Aliquote anno 2015
Vedi i codici tributo per versamento con F24
Con Deliberazione Comunale n. 29 del 27 aprile 2015 sono state deliberate le seguenti aliquote Tasi:
A) Aliquota 2,5 per mille per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale, dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed immobili assimilati:
- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
B) Aliquota 2,5 per mille per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita;
C) Aliquota 1 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità.
SU TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI L'ALIQUOTA TASI E' AZZERATA.
Detrazioni
• Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), si detraggono Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
• La medesima detrazione (Euro 50,00) è riconosciuta senza limite di età nel caso di parenti, in linea retta e collaterale entro il terzo grado, ed affini, entro il secondo grado, conviventi portatori di handicap con percentuale minima del 67%.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verificano i requisiti indicati e se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.
La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale soprarichiamate.
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