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Divieto di somministrazione e/o vendita di bevande alcooliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, o in qualsiasi altra modalità, durante tutti gli incontri di calcio di Serie C Girone A

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Reg. Ord. n. 773
Cuneo, 25/08/2017

IL SINDACO

Viste le ordinanze emanate nelle precedenti edizioni in occasione delle competizioni sportive presso lo stadio “Paschiero”, con cui veniva fatto divieto assoluto di somministrare e vendere bevande alcooliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, o con qualsiasi altra modalità;

Vista la richiesta della Questura di Cuneo affinché, all’interno dello Stadio sopra citato e nelle immediate vicinanze, sia interdetta qualsiasi forma di somministrazione o vendita di sostanze alcooliche, in qualsiasi forma;
Atteso che in sede di riunione del “G.O.S.” (Gruppo Operativo Sicurezza) in data 24 agosto 2017, presso la Questura di Cuneo, è emersa l’opportunità di imporre l’efficacia del provvedimento de quo, all’interno dello Stadio (chiosco interno di somministrazione) e nelle immediate vicinanze (Circolo Cuneese Tennis - Associazione Sportiva Dilettantistica Cuneese Tennis - C.so Monviso, 1 - 12100 CUNEO - P. IVA 02708640046), a tutti gli incontri sportivi ritenuti a rischio per motivi di ordine pubblico;

Considerata la necessità di contemperare l’esigenza di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche al fine di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcooliche nella zona dello stadio, che potrebbero concorrere a creare, tra gli spettatori, comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità con l’interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla fruizione di bevande alcoliche da parte di coloro che non sono interessati dall’evento calcistico, oltre che salvaguardare l’interesse economico degli esercenti;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare il provvedimento già espresso nelle precedenti edizioni;

Vista la legge 24 luglio 2008, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n.173 del 25-7-2008);

Vista la legge 18 aprile 2017, n. 48 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (GU n.93 del 21-4-2017)”;

Visto il decreto 5 agosto 2008, “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione. (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008)”;

Visto l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162);

ORDINA

durante lo svolgimento di ogni incontro di calcio del campionato di SERIE C Girone A che si svolgerà presso lo stadio Paschiero, il divieto assoluto di:

• Somministrare e vendere bevande alcooliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, o con qualsiasi altra modalità, sopra i 5 gradi da parte di ogni esercizio (chiosco bar) ubicato all’interno dello Stadio “Paschiero” ed all’interno del Circolo Cuneese Tennis - Associazione Sportiva Dilettantistica Cuneese Tennis - C.so Monviso, 1 - 12100 CUNEO - P. IVA 02708640046;

• Introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette al divieto sopra esplicitato, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Detto divieto si intende esteso per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio di ogni partita e fino a due ore dopo la fine della stessa.

L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed al sito Internet del Comune ed è immediatamente esecutivo.

Nelle date interessate dal divieto gli esercenti destinatari del provvedimento riceveranno la notificazione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Elaborazione dati, attività produttive ed affari demografici, Dr. Mariani Pier-Angelo.
        

IL SINDACO
Federico Borgna

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