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Assegno per il nucleo familiare
con tre figli minori

Cos’è

L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è stato previsto per le famiglie che, durante l’anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti almeno tre figli minori di età. E’ concesso dal Comune di residenza ma erogato dall’Inps.

Chi può fare la richiesta?

Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parti di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori.

Possono richiedere l’assegno:

  • uno dei genitori, il quale deve essere cittadino italiano;

  • il tutore del genitore (se il genitore è interdetto);

  • i genitori di minori definitivamente adottati;

  • i genitori che hanno riconosciuto i minori.

Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori.

Non possono presentare la richiesta i genitori che:

  • non sono residenti (almeno il genitore che risiede con i 3 minori) nel Comune di Cuneo;

  • siano stati dichiarati dalla Magistratura sospesi, o siano decaduti dalla potestà di genitore;

  • siano minorenni (possono però presentare la richiesta i loro tutori o genitori);

  • non hanno tre loro figli minori, anche se convivono con tre minori (ad esempio, se il richiedente ha avuto un figlio dalla precedente moglie e vive con i due figli che l’attuale convivente ha avuto dal suo ex marito);

  • abbiano meno di 16 anni di età;

  • i tutori dei minori: infatti, possono presentare la domanda esclusivamente i tutori del genitore richiedente se questi è interdetto.

Gli assegni al nucleo famigliare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

Cittadinanza

Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano (anche se può non essere nato in Italia). I figli e gli altri eventuali componenti del nucleo famigliare possono anche non essere cittadini italiani o nati in Italia.

Decorrenza e cessazione del diritto

Se il calcolo della situazione economica equivalente ne consente la concessione, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificata l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente.

Il diritto cessa in due casi:

  • se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, o, comunque viene meno la presenza di almeno un minore (ad esempio, perché è diventato maggiorenne). In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore;

  • quando viene a mancare il valore della situazione economica della famiglia. In questo caso, il diritto cessa (o va cambiato l’importo dell’assegno) dal 1º gennaio dell'anno in cui viene a mancare tale requisito.

Documenti da presentare

Per richiedere l’erogazione dell’assegno occorre presentare al Comune di residenza o ai Caf abilitati la dichiarazione sostitutiva unica [DSU], con la quale vengono dichiarati redditi e patrimoni posseduti. La situazione reddituale dovrà essere tratta dalle certificazioni di cui il dichiarante è in possesso (ad esempio, l’ultima dichiarazione dei redditi presentata), mentre per il patrimonio mobiliare e immobiliare si dovrà far riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU.

Si ricorda che coloro che presentano dichiarazioni false sulla composizione della famiglia oppure sulla situazione economica incorrono in gravi responsabilità penali. Il Comune procederà a controlli di quanto dichiarato, anche tramite la Guardia di Finanza.

L’Ente ricevente rilascia successivamente l’attestazione Ise [indicatore della situazione economica], con la quale sarà quindi possibile presentare la domanda di assegno.

Limiti di reddito

Numero componenti

Limiti Ise

4

20.907,25

5 22.480,91
6

25.178,62

7

28.101,14

8

30.798,85

9

33.496,56

10

36.194,27

Importo dell'assegno

La misura dell’assegno mensile, per il 2008, è di € 124,89; pertanto su base annua (13 mensilità) la prestazione per l’anno corrente varrà 1.623,57.

Quando presentare la richiesta

Le richieste relative all’anno 2008 devono essere presentate entro il 31 gennaio 2009. La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.

Variazioni della situazione familiare avvenute dopo la richiesta

Se nel corso dell’anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la richiesta e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

  1. non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute dopo la richiesta, nel corso dell’anno solare per il quale il richiedente chiede gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva richiesta;

  2. se invece varia la composizione del nucleo famigliare che dà diritto all’assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

Se il richiedente ed i tre figli minori spostano la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

  1. dopo avere presentato la richiesta, ma prima che il Comune di Cuneo l’abbia approvata, il Comune di Cuneo non sospende l’assegno, ma trasmette i relativi atti al Comune presso il quale la famiglia è emigrata anagraficamente. Tale Comune potrà valutare se accettare la richiesta già presentata al Comune di Cuneo;

  2. dopo la concessione dell’assegno da parte del Comune di Cuneo: il pagamento avrà luogo ed il Comune di Cuneo trasmetterà i relativi atti al Comune presso il quale la famiglia è emigrata anagraficamente.

Il Comune di Cuneo sospende l’assegno nel caso in cui tra i componenti del nucleo che sono rimasti anagraficamente presso il Comune stesso venga meno la presenza del richiedente e di almeno uno dei figli minori. Il provvedimento di revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare questo requisito.

Pagamento degli assegni

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) gli assegni con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Dove si presentano le richieste

Mentre la dichiarazione sostitutiva unica [D.S.U.] può essere presentata al Comune di residenza o ad uno dei Caf — Centro di assistenza fiscale convenzionato, la richiesta di erogazione dell'assegno deve essere presentata al Comune di Cuneo — Settore Socio Educativo [Via Roma n. 2].

Informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Socio—Educativo del Comune di Cuneo, Via Roma n. 2 [telefono:( 0171 — 444512 o 444451]


Scarica moduli

Richiesta concessione assegno  

 


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