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30.09.2021 - Stato Civile

Chiarimenti sul procedimento inerente il riconoscimento della cittadinanza jure sanguins

Le informazioni relative al procedimento in oggetto presso il Comune scrivente sono reperibili al seguente link dello Sportello Unico Digitale Stato Civile: https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=004078&IdSU=SuCim&IdPage=Pro_SC-380

Secondo la legge italiana, fino al giorno in cui non avrà concretamente acquisito la residenza in Italia, la competenza esclusiva in materia di cittadinanza è del Console Italiano della nazione in cui risiede.

Pertanto, essendo questo Comune del tutto privo al momento di competenza, dovrà rivolgersi per qualsiasi genere di richiesta ed informazione al Consolato Italiano ubicato nel Suo paese di residenza. La competenza del Comune scrivente subentrerà di fatto solo dopo che avrà acquisito la residenza nel nostro Comune.

L'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in Cuneo è subordinata, prioritariamente, alla verifica della sussistenza della dimora abituale.

L'istanza di iscrizione anagrafica deve essere presentata al comune di dimora abituale mediante compilazione e sottoscrizione del modello ministeriale allegato alla circolare Ministero Interno n. 9 del 27 aprile 2012.

Occorre l'esibizione di un documento che attesti il titolo di occupazione legittimo dell’immobile nel quale si fissa la residenza. Si deve in sostanza dimostrare la legittimità e il titolo dell’occupazione dell’alloggio, in base alla nuova normativa (a titolo di esempio: contratto d'affitto intestato a sé stessi e al proprio nucleo familiare o aventi causa, rogito o altro documento che attesti il titolo di proprietà, comodato d’uso…)

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

-      passaporto in corso di validità

-      per coloro che provengono da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen: timbro "Schengen" apposto sul documento di viaggio dall'autorità di frontiera

-      per coloro che provengono da paesi che applicano l'Accordo di Schengen: copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso

-      documentazione idonea in originale debitamente legalizzata e/o apostillata, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

A tal proposito si invita a visionare la Circolare n. K-28.1 del 08-04-1991 del Ministero dell’Interno, in cui viene elencata, in maniera chiara, l’iter da seguire e la documentazione da produrre.

Ferma restando la competenza di cui sopra in conseguenza della quale sono escluse analisi preventive, ricerche, pareri da parte dell’Ufficio di Stato Civile di Cuneo, si precisa che:

-      i documenti in questione non hanno scadenza, fatto salvo il subentro di eventuali variazioni agli “stati personali” di tutti i discendenti dell’avo dante causa di cui viene presentata documentazione (esempio decesso, divorzio, intervenuta naturalizzazione straniera) che devono essere sempre aggiornati;

-      gli atti non hanno una scadenza;

-      i cognomi (così come nomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze) devono essere tutti uguali e quindi occorre rettificare gli atti e produrre anche la sentenza di rettifica in copia autentica integrale

 

Avvenuta l'iscrizione anagrafica, il cittadino straniero formulerà apposita istanza all'ufficio di stato civile del comune che prenderà in carico la domanda e procederà alla verifica della documentazione allegata alla stessa, ed è solo in questo momento che verrà analizzata tutta la documentazione prodotta in originale e debitamente legalizzata e/o apostillata.

Come riportato al link in premessa la presentazione della domanda può avvenire solo previo appuntamento da parte dei cittadini effettivamente residenti, attualmente in un numero massimo di 2 al mese con una durata del procedimento non inferiore a 180 giorni, fatta salva l’eventuale interruzione dei termini conseguente all’invio della comunicazione di preavviso di rigetto utile alla presentazione di eventuale documentazione integrativa valutabile ai fini della rimozione dei motivi ostativi.

Si precisa inoltre che il timbro "Schengen" o la dichiarazione di presenza rendono lo straniero regolarmente soggiornante solamente per i primi tre mesi di soggiorno in Italia.

Oltre questo termine, il cittadino straniero non è più considerato "regolarmente soggiornante" e dunque dovrà richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.

Qualora l'ufficiale d'anagrafe, nel corso del procedimento istruttorio che segue alla richiesta di iscrizione anagrafica, accerti la mancanza della dimora abituale, sarà adottato un provvedimento di annullamento dell'iscrizione, con il conseguente annullamento dell'atto relativo al riconoscimento della cittadinanza eventualmente intervenuto nel frattempo.