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Aliquote anno 2014

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Con Deliberazione Comunale n. 28 del 14 aprile 2014 sono state deliberate le seguenti aliquote Tasi:

A - Aliquota 2,5 per mille per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale, dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed immobili assimilati:

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

B - Aliquota 1,2 per mille per le aree fabbricabili, le unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi), le unità immobiliari censite nella categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), le unità immobiliari censite nella categoria C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) e le unità immobiliari censite nella categoria B;

C - Aliquota 1,2 per mille per le unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

D - Aliquota 1,2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998.

E - Aliquota 1,2 per mille per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7;

F - Aliquota 1,2 per mille per gli altri fabbricati censiti nella categoria A/10;

G - Aliquota 1,2 per mille per gli immobili censiti in categoria D (esclusi D/10);

H -  Aliquota 1,0 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;

I - Aliquota 1,2 per mille per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);

L - Aliquota 1,2 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

M - Aliquota 1,2 per mille per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A e C/1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato, o non utilizzate direttamente dal proprietario, da almeno due anni.

DETRAZIONI 

Per l’anno 2014, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, è introdotta una detrazione d’imposta di importo pari ad Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale aventi le seguenti caratteristiche: 

- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verificano i requisiti indicati;

- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.

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