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Informazioni sulle singole procedure

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Pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33
Articolo 37.
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
(Dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Ultima modifica: 19/11/2021