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Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro

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Cuneo, 17 agosto 2016
Prot. n. 667

Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione

IL SINDACO

Premesso che:

·      la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) “Disturbo da gioco d'azzardo”, rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente e economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;

·      il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);

·      in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità”;

Considerato che:

·      il D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 recita “Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 che recita "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

·      la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. e precisamente gli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati “new slot” e “videolottery terminal” ed i negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentati dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";

·      la Direttiva della Comunità europea n.123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L.vo n.59 26.03.2010 - cosiddetta Direttiva Bolkestein - all'articolo 12 prevede che “nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica... la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attività ….possono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali … in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici”;

·      il Decreto Legge 13/8/2011 nr. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 nr. 148, consente di stabilire “restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche”, ivi compreso “il divieto di esercizio di un’attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata area”, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione, rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;

·      la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo “...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito 'dell'ordine pubblico e della sicurezza' di competenza esclusiva dello Stato”;

·      il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d Salva Italia ) all'articolo 31 comma 2 recita “....secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali”;

·      il 23 dicembre 2011 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che “....va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL … Ne è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l’ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall’impresa che ne è destinataria”;

·      con le Sentenze del Consiglio di Stato (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

·      con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

·      la Regione Piemonte a seguito della succitata Sentenza della Corte Costituzionale ha emanato in data 22 luglio 2014 una Circolare per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che “il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale”;

Vista la legge regionale 2 maggio 2016, n.9, con la quale la Regione Piemonte ha disciplinato le misure per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo;

Visto in particolare l'art.5, che individua, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire il disturbo da gioco, un elenco di luoghi ritenuti "sensibili", in prossimità dei quali è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, disponendo altresì che i comuni possono individuare altri luoghi sensibili a cui applicare le disposizioni in materia di distanze, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica;

Visto inoltre l'articolo 6 della legge regionale citata, che prevede espressamente la facoltà dei Sindaci di prevedere, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, eventuali limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

Preso atto che al Sindaco, in forza della sentenza del Consiglio di Stato Sezione Quinta n.03778/2015 depositata il 1 agosto 2015, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.

Dato atto che il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente interessato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce nelle quali è maggiormente probabile l'accesso degli anziani e degli adolescenti;

Visto l’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Cuneo, avente titolo “tutela dei minori dal gioco d’azzardo e riduzione delle patologie ludopatiche degli adulti – modifica delle apparecchiature slot machine“, approvato il 21 marzo 2016;

Visto l’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali;

Visto l’articolo 6 della L.R. n. 9/2016

DISPONE

Che il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.LL.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati:

a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);

b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);

sia consentito dalle ore 12,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, compresi i festivi,

ORDINA

Che, per tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) osservi, oltre a quanto sopra indicato, le seguenti disposizioni:

1) lo spegnimento degli apparecchi oggetto del presente provvedimento, nelle ore di sospensione del funzionamento, deve avvenire tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e gli stessi non devono essere accessibili.

2) l’esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20X30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;

3) l’esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura della sala giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dì legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 9/2016, con l'applicazione dei principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Come previsto dall’articolo 11 della L.R. 9/2016, ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, sarà comminata la sanzione accessoria della chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

La presente Ordinanza:

·      Sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa;

·      Sarà trasmessa alle associazioni di categoria affinchè provvedano ad una capillare attività di informazione dei propri associati;

·      Sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio;

·      Verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cuneo, alla Questura di Cuneo, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, nonché alla Regione Piemonte.

La Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Dr. Federico Borgna

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