Interventi atti a contenere la diffusione della processionaria del pino "Traumatocampa Pityocampa"
Cuneo, 12 aprile 2017
RORD 335/2017
IL SINDACO
Premesso che:
- la processionaria del pino, Traumatocampa pityocampa (Denis & Schiffermuller) Lepidoptera Thaumetopoeidae, è un lepidottero defogliatore in grado di creare danni alla vegetazione delle diverse piante ospiti, ma nel contempo è assai pericoloso (sia per le persone che per gli animali domestici) per i peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare irritazioni cutanee alle mucose, agli occhi e alle vie respiratorie.
- le segnalazioni di attacchi di processionaria sono andate intensificandosi a causa del progressivo innalzamento delle temperature medie degli ultimi anni, particolarmente nei mesi invernali.
- nei popolamenti arborei in cui l’insetto minacci seriamente la produzione e la sopravvivenza degli stessi la lotta è obbligatoria ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007.
Preso atto che ai sensi dell’Art. 2. del D.M. 30 ottobre 2007 “Gli interventi prescritti sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
Richiamata la nota prot. 6093/2016 del 23.02.2016 della Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario, avente come oggetto “Infestazioni di processionaria del pino”;
Richiamate le indicazioni già riportate sul sito internet del Comune di Cuneo al seguente link
http://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2016/03/21/infestazioni-di-processionaria-del-pino-indicazioni.html
Ritenuto necessario ed opportuno procedere all’adozione di apposito provvedimento finalizzato a limitare la diffusione di Traumatocampa pityocampa (Denis & Schiffermuller) e a contenere i possibili danni per la salute di persone e animali;
Vista la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 267/2000,
O R D I N A
A tutti i proprietari di aree verdi e boschive ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:
- di effettuare entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle rispettive proprietà (in particolare sulle diverse specie di pino), al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria e, in caso di riscontro di tale presenza, di intervenire immediatamente per attivare le procedure di distruzione degli stessi nidi ricorrendo a ditte specializzate o, ove competenti, seguendo le procedure indicate dalla Regione Piemonte (tagliare e bruciare i nidi larvali, operando con la massima cautela e adottando adeguate misure protettive);
- verso la fine dell’estate (indicativamente nella seconda metà di settembre), di effettuare 1–2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di Bacillus thringiensis var. kurstaki. in base alle indicazioni riportate sul sito internet della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura – Area tecnico Scientifica – Settore Fitosanitario http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/processionaria.htm
- di eseguire gli interventi sopra descritti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma delle piante in maniera uniforme
- il divieto assoluto di depositare rami contenenti nidi di procession;aria nei contenitori della raccolta domiciliare degli sfalci e presso l’area ecologica comunale.
DISPONE CHE
- l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’ Autorità Giudiziaria;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- la presente Ordinanza sia pubblicato all’Albo pretorio comunale;
- del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale e la diffusione ai mezzi di comunicazione tramite l’Ufficio Stampa comunale;
- la presente Ordinanza sia inviata:
- al Comando Polizia Locale
- al servizio Igiene e Sanità pubblica dell’ASL CN1
- al settore Lavori Pubblici del Comune di Cuneo
- al settore Ambiente e Territorio del Comune di Cuneo
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune (dell’art.3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).
Dr. Federico BORGNA
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