a 2 suini per ogni nucleo familiare;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.
Gli stessi potranno richiedere la visita sanitaria eseguita dal veterinario ispettore il quale redigerà apposito verbale e ricevuta dei diritti sanitari dovuti, oppure dovranno consegnare all’Ufficio Veterinario il campione previsto secondo le indicazioni che riceveranno dall’ufficio medesimo.
Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo l’esito negativo dell’esame trichinoscopico eseguito dall’Istituto Zooprofilattico PLV con spesa a carico degli interessati.
Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.
Copia del presente atto sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo.
Federico BORGNA
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