Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Ai sensi dell'art. 47, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 (situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico di organo di indirizzo politico al momento dell'assunzione in carica, titolarità di imprese, partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione. Il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
Al momento non sono state irrogate sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati, ai sensi dell’articolo 47, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013
Ultima modifica: 06/02/2020